REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. RS

Anno 2002

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

N.12999 RGR

Anno 2000

- SEZIONE II -

 

nelle persone dei signori:

Dr. Filippo MARZANO - Presidente

Dr. Francesco GIORDANO - Consigliere

Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12999 del 2000 proposto da Scala Ciro rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il cui studio sito Roma, Via Alfredo Serranti n.49, è elettivamente domiciliato;

CONTRO

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede ubicata in Via dei Portoghesi n.12 è domiciliatario;

per l’annullamento:

1) del giudizio di non idoneità per l’arruolamento per l’anno 2000 quale allievo finanziere formulato nei confronti dell’odierno ricorrente dalla Sottocommissione di visita medica di revisione e comunicatogli in data 30 giugno 2000;

2) gli artt. 8, 9 e 11 del bando di concorso per l’arruolamento di 200 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza pe rl’anno 2000 , quest’ultimo nella parte in cui non descrive né direttamente né per relationem (DM 2 luglio 1999 recante Direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di Finanza) quale causa di esclusione dal concorso, la presunta patologia riscontrata sul ricorrente.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 2002 - relatore il dr. Giuseppe SAPONE - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

L’odierno ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale per l’arruolamento per l’anno 2000 di 200 Allievi Finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza ma è stato escluso in quanto in sede di accertamenti sanitari, di prima istanza e di revisione, è stato ritenuto non idoneo in quanto gli è stata riscontrata una " Persistente Tachicardia sinusale".

Con il proposto gravame ha impugnato i predetti giudizi sanitari di inidoneità deducendo i seguenti motivi di doglianza:

1) Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per illogicità e/o insufficienza della motivazione. Illegittimità degli artt. 8, 9 e 11 del bando di concorso per violazione dell’art.97 della Costituzione;

2) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art.11 del bando di concorso per l’arruolamento di 200 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2000. Illegittimità dell’art.11 del Bando di concorso nonché del giudizio di non idoneità reso dalla sottocommissione di visita medica di revisione per violazione del Decreto Ministeriale 20 luglio 1999 (Direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di Finanza) sotto due profili in quanto:

a) la presunta patologia non è prevista quale causa di non idoneità dal DM 20 luglio 1999;

b) nel giudizio di non idoneità non si fa riferimento alla gravità della presunta anomalia riscontrata nel ricorrente.

Si è costituita l’intimata amministrazione contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2002 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura selettiva per l’arruolamento per l’anno 2000 di 200 allievi finanzieri conseguente alla circostanza che in sede di accertamenti sanitari, di prima istanza e di revisione, è stato valutato non idoneo in quanto affetto da "Persistente tachicardia sinusale".

Con il primo motivo di doglianza, prospettante in sostanza il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento di fatto, ha contestato la fondatezza dei citati accertamenti sanitari facendo presente, sulla base di dettagliata documentazione medica a sostegno, versata agli atti, che non era in alcun modo affetto dalla patologia diagnosticatagli.

Al riguardo il Tribunale –uniformandosi a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di legittimità ben possono essere esperite verificazioni, le quali, finalizzate all'accertamento di un presupposto di fatto, in genere quello posto dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento, consentono di sindacare l’attività amministrativa sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1999 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048) – con ordinanza n.960 del 18 ottobre 2000 ha disposto nuovi accertamenti sanitari nei confronti dell’odierno ricorrente, i quali, nell’acclarare l’insussistenza della patologia precedentemente diagnosticata con i contestati accertamenti effettuati dall’amministrazione, hanno concluso che lo Scala era in possesso della prescritta idoneità ai sensi del DM 20/7/1999.

Ciò premesso, la dedotta doglianza è suscettibile di favorevole esame, con conseguente accoglimento del proposto gravame ed assorbimento dell’altra censura proposta.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12999 del 2000, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di esclusione.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2002.

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE