DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n.236
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331. (GU n. 199 del 28-8-2003- testo
in vigore dal 12-9-2003 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo
delega ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per disciplinare
la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con
volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa
entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
emanato in attuazione della predetta disposizione;
Visto l'articolo 3,
comma 4, della citata legge n. 331 del 2000, che delega il Governo ad
adottare, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi
indicati dal comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, entro un
anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo;
Visto
l'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che differisce al 31
luglio 2003 il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n.
331 del 2000;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze
armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio;
Sulla proposta del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e
delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e
delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215
Art.
2.
Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215
Art.
3.
Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215
Art.
4.
Inserimento dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215
Art.
5.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215
Art.
6.
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215
Art.
7.
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215
Art.
8.
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215
Art.
9.
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215
Art.
10.
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215
Art.
11.
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215
Art.
12.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione
regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 14
novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio
militare professionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3,
commi 1 e 4:
«Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro
sessanta
giorni dalla data di assegnazione del relativo schema,
corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per
disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari
in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale
civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sara' informato
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare la
progressiva riduzione a 190 mila unita' dell'organico complessivo delle
Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A
allegata alla presente legge, ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto,
entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in
modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita' di cui
all'art. 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle
esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti
categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2.2)
sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in
servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in
deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle
Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente
comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985,
rispettando la progressiva
riduzione dell'organico complessivo delle
Forze armate ai sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo
raggiungimento dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero
rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre
amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla
programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o,
in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di
cinque anni dai limiti di eta' previsti per ciascuna categoria di
personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di
incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il
periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali
ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in
congedo;
e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entita'
dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un
reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di
30.506 unita' e
l'immissione in servizio permanente di non piu' di
10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art.
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme
riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con
esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto
legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma
prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio
nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le
corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, nonche' la
possibilita' di differenziare le modalita' di
reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare
con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di
cinque anni e di rimanere in
servizio dopo la ferma di cinque anni per
due successive rafferme biennali;
2) prevede modalita' per consentire,
al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente; in
relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;
3) prevede
che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme
biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza
demerito, della
ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale
periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata
di cinque anni prevedendo che le possibilita' di accesso dei volontari di
truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito,
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano
incrementate in relazione alla disponibilita' di personale con i requisiti
fissati nel medesimo art. 11 ed in relazione alle carenze organiche;
5)
disciplina le modalita' per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro
del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi
della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
previsti per gli interventi indicati al presente numero:
5.1)
prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il
completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul
mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a
convenzioni
tra il Ministero della difesa e le associazioni delle
imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che
favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;
5.2) determinando il
numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal
servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza,
del Corpo
di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei
ruoli civili del Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la
percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le
amministrazioni civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31
maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre
1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari
nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e
per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare,
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione di posto, tale
frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi
dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione
nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo
dalla graduatoria degli idonei;
6) disciplina, il trattamento giuridico
ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in
rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente
ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio
volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter
dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo
volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso
di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad
armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g)
prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo
dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di
incarichi
amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il
soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo
16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di
attivita' di natura logistica attualmente svolte da personale militare e
non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle
strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio
militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalita' di
chiamata alla leva o alle armi, nonche' per le dispense di cui agli
articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo
da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a
prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla
formazione dei contingenti e sulla disponibilita' dall'art. 1 del decreto
legislativo 30
dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le
norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando
le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della
presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri
dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di
idoneita' somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione
ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad
agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con
particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i
cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle
unita' e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di
favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le
norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare
femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti,
soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle
Capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e relativamente al
periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro
della difesa
stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti
autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella
Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto
della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle
armi.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di
cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi
recanti
disposizioni integrative e correttive al medesimo
decreto
legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi
e
criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.».
- Il decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per
disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in
professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000,
n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3,
recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», e'
pubblicata nel supplemento ordinario
alla
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003. Si riporta
il
testo dell'art. 31:
«Art. 31 (Differimento di termine). - 1. Il
termine
previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 14 novembre
2000,
n. 331, per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e' differito fino al 31 luglio
2003.».