DISEGNO DI LEGGE N. 2978:
Disegno di legge
Conversione
in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione (2978)
Articolo 1 del disegno di legge di conversione
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articoli del decreto-legge
Articolo 1.
(Validità di contratti di lavoro)
1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici – quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 – tra l’INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.
3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.
Art. 1-bis.
(Riallineamento
delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del
ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri)
1.
Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in
servizio alla data di entrata in vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli
marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ai sensi
dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non
producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle
categorie del congedo, neppure ai fini dell’adeguamento dell’indennità prevista
dall’articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni.
2.
Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e
con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D,
E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.
3.
Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già
promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni.
4.
Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non
si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle
restanti tabelle.
5.
Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di
avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato
nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a
conclusione del procedimento di valutazione.
6.
Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il
grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31
dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.
7.
Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di
sei anni.
8.
Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli
articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196
del 1995, al cessare delle cause impeditive è sottoposto a valutazione con
riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi
dell’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al
termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni
di cui al presente articolo.
9. I
marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata
alla presente legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel
grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l’anzianità
maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell’anzianità è attribuita,
secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di
merito, secondo i criteri di cui all’articolo 35, commi terzo e quarto, della
legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una
commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità
di cui all’articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983.
10.
È determinata al 31 dicembre 2002 un’aliquota straordinaria per l’avanzamento a
scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e
gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all’anno 1994 dalla
tabella C allegata alla presente legge.
11.
Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del
comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non
superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo
marescialli determinata per l’anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di
porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni.
12.
Le promozioni conferite in relazione all’aliquota ordinaria già determinata al
31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di
servizio ed esami relative all’anno 2002 non concorrono a determinare il limite
delle promozioni di cui al comma 11.
13.
Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e
12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A
allegata al presente decreto.
14.
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo
da conferire a decorrere dall’anno 2004 e fino all’anno 2020 compreso è fissato
annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un
trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli
marescialli determinata per l’anno precedente dal decreto di cui all’articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo
delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.
15.
Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003
non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi
e gli esami di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di
inquadramento.
16.
Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.
17.
Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo
con decorrenza 1º gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all’articolo 6-ter
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.
18.
A seguito dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, se
persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell’anzianità di
grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori
dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di
polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si
provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell’ambito dei provvedimenti
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo
delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all’articolo 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
19.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro
86.179.610 per l’anno 2004, di euro 41.778.570 per l’anno 2005 e, a decorrere
dall’anno 2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a valere sugli
stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
20.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21.
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del
1978".
Tabella A
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1996 |
Primo maresciallo |
01-09-1995 |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1997 |
Primo maresciallo |
1996 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1998 |
Primo maresciallo |
1997 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1999 |
Primo maresciallo |
1998 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2000 |
Primo maresciallo |
1999 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2001 |
Primo maresciallo |
2000 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2002 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2003 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
|
|
|
|
(1) La decorrenza è
attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella B
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anno 1999 e precedenti |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno
2000 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
|
|
|
|
Tabella C
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre
2000 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anno
1994 (1) |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre
2001 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anno
1995 (1) |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Pari al 31 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
31-12-1996 |
|
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anno 2002 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
31-12-1997 |
|
|
|
|
|
(1) La decorrenza è
attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella D
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 9
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 1996 e precedenti |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anni 1998 (1) 1999 - 2000 |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 1997 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anni 1998 (1) - 2000-2001 |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 1998 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anni 2000 (1) - 2001 |
|
|
|
|
|
(1) La decorrenza è
attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella E
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 1999 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
31-12-2001 |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 2000 |
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti |
Anno 2002 (1) |
|
|
|
|
|
(1) La decorrenza è
attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella F
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 2001 |
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 1998 (2) |
|
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 1999 (2) |
|
|
|
|
|
(1) L’inquadramento in
tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre
1995.
(2) La decorrenza è
attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella G
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E
GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo e gradi
corrispondenti (1) |
Anno 2001 e precedenti |
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 2000 (2) |
|
Maresciallo e gradi
corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti |
Anno 2001 (2) |
|
|
|
|
|
(1) L’inquadramento in
tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre
1995.
(2) La decorrenza è
attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.
Art. 1-bis
(quinques in rimpaginazione).
(Modifiche
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1.
Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’articolo 24, comma 7, le parole: "del ruolo unico", sono
sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all’articolo 23";
b)
il comma 9, dell’articolo 24 è soppresso".
Articolo 2.
(Misure relative alla Croce Rossa
ed alla Società Dante Alighieri)
1. Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell’Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell’8 settembre 2003; la dotazione organica dell’ente rimane provvisoriamente determinata dall’ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.
Al fine di assicurare l’applicazione del successivo
comma 3, l’aumento delle figure dirigenziali e l’incremento del livello delle
retribuzioni del personale dell’Associazione italiana della Croce Rossa, sono
disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale
equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente
coperte nella pianta organica".
2. In considerazione dell’alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l’attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 3.
(Diritto di opzione per il
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. L’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.
Art. 3-bis
(Disposizioni
in materia di segretari comunali e provinciali)
1.
In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari
comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di
disponibilità nell’anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni,
rimangono alle dipendenze dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena
salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
2.
Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall’anno 2003, sia
terminato il quadriennio di disponibilità, si applicano gli articoli 33 e 34
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in
disponibilità, l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali verifica ai sensi dell’articolo 33, comma 7, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso
all’interno o con mobilità verso altre amministrazioni.
3.
Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica
l’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati
l’articolo 18, salvo il comma 11, e l’articolo 19, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465".
Art. 3-bis
(ter in rimpaginazione).
(Integrazione
dell’articolo 101 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali)
1.
All’articolo 101 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis.
Durante il periodo in cui il segretario comunale e provinciale è utilizzato in
posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga
posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto
dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta
sospeso"".
Articolo 4.
(Personale di prestito presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio)
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
(SOSPENSIONE DEI LAVORI
AL GIORNO 7/7/2004)
Articolo 5.
(Normative tecniche in materia di
costruzioni)
1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all’articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.
Articolo 6.
(Modificazioni alla legge 28
gennaio 1994, n. 84)
1. All’articolo 8 della legge 28 gennaio l994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.".
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di
attività sportiva dilettantistica)
1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Articolo 8.
(Disposizioni relative al
Ministero della difesa)
1. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "non superiori a dieci" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a undici".
2. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio dell’invarianza della spesa, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell’incarico di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all’articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l’invarianza della spesa.
Articolo 9.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Conversione
in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione (2978)
EMENDAMENTI
al testo del decreto-legge
(ANCORA DA VOTARE)
1.0.500
(ACCANTONATO)
La Commissione
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Integrazione delle disposizioni
sulla prevenzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti
di età per il collocamento a riposo)
1. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d’età. In tal caso è data facoltà all’Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell’efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all’articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all’articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti"".
1.0.600 (ACCANTONATO)
Il Relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis.
(Accelerazione dei processi di
mobilità)
1. All’articolo 3, comma 53, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "nonché i segretari comunali e provinciali".
2. All’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:
"61-bis. Nell’anno 2004 o, comunque, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità fra amministrazioni sottoposte al regime di divieto non sono soggetti a contingenti o ad autorizzazione ad assumere, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.
61-ter. Sono comunque consentiti i trasferimenti di personale in eccedenza, dei docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli connessi a trasformazione o soppressione dell’amministrazione ove sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.
61-quater. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"".
5.7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo la parola: "pubblici," inserire le seguenti: "previo parere del servizio sismico nazionale,".
5.9
La Commissione
Al comma 1, dopo la parola: "civile," inserire le seguenti: "secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari,".
5.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Ove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione, la messa in sicurezza delle dighe è posta a carico del gestore dell’impianto".
5.11
La Commissione
Al comma 2, sostituire le parole: "approvato con" con le seguenti: "di cui al".
5.1
Pastore
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"3. Al fine di consentire l’esecuzione dei programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, i cui lavori risultano attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nell’esecuzione disciplinati dagli articoli 118-120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, le eventuali azioni avverso la pronuncia di risoluzione della stazione appaltante non sospendono l’efficacia delle operazioni di rilascio del cantiere, fermo restando l’eventuale responsabilità per danni all’esito del giudizio di merito. L’intimazione al rilascio immediato del cantiere, nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, costituisce titolo esecutivo idoneo alla riconsegna in forma coattiva del cantiere medesimo.
4. Le disposizioni in materia processuale disciplinate dall’articolo 14 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, possono trovare applicazione anche alle procedure di esproprio, appalto e aggiudicazione e comunque di consegna per interventi compresi in programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, approvati con gli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti".
5.0.2/1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zanca
All’emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "sessanta".
5.0.2/2
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "da parte della stazione appaltante," con la seguente: "nonché" e dopo le parole: "pareri obbligatori" inserire la seguente: "richiesti".
5.0.2/3
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sia sssicurata" fino a: "dell’intervento" con le seguenti: "siano ottemperate le condizioni oste dai commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis dell’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.".
5.0.2/4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zanca
All’emendamento 5.0.2, al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta".
5.0.2/5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zanca
All’emendamento 5.0.2, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "una sola volta".
5.0.2/6
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 5.0.2, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I termini di trenta giorni per l’espressione dei pareri decorrono nuovamente dalla data di consegna delle eventuali integrazioni".
5.0.2
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Integrazione delle disposizioni
concernenti i Giochi olimpici invernali
di Torino del 2006)
1. Dopo l’articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante "Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Varianti in corso d’opera). – 1. Le varianti in corso d’opera per motivi di cui all’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli Enti e agli Uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, semprechè sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell’intervento. Gli enti e gli uffici, cui sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata".
5.0.100
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Utilizzazione delle risorse per
l’adeguamento
a norma degli edifici scolastici)
1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni possono determinare una nuova scadenza dei termini previsti dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che non superi il completamento dei lavori inseriti nel piano delle opere pubbliche, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge".
5.0.800
Magnalbò
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Norme relative al personale
docente universitario)
"1. Al fine di garantire uniformità di trattamento nell’applicazione delle deroghe al divieto di assunzione di personale docente previste per l’anno 2003 e assicurare la funzionalità dell’insegnamento universitario, gli Atenei non inclusi nell’elenco legato al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2003, n. 301, sono autorizzati ad assumere, a far data dal 1º novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, purché tali assunzioni non importino, nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino all’inizio del trattamento pensionistico, oneri finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva degli Atenei".
2. L’attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
Art. 6.
6.3
Bassanini, Guerzoni, Villone, Budin
Sopprimere l’articolo.
6.800
Bordon, Treu, Veraldi, Scalera
Sopprimere l’articolo.
6.4
Viserta Costantini, Brutti Paolo, Guerzoni, Montalbano, Montino, Villone
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 6. - (Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84). – 1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
"1. Il presidente è nominato, di intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito di una terna di esperti di massima professionalità nel settore dell’economia portuale, comprovata da attestati di esperienze con funzioni dirigenziali o manageriali nel settore per almeno cinque anni. I componenti la terna sono designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all’articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità aventi i requisiti di cui al primo periodo. In caso di mancato accordo tra il Ministro e le regioni, il presidente in carica, anche se al secondo mandato, è prorogato per altri sei mesi"".
6.801
Bordon, Treu, Veraldi, Scalera
Al comma 1, sostituire l’alinea 1-bis con la seguente:
"1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro i trenta giorni la scadenza del mandato del presidente uscente non risulti raggiunta l’intesa con le regione interessata, il Ministro trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), ai sensi dell’articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la richiesta di designare il presidente tra personalità di elevata qualificazione e riconosciuta capacità professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Il CNEL delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della richiesta".
6.2
Bassanini, Villone
Al comma 1, capoverso, 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", indicando il prescelto nell’ambito di una terna predisposta a tal fine dal Presidente della Regione interessata. Ove il Presidente della Regione non provveda alla indicazione della terna entro dieci giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Presidente del Consiglio dei ministri, la terna è indicata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione".
6.900
Il Relatore
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. All’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I dirigenti della seconda fascia" sono aggiunte le seguenti: "ed i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni incaricati ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6," e le parole: "per un periodo pari ad almeno cinque anni", sono sostituite con le parole: "per un periodo pari ad almeno tre anni"".
6.0.1/1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.0.1/12
Vallone, Liguori
All’emendamento 6.0.1, alla lettera a), sostituire il capoverso 3-bis
con il seguente:
"3-bis. Esperite le procedure di cui al comma 3, qualora entro quindici giorni non risulti raggiunta l’intesa con le regioni o le province autonome interessate, è costituito, entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine, un collegio composto da un rappresentante designato dalle regioni o le province autonome un interessate, un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e tre rappresentanti designati rispettivamente dal Consiglio Nazionale delle ricerche, dall’Accademia dei Lincei e dalla Società Botanica italiana. Il Presidente dell’Ente parco è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente, su designazione del collegio di cui al presente comma, deliberata entro dieci giorni dalla costituzione del collegio medesimo".
6.0.1/2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "centottanta".
6.0.1/3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "novanta".
6.0.1/13
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: "può chiedere" fino a: "Presidente" con le seguenti: "convoca le regioni o le province autonome nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco al fine di raggiungere l’intesa di cui al comma 3".
6.0.1/4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ", che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente".
6.0.1/5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente" con le seguenti: "al fine di sollecitare una intesa con la regione predetta".
6.0.1/6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente" con le seguenti: "al fine di sollecitare una intesa con la regione e le province interessate".
6.0.1/14
Bassanini
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), al capoverso "3-bis" aggiungere, il fine, le parole: "scegliendo nell’ambito di una rosa di nominativi a tal fine proposta dal Presidente della Regione interessata, ovvero, uno per ciascuno, dai Presidenti delle Regioni interessate".
6.0.1/15
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, il fine, le seguenti parole: "previo parere favorevole della regione territorialmente interessata".
6.0.1/7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).
6.0.1/16
Vallone, Liguori
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).
6.0.1/8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "centottanta".
6.0.1/9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "novanta".
6.0.1/10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "con proprio decreto" con la seguente: "non".
6.0.1/11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previo parere delle competenti commissioni parlamentari".
6.0.1/17
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previo parere favorevole della regione territorialmente interessata".
6.0.1/18
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute e la comunità del parco".
6.0.1/19
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute".
6.0.1
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Modificazioni alla legge 6
dicembre 1991, n. 394)
1. All’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Esperite le procedure di cui al comma precedente, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa con la regione interessata, il Ministro dell’ambiente può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente";
b) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, le regioni non si pronuncino il Ministro dell’ambiente con proprio decreto può procedere alle nomine dei componenti del consiglio direttivo"".
6.0.2
Grillo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Promozione della ricerca in campo
navale)
1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell’industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova i contributi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 1º gennaio 2004 - 31 dicembre 2006.
2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.1 (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 7.
7.2
Guerzoni, Villone
Sopprimere l’articolo.
7.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, sopprimere la parola: "unico".
7.1
Bassanini, Villone
Al comma 1, sostituire le parole: "dal CONI" fino alla fine del comma, con le seguenti: "dalla regione competente, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione".
7.0.100/1
D’Andrea
All’emendamento 7.0.100, sopprimere il comma 1.
7.0.100/2
D’Andrea
All’emendamento 7.0.100, sopprimere il comma 2.
7.0.100/3
D’Andrea
All’emendamento 7.0.100, sopprimere il comma 3.
7.0.100
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per il
settore dello spettacolo)
1. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole da: "I proventi" a "Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo decreto ministeriale, sono stabilite, altresì, le modalità tecniche di destinazione dei proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita".
2. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, le parole da "sono versate" a "rassegnate al" sono sostituite dalle parole "confluiscono nel".
3. Ai destinatari di contributi in favore delle attività musicali e di danza di cui ai decreti ministeriali 8 febbraio 2002, n. 47 e 21 maggio 2002, n. 188, nonché per la promozione delle attività cinematografiche di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, il Ministero per i beni e le attività culturali può concedere anticipazioni sui contributi da assegnare nella misura del 50% del contributo percepito con riferimento all’anno precedente, qualora le relative Commissioni consultive non abbiano reso il prescritto parere entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Le anticipazioni sono concesse solo a soggetti che abbiano presentato regolare istanza nei termini previsti, che siano stati destinatari del contributo per più di tre anni e che abbiano regolarmente documentato l’attività svolta nell’ultimo triennio. Il Ministero per i beni e le attività culturali può disporre il recupero totale o parziale delle somme anticipate".
Art. 8.
8.1
Guerzoni, Villone
Sopprimere l’articolo.
8.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Sopprimere l’articolo.
8.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Sopprimere il comma 1.
8.4/1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 8.4, al comma 1, sostituire la parola: "undici" con la seguente: "nove".
8.4
La Commissione
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici"".
8.5
La Commissione
Al comma 2, dopo le parole: "30 marzo 2001, n. 165," inserire le seguenti: "e successive modificazioni,".
8.100
La Commissione
Al comma 2, dopo le parole: "è compensato rendendo" inserire la seguente: "contestualmente".
8.0.23/1
D’Andrea, Soliani, Monticone
Al comma 1, dopo il comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97 convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143, ivi
sostituito, inserire il seguente:
"1-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le Università che non abbiano superato il limite di spesa previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e fino al raggiungimento di detto limite, possono procedere alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive Facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio".
8.0.23/2
Modica
Al comma 1, dopo il comma 2 ivi richiamato, aggiungere il seguente:
"2-bis. All’articolo 3, comma 53, terzo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte infine le seguenti parole ", nonché di professori associati e ordinari chiamati dalle facoltà entro la medesima data"".
Conseguentemente, ai
relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l’anno 2004, parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8.0.23/3
Modica
Al comma 1, dopo il comma 2 ivi richiamato, aggiungere il seguente:
"2-bis. All’articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per le Università continuano ad applicarsi esclusivamente i limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"".
8.0.23
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di
università)
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:
"1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l’anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall’anno 2002.
2. Per l’anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"".
8.0.20
Magnalbò
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Norme in materia di personale
docente universitario)
1. Al fine di garantire uniformità di trattamento nell’applicazione delle deroghe al divieto di assunzione di personale docente previste per l’anno 2003 e assicurare la funzionalità dell’insegnamento universitario, gli Atenei non inclusi nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2003, n. 301, sono autorizzati ad assumere, a far data dal 1º novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, purché tali assunzioni non comportino, nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino all’inizio del trattamento pensionistico, oneri finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva degli Atenei.
2. L’attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato".
8.0.15
La Commissione
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di quote
di riserva per le assunzioni obbligatorie)
1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte".
8.0.300
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis.
1. Le riserve dei posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte".
8.0.301
Malabarba, Sodano Tommaso
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis.
1. Le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano alle procedure concorsuali previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte".
8.0.16/1
Bassanini
All’emendamento 8.0.16, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "a condizione che nessuno dei dirigenti in servizio presso l’amministrazione manifesti interesse al conferimento dell’incarico in questione".
8.0.16/2
Bassanini
All’emendamento 8.0.16, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali incarichi, comunque non rinnovabili, sono conferiti per un massimo di diciotto mesi".
8.0.16/3
Bassanini
All’emendamento 8.0.16, al comma 1, aggiungere, in fine, il sguente periodo: "Le amministrazioni sono tenute, in ogni caso, a comunicare la decisione di voler procedere al conferimento dei predetti incarichi tutti i dirigenti dei ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prima e di seconda fascia. Ad essi è riconosciuto il diritto di presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione, domanda di attribuzione dell’incarico vacante. L’incarico può essere conferito ad estranei alla amministrazione solo in assenza di domande da parte dei dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In presenza di più domande hanno la precedenza i dirigenti appartenenti al ruolo della amministrazione procedente".
8.0.16/4
Bassanini
All’emendamento 8.0.16, al comma 2, sostituire le parole: "5 per cento" con le parole: "2 per cento" e: "10 per cento" con le altre: "5 per cento".
8.0.16/5
Bassanini
All’emendamento 8.0.16, al comma 3, sopprimere le parole da: "ovvero
mediante utilizzo" fino alla fine del comma.
8.0.16
La Commissione
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di
incarichi dirigenziali)
1. In attesa della piena attuazione del nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per far fronte ad inderogabili esigenze non altrimenti fronteggiabili, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nel rispetto dei vincoli che disciplinano le assunzioni, previa autorizzazione del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono conferire incarichi di direzione ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 possono essere attribuiti nel limite massimo complessivo del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.
3. Gli oneri connessi all’eventuale riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di cui al comma 1, sono compensati o mediante l’indisponibilità di un numero di incarichi equivalenti sul piano finanziario nell’ambito di quelli autorizzati ai sensi del medesimo comma 1 ovvero mediante utilizzo delle risorse dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 41 e 42 del CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell’area A1 sottoscritto il 5 aprile 2001.
4. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si interpreta nel senso che il personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in qualità di estraneo è soggetto, come titolare di un rapporto di lavoro subordinato, alla medesima disciplina dei dirigenti a tempo indeterminato ivi comprese le disposizioni in materia di cessazione dal servizio. Tale criterio si applica anche nei confronti di analoghi rapporti lavorativi dirigenziali previsti dagli ordinamenti di pubbliche amministrazioni non statali, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché da disposizioni speciali che consentono l’attribuzione di incarichi dirigenziali ad estranei. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
8.0.27/1
Bassanini
All’emendamento 8.0.27, al comma 1, prima delle parole: "Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni" inserire le seguenti: "All’articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l’ultimo periodo è soppresso".
8.0.27/2
Battisti, Petrini
All’emendamento 8.0.27, al comma 1, sostituire le parole: "eletti al Parlamento nazionale ovvero che ricoprano incarichi di Governo o altri", con le seguenti: "che ricoprono".
8.0.27/3
Battisti, Petrini
All’emendamento 8.0.27, al comma 1, sostituire le parole: "eletti al Parlamento nazionale ovvero".
8.0.27/4
Bassanini
All’emendamento 8.0.27, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "con esclusione di quanto disposto dall’ultimo periodo del medesimo comma".
8.0.27
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Dipendenti pubblici che ricoprono
incarichi elettivi o di Governo
o altri incarichi istituzionali)
1. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eletti al Parlamento nazionale ovvero che ricoprano incarichi di Governo o altri incarichi istituzionali presso organi costituzionali, ovvero ai quali sia stato conferito l’incarico di Presidente o componente di Autorità amministrative indipendenti, si applica quanto previsto dal comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
8.0.2
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni relative al
Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca)
1. Per l’anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004".
8.0.6
Pastore
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni concernenti il
Ministero della giustizia)
1. All’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell’articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere trasferito a tutti gli altri aspiranti con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data succesiva all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge".
8.0.25
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di
ordinamento dell’amministrazione
degli affari esteri)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 102:
1) al primo comma è abrogata la lettera c);
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L’amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";
3) al terzo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo".
b) all’articolo 108:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio.";
2) il secondo comma è abrogato.
c) all’articolo 110:
1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salvo la facoltà dell’amministrazione di disporre l’esecuzione del provvedimento di destinazione entro i 60 giorni successivi" ed è soppresso l’ultimo periodo;
2) il secondo comma è abrogato;
3) al quarto comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salvo la facoltà dell’amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di 30 giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti".
d)
all’articolo 110-bis:
1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall’Amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l’incarico";
e) all’articolo 173, quarto comma, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono aggiunte le seguenti: "o perchè affidati all’altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all’estero";
f) all’articolo 183, primo comma, lettera b), dopo le parole: "per motivi diversi da quelli di salute" sono aggiunte le seguenti: "e da quelli legati, secondo la normativa vigente, all’esercizio del diritto di voto";
g) all’articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 31, della legge 23 aprile 2003, n. 109".
2. All’articolo 17, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di Consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui all’articolo 102, primo comma, lettera b), del medesimo decreto. I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".
3. Le modifiche apportate dal comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. All’onere finanziario derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera e), pari complessivamente ad euro 199.765 per l’anno 2004, ad euro 199.765 per l’anno 2005 e ad euro 199.765 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"".
8.0.5/1
Bassanini
All’emendamento 8.0.5, al comma 1, capoverso "6-bis", al secondo periodo sostituire le parole: "sentita la Conferenza" con le parole: "d’intesa con la Conferenza".
8.0.5
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Integrazione dell’articolo 10 del
decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:
"6-bis. Nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Città, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell’Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica amministrazione e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai comuni"".
8.0.13/1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 8.0.13, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "A far data" fino a: "n. 59" con le seguenti: "Dal 1º gennaio 2005".
8.0.13/2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 8.0.13, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "tutte le attività" fino a: "sono sottoposte" con le seguenti: "il rinnovo delle convenzioni che regolano le attività dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica nel campo della protezione civile è sottoposto".
8.0.13/3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 8.0.13, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
8.0.13/4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 8.0.13, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Sono fatte salve le convenzioni pluriennali già in atto".
8.0.13
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Attività
di ricerca nel campo della protezione civile)
1. A far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata sul supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 marzo 2004, n. 59, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ed entro i successivi sessanta giorni i Presidenti dei Gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonchè, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute".
8.0.7
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni relative all’azienda
Policlinico Umberto I di Roma)
1. La successione prevista dal comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l’azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I".
8.0.3
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Contributo una tantum alle
aziende colpite dalla siccità 1989-1990)
1. Il contributo una tantum previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell’annata agraria 1989-1990, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell’ambito della quota destinata a ciascun ente".
8.0.17
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Contributo straordinario alla
Fondazione italiana per le montagne)
1. Allo scopo di concorrere all’avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell’economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000,00 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede per il triennio 2004-2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
8.0.2a
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizione interpretativa)
1. L’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i corsi di studio relativi al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, destinati ad essere soppressi entro due anni dal 1º gennaio 1994 sono tutti i corsi comunque istituiti e disciplinati dall’ordinamento precedente all’entrata in vigore della medesima norma, con la sola eccezione di quelli riordinati ai sensi dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341".
8.0.21
Pastore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
1. L’articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", è abrogato".
8.0.26
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Patrocinio dell’Avvocatura di
Stato)
1. La s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato continua ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato, ai sensi del titolo primo del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e con applicazione dell’articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile".
8.0.30
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Esecuzione forzata su fondi degli
uffici del Ministero della salute)
1. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli Uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
2. Nulla è innovato rispetto a quanto previsto dall’articolo 156, sesto comma del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
3. Ai sensi del presente articolo, e ferme le eccezioni di cui al comma 2, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria centrale e provinciale della Banca d’Italia a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l’accreditamento di somme a favore dei funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute".
8.0.100
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Istituzione di nuove camere di
commercio)
1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L’istituzione di nuove camere di commercio può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40 mila imprese"".
8.0.600
Il Relatore
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di
integrale utilizzo di risorse comunitarie)
1. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative alla Misura "Assistenza tecnica centrale", prevista nei PIC URBAN II 2000/2006, per azioni a supporto delle attività di gestione dei dieci programmi Urban, il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e per gli affari generali, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il predetto periodo di programmazione".
8.0.701
Asciutti, Valditara
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di
università)
1. Sostituire i commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, con i seguenti:
"1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l’anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall’anno 2002.
2. Per l’anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricompresse per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"".
8.0.801
Magnalbò, Mugnai, Bevilacqua, Ulivi, Bucciero
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni relative ai canoni
demaniali)
1. Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 53 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:
"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 settembre 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. Il decreto è emanato dal Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare prioritariamente l’adozione di misure mirate a prevenire e reprimere l’evasione del versamento dei canoni demaniali, onde evitare che l’incremento della misura degli stessi possa determinare sperequazioni in danno degli operatori in regola con i pagamenti;
b) ridefinire la misura dei canoni demaniali marittimi sulla base di dati oggettivi e certificati, relativi al numero, all’estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, evitando che rideterminazione dei canoni avvenga secondo meccanismi automatici;
c) definire la quota dei canoni da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con vincolo di destinazione al funzionamento del Sistema informativo del demanio marittimo;
d) individuare una quota dei canoni da devolvere alle regioni, con vincolo di destinazione al finanziamento delle attività connesse con l’esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione del demanio marittimo"".
8.0.800
Magnalbò, Collino
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Proroga del mandato dei
componenti
dei consigli della Rappresentanza Militare)
1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare, eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario dell’Esercizio, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carbinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è prorogato fino all’entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza Militare e, comunque non oltre il 15 maggio 2006".
8.0.10
Maffioli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Attuazione di disposizioni
comunitarie
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 è autorizzato un limite d’impegno di durata quindicennale pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2004.
2. All’onere relativo agli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.2.3.1 (cap. 7821) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 4, della legge 1º agosto 2002, n. 166.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanza è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
8.0.950
Maffioli, Falcier
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
1. Al comma 4-bis dell’articolo 15 della legge 19 marzo 90, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "decorsi diciotto mesi" l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui l’appello proposto dall’interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto"".
8.0.970
Ferrara
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis.
(Disposizioni relative alle Università)
1. Tenuto conto del divieto di procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al comma 53, articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, allo scopo di assicurare l’ordinata prosecuzione delle attività istituzionali e l’operatività delle proprie strutture, le Università possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e alla stipula di contratti di colaborazione coordinata e continuativa nei limiti di spesa previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché siano rispettati i limiti di spesa compatibili con il bilancio di Ateneo e i vincoli del CCNL e del decreto legislativo n. 368 del 2001".
EMENDAMENTI
al disegno di legge di conversione
Art. 1.
x1.0.1/200
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.1, sopprimere i commi 1 e 2.
x1.0.1/100
Bassanini, Villone
All’emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 1.
x1.0.1/300
Bassanini
All’emendamento x1.0.1, al comma 1, sopprimere le parole: "30 luglio 1999, n. 300".
x1.0.1/301
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.1, al comma 1, sopprimere le parole: "30 luglio 1999, n. 300,".
x1.0.1/1
Falcier
All’emendamento x1.0.1, al comma 1, dopo le parole: "30 luglio 1999, n. 300", inserire le seguenti: "20 ottobre 1998 n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19 e 20 luglio 1999 n. 273".
x1.0.1/101
Bassanini, Villone
All’emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 2.
x1.0.1/201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 3.
x1.0.1/102
Bassanini, Villone
All’emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 3.
x1.0.1/2
Falcier
All’emendamento x1.0.1, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: "e, limitatamente alla lettera a), la codificazione".
Conseguentemente, sopprimere le lettere a) e b).
x1.0.1/202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.1, al comma 3, sopprimere la lettera a).
x1.0.1/203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Il Governo, limitatamente ai decreti di cui al comma 3, lettera a), deve attenersi inoltre ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 1) mantenimento del vincolo ope legis sui beni paesaggistici; mantenimento, in capo alle Sovrintendenze, dei poteri di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti territoriali; 3) prevalenza del piano del parco sulla pianificazione paesaggistica regionale o difforme al fine di garantire una maggiore tutela delle aree protette".
x1.0.1/204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti
All’emendamento x1.0.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Il Governo, limitatamente ai decreti di cui al comma 3 lettera a), deve attenersi inoltre ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 1) mantenimento del vincolo opes legis sui beni paesaggistici; mantenimento, in capo alle Sovrintendenze, dei poteri di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti territoriali; 3) prevalenza del piano del parco sulla pianificazione paesaggistica regionale o difforme al fine di garantire una maggiore tutela delle aree protette".
x1.0.1/302
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 5.
x1.0.1/303
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.1, al comma 6, sostituire la parola: "trentasei" con la seguente: "ventiquattro".
x1.0.1/304
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 7.
x1.0.1/3
Falcier
All’emendamento x1.0.1, al comma 7, sostituire le parole: "è differito al 30 ottobre 2004", con le seguenti: "è differito al 31 dicembre 2006".
x1.0.1/305
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.1, al comma 8 sopprimere la lettera d).
x1.0.1/306
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.1, al comma 14 sopprimere il primo periodo.
x1.0.1
La Commissione
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Disposizioni di delegazione
legislativa e altre disposizioni connesse)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, all’articolo 5, commi 2 e 3, e all’articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell’articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
b) sport;
c) proprietà letteraria e diritto d’autore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002 n. 137.
6. All’articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "trentasei".
7. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d’intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all’estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all’abusivismo, il termine di cui all’articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 30 ottobre 2004.
8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, 4, comma 1 e 5, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; b) all’articolo 3, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, e 9, comma 1 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all’articolo 11, comma 1, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi";
9. All’articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
10. All’articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 8 luglio 2003, n. 172 le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
11. Il termine di cui all’articolo 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.
12. All’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".
14. All’articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: "due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2004". All’articolo 1-sexies, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
15. All’articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "dal primo giorno del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "dal primo giorno dei due mesi successivi";
b)
al comma 4, la parola: "nonché" è sostituita dalle seguenti: "ma
non"".
x1.0.2
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis.
(Modifica dell’articolo e della
legge 21 dicembre 2001, n. 443)
1. All’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"".
x1.0.3/1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.3, al comma 1, sostituire la parola: "dicembre" con la seguente: "ottobre".
x1.0.3
La Commissione
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Modifica dell’articolo 28 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"".