testo in vigore dal: 13-5-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di accelerare il
processo   di   valorizzazione   e   privatizzazione  del  patrimonio
immobiliare  dello Stato, anche al fine di superare talune criticita'
registrate  nell'amministrazione  di  tale patrimonio e di soddisfare
esigenze  rappresentate  dagli  enti  locali,  tenuto  conto che tale
processo  costituisce  uno  strumento  essenziale  per conseguire gli
obiettivi   di   finanza   pubblica   delineati   nel   Documento  di
programmazione economico-finanziaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della difesa;
 
                              E m a n a
 
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
 
  1.  Gli  alloggi  di  cui  alla  legge  18 agosto  1978,  n. 497, e
successive  modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari,
ne'  classificati  quali  alloggi  di servizio connessi all'incarico,
sono  alienati con le modalita' ed alle condizioni previste al capo I
del   decreto-legge   25 settembre   2001,  n.  351,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001, n. 410, e successive
modificazioni.  La  disposizione  di  cui  al  presente  comma non si
applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
    a) sono  effettivamente  assegnati  a  personale  in servizio per
attuali  esigenze  abitative  proprie  o della famiglia, nel rispetto
delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;
    b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
    c) sono  occupati  da  soggetti  ai quali sia stato notificato il
provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 1 il diritto di opzione
previsto  dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al
comma  1,  spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato
un canone o una indennita' per l'occupazione dell'alloggio.
  3.  Ai  beni  immobili individuati con i decreti del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   adottati   ai   sensi   del   comma  112
dell'articolo 3  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1
dell'articolo 44  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni,  si  applicano  le  disposizioni  di cui al capo I del
decreto-legge di cui al comma 1.
  4.  I  beni  immobili indicati nella tabella A allegata al presente
decreto,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  d'intesa  con  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia, possono
essere  trasferiti gratuitamente alla predetta Regione ovvero possono
essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con
l'intervento  di  Patrimonio  dello Stato s.p.a., con le modalita' di
cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.
  5.  Per  i  beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello
Stato  e'  vietata  la  dismissione temporanea. I beni immobili per i
quali,  prima  della  data di entrata in vigore del presente decreto,
sia  stata  operata  la  dismissione temporanea si intendono dismessi
definitivamente.


                               Art. 2.
 
  1.  Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:
  «15-bis.    Ai    fini    della   valorizzazione,   trasformazione,
commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato
e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero
dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, puo'
promuovere   la   costituzione,  con  la  partecipazione  dei  comuni
interessati,  di  apposite  societa' per azioni miste, denominate, ai
sensi  dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  e  successive  modificazioni,  societa'  di  trasformazione
urbana.  L'Agenzia  del demanio individua gli azionisti privati delle
societa'  di  trasformazione  urbana  tramite  procedura  di evidenza
pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana, costituite ai sensi
del  presente  comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo
di  concessione,  singoli  beni  immobili  o  compendi immobiliari di
proprieta'   dello   Stato,  individuati  dall'Agenzia  del  demanio,
d'intesa  con  il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada
il  bene,  di  concerto  con le Amministrazioni statali preposte alla
tutela  nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non
modifica  il  regime  giuridico,  previsto  dagli articoli 823 e 829,
primo  comma,  del  codice  civile,  dei beni demaniali trasferiti. I
rapporti,  anche  di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia
del  demanio e la societa' di trasformazione urbana sono disciplinati
da apposita convenzione.
  15-ter.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite
l'Agenzia  del demanio, puo' partecipare a societa' di trasformazione
urbana,  promosse  dalle  citta'  metropolitane e dai comuni ai sensi
dell'articolo 120  del  testo  unico  di  cui  al  comma  15-bis, che
includano  nel  proprio  ambito  di intervento immobili di proprieta'
dello Stato.
  15-quater.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti,
sulla  base  di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio,
possono  essere  concesse  in uso gratuito, per una durata massima di
trenta  anni,  ai  comuni  che ne facciano richiesta per finalita' di
recupero,  di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e
spese  degli  enti stessi, i beni immobili di proprieta' dello Stato,
destinati  ad uso diverso dall'abitativo, non idonei ne' suscettibili
di  uso  governativo  concreto  e  attuale,  non  valorizzabili e non
dismissibili   ai  sensi  della  normativa  vigente  o  comunque  non
suscettibili  di  altra  utilizzazione economica. Il medesimo decreto
fissa  anche  le  modalita'  e  le  condizioni delle concessioni. Gli
immobili  concessi in uso ritornano nella disponibilita' dell'Agenzia
del  demanio  in  caso  di  accertato difforme utilizzo rispetto alle
finalita' di cui al primo periodo.».
  2. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni
immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine,
e'  istituita,  senza  oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio dello
Stato,  una Commissione alla quale e' affidata l'alta vigilanza sulle
operazioni  di  valorizzazione  e  di  dismissione. La Commissione e'
nominata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le
regioni  interessate.  Con  il  predetto  decreto  sono  stabilite le
modalita'  per  il  funzionamento  della  Commissione,  alla quale e'
inoltre  affidato  il  compito  di  formulare proposte e di esprimere
pareri sulle operazioni di cui al presente comma.



                               Art. 3.
 
  1.  Le  porzioni  di  aree  appartenenti al patrimonio e al demanio
dello  Stato,  escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata
in   vigore   del   presente   decreto  risultino  interessate  dallo
sconfinamento  di  opere  eseguite  su  fondi  attigui  di proprieta'
privata,  in  forza  di licenze o concessioni edilizie o altri titoli
legittimanti   tali   opere,  sono  alienate  a  cura  della  filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita
diretta  in  favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta.
Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a
tutela  ai  sensi  del  testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  beni  culturali  e  ambientali,  approvato  con  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.
  2.  La  domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a
pena  di  decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del   presente   decreto   alla   filiale  dell'Agenzia  del  demanio
territorialmente  competente, corredata dalla seguente documentazione
concernente:
    a) la  titolarita' dell'opera la cui realizzazione ha determinato
lo sconfinamento;
    b) il frazionamento catastale;
    c) la   licenza   o   la  concessione  edilizia  o  altro  titolo
legittimante l'opera.
  3.  Alla  domanda di acquisto deve essere altresi' allegata, a pena
di   inammissibilita'  della  stessa,  una  ricevuta  comprovante  il
versamento  all'erario  per intero della somma, a titolo di pagamento
del  prezzo  dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella
tabella B allegata al presente decreto.
  4.  Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla
data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  previa
regolarizzazione  da  parte  dell'acquirente  dei pagamenti pregressi
attinenti all'occupazione dell'area.
  5.  Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione
della  domanda  di  cui al comma 2 nei termini e con le modalita' ivi
previsti,  la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprieta'
dello Stato e' da questo acquisita a titolo gratuito.


                               Art. 4.
 
  1.   Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono
integralmente  destinate  al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica  indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del
Documento   di  programmazione  economico-finanziaria  per  gli  anni
2003-2006 e relative note di aggiornamento.


                               Art. 5.
 
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 maggio 2003
 
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli


 
 
EMENDAMENTO N°2
 
Ai  fini  della  determinazione  del  prezzo  unitario  a  mq  da
corrispondere  a  fronte  della  cessione  del  bene,  e'  necessario
combinare  la classe dimensionale del comune con la zona territoriale
omogenea in cui il bene e' situato.
    Le    zone    territoriali   omogenee   sono   quelle   riportate
dall'articolo 2  del  decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.