DECRETO-LEGGE 28 novembre 2003, n.337
Disposizioni  urgenti  in  favore  delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

                 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria  necessità ed  urgenza  di  prevedere specifiche  provvidenze  di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore  delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro  della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
Emana
 
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1.
1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.
2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono  corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 
3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare,  nel termine di decadenza di centottanta giorni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al  Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per  la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.
4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 603.200 euro per l'anno 2003 e di 42.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
 
     
Art. 2.
1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981,  n.  308, e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000.
2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944.000 euro per  l'anno 2003 e di  2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
 
     
Art. 3.
1. Il comma 1dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si  interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.
2.  Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
 
     
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in 3.569.700 euro per l'anno 2003 ed in 2.843.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.  468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo  comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
 
     
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti  normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addì 28 novembre 2003