CARI COLLEGHI VI INVIO L’EMENDAMENTO SUL RIALLINEAMENTO
PRESENTATO IERI ALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI!!!
AFFARI
COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004
410a Seduta
Presidenza del
Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci e il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa
Armosino.
La seduta inizia alle ore
14,30.
IN SEDE CONSULTIVA
Il Governo
Dopo
l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riallineamento
delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del
ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri)
1.
Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in
servizio alla data di entrata in vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli
marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ai sensi
dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non
producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle
categorie del congedo, neppure ai fini dell’adeguamento dell’indennità prevista
dall’articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni.
2.
Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con
le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e
G allegate alla presente legge, salvo quanto previsto dal comma
9.
3. Il personale di cui al
comma 1 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni.
4. Al
personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si
applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti
tabelle.
5. Il personale di
cui al comma 1, già incluso nelle aliquote ord inarie di avanzamento definite al
31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con
riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di
valutazione.
6. Il personale,
che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado
superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003,
anche se è stato già valutato e
promosso.
7. Per il personale
inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi
del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e di sei
anni.
8. Il personale di cui
al comma 1, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4,
e 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, al cessare delle
cause impeditive e sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote
definite fi no al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del
decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento
valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente
articolo.
9. I marescialli
ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata alla presente
legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di
maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l’anzianità maturata nel
grado di provenienza. La decorrenza dell’anzianità è attribuita, secondo le
modalità di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito,
secondo i criteri di cui all’articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10
maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una commissione
costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui
all’articolo 32 dell a stessa legge n. 212 del
1983.
10. È determinata al 31
dicembre 2002 un’aliquota straordinaria per l’avanzamento a scelta al grado di
primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti
con anzianità giuridica rideterminata all’anno 1994 dalla tabella C allegata
alla presente legge.
11. Per
ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma
10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a
un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli
determinata per l’anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto,
dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive
modificazioni.
12. Le
promozioni conferite in relazione all’aliquota ordinaria già determinata al 31
dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di
servizio ed esami relative all’anno 2002 non concorrono a determinare il limite
delle promozioni di cui al comma
11.
13. Al personale promosso
al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la
rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente
decreto.
14. Nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da
conferire a decorrere dall’anno 2004 e fino all’anno 2020 compreso è fissato
annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un
trentesimo della consistenza de l personale appartenente ai rispettivi ruoli
marescialli determinata per l’anno precedente dal decreto di cui all’articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo
delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive
modificazioni.
15. Il
personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha
compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami
di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, può espletarli nel grado di
inquadramento.
16. Il
trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo e corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.
17. Al personale inquadrato, ai sensi del
comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1º gennaio 2001 lo scatto
aggiuntivo, di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1º
gennaio 2003.
18. A seguito
dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono
disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell’anzianità di grado
ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell’Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a
ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede? senza
causare ulteriori disallineamenti, nell’ambito dei provvedimenti in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze
armate e delle Forze di polizia, di cui all’articolo 3 , comma 155 secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
19. Per le
finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 86.179.610
per l’anno 2004, di euro 41.778.570 per l’anno 2005 e, a decorrere dall’anno
2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a valere sugli stanziamenti
previsti dall’articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
20. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Tabella A
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE
DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
|
GRADO
RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1996 |
Primo maresciallo |
01-09-1995 |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1997 |
Primo maresciallo |
1996 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1998 |
Primo maresciallo |
1997 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1999 |
Primo maresciallo |
1998 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2000 |
Primo maresciallo |
1999 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2001 |
Primo maresciallo |
2000 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2002 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2003 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita
dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella B
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL
GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
|
GRADO
RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anno 1999 e precedenti |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno
2000 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
|
|
|
|
Tabella
C
(art. 2, comma
2)
RIDETERMINAZIONE
DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI
|
GRADO
RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre
2000 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anno
1994 (1) |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre
2001 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anno
1995 (1) |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Pari al 31 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
31-12-1996 |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anno 2002 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
31-12-1997 |
|
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita
dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella D
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL
GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI
DELL’ART. 2, COMMA 9
|
GRADO
RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 1996 e precedenti |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anni 1998 (1) 1999 -
2000 |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 1997 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anni 1998 (1) -
2000-2001 |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 1998 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anni 2000 (1) -
2001 |
|
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita
dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella E
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL
GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO
RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 1999 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
31-12-2001 |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 2000 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anno
2002 (1) |
|
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita
dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella F
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE
DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI
CORRISPONDENTI
|
GRADO
RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 2001 |
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno
1998 (2) |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno
1999 (2) |
|
|
|
|
|
(1) L’inquadramento in tabella
si riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre
1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado
rivestito.
Tabella G
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL
GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO
RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo e gradi
corrispondenti (1) |
Anno 2001 e precedenti |
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno
2000 (2) |
|
Maresciallo e gradi
corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno
2001 (2) |
|
|
|
|
|
(1) L’inquadramento in tabella
si riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre
1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado
rivestito.
Delegato Co.Ce.R A.M.
Lorenzo DONNO
Cell.3286247187