IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di prevedere specifiche provvidenze di carattere
economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza
dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le
misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei
loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
1. Alle famiglie delle vittime civili
italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad
Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui
all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio
previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla
data dell'evento.
2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari
superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20
ottobre 1990, n. 302.
3. Per il conferimento dei benefici previsti dal
presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di
decadenza di centottanta giorni successivi alla data dell'evento, apposita
domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente
Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al
Ministero dell'interno.
4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista
la spesa di 603.200 euro per l'anno 2003 e di 42.000 euro a decorrere dall'anno
2004.
Art. 2.
1. Per gli
eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui
agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della
legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, all'articolo 5 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono
elevate ad euro 200.000.
2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista
la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a
decorrere dall'anno 2004.
Art.
3.
1. Il comma 1dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le
disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre
1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio
nazionale.
2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la
spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno
2004.
Art. 4.
1. Agli oneri
derivanti dal presente decreto valutati in 3.569.700 euro per l'anno 2003 ed in
2.843.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge
n. 468 del 1978.
Art. 5.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28
novembre 2003