Gli artt.
39 e 52 del D.P.R. 545/86 in relazione all’art. 5 della L 382/78
"brevi considerazioni"
Speso
nelle Amministrazioni Militari vengono sanzionati quei comportamenti e quelle
attività che attengono al soddisfacimento dei diritti che la Costituzione
riconosce a tutti i cittadini, militari compresi.
Consideriamo,
ad esempio, il caso in cui il militare, fuori del normale orario di servizio,
decida di rivolgersi ai vertici della Forza armata di appartenenza oppure ad una
alta carica dello Stato, o che questi siano interessati da un altro organismo su
istanza del militare stesso, per richiedere informazioni comunque non attinenti
il servizio.
L’esempio
in questione, per il quale TIZIO è stato sanzionato CAIO, riguarda la sostenuta
connessione di un atto di natura privata con il servizio. In questo caso,
infatti, l’Amministrazione, rappresentata da CAIO ha ritenuto e
sostenuto che il militare TIZIO nello scrivere direttamente al vertice della
F.A. di appartenenza oppure ad una alta carica dello Stato, non abbia osservato
di seguire la prescritta via gerarchica e non abbia assolto l’obbligo di
comunicazione al comando di appartenenza.
Premesso
che l’argomento trattato da TIZIO non attiene il normale servizio e che il
fatto è avvenuto a mezzo scritto inviato per posta ordinaria, possiamo passare
alla disamina delle tesi sostenute da ambedue gli attori della vicenda.
CAIO
sostiene che TIZIO abbia violato gli articoli 52 e 39 del D.P.R. 545/86 in
quanto “… al fine di rappresentare una questione privata ma comunque
connessa al servizio, interessava ....... senza seguire la prescritta via
gerarchica e senza dare comunicazione del fatto al proprio comando….”. Tale
argomentazione trae le sue ragioni, secondo l’amministrazione procedente, nel
fatto che TIZIO è un militare è quindi in ogni sua azione ed in ogni momento
della sua vita è soggetto al Regolamento di Disciplina Militare.
La
tesi difensiva sostenuta da TIZIO è, ovviamente, di tipo opposto in quanto egli
sostiene che se la sua azione, è un atto attinente la sua vita privata che
rappresenta, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, una legittima
posizione idonea a garantire il pieno rispetto dei diritti suoi costituzionali.
Premesso,
l’art. 5, comma 3, della Legge 382/78 che recita: “Il regolamento di
disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si
trovino in una delle seguenti condizioni:
a)
svolgono attività di servizio;
b)
sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
c)
indossano l'uniforme;
d)
si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si
rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.”
chiarisce in modo inequivocabile le condizioni nelle quali si deve
trovare il militare nei confronti del quale può essere applicato il Regolamento
di Disciplina Militare (D.P.R.
545/86) escludendo, quindi, ogni altra ipotesi differente da quelle citate; come
ad es. può essere considerata la posizione del militare che, fuori dagli orari
di servizio e da luoghi destinati al servizio, non vestendo l’uniforme e non
qualificandosi come militare, si rivolge ad un organismo esterno alla F.A. o ad
altro soggetto della P.A. militare per fatti che esulano dai compiti di
servizio.
Per
l’esempio citato, infatti, non corre l’obbligo di seguire la prescritta via
gerarchica non potendosi applicare il prescritto Regolamento di Disciplina
Militare, dovendosi interpretare l’art. 39 R.D.M. che al comma 1 recita: “1.
Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro
della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le
questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di
questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.”, nel senso che, di
fatto, si conferisce, al militare, la facoltà e non l’obbligo di conferire
con i superiori gerarchici anche per questioni attinenti il carattere privato,
ed ancora la sostanziale differenza dei termini “facoltà” ed “obbligo”
è la stessa che intercorre fra “può” e “deve”, atteso che, dove i
primi lasciano il libero arbitrio nella scelta, i secondi impongono un dovere,
portandoci a ritenere che non può sussistere alcun obbligo o dovere imperativo
di conferire con i superiori gerarchici per questioni attinenti il carattere
privato, come nel caso dell’esempio
citato, tantomeno, in relazione al contestato art. 52 R.D.M., quello di
comunicazione al proprio Comandante non potendosi ricomprendere il fatto di
natura privata quale azione avente riflessi sul servizio.
Alla
luce di quanto sopra detto, l’azione amministrativa avviata da CAIO
rappresenta, quindi, un’ingerenza inammissibile nella sfera della vita privata
di TIZIO tanto da far presupporre un abuso in danno di quest’ultimo
ravvisabile nella volontà di limitarne e sanzionare l’esercizio di un diritto
Costituzionale.
La
costante giurisprudenza afferma, infatti, che il bene giuridico tutelato
dal diritto alla riservatezza è proprio la dignità della persona umana, la
violazione del diritto stesso può aversi anche quando il soggetto,
indipendentemente dalla pubblicazione o divulgazione dei fatti afferenti alla
sua vita privata, sia, comunque, costretto a fornire notizie o elementi
attinenti alla sfera della propria vita privata, che possano comportargli
turbamenti psichici o possano farlo sentire diminuito proprio nella sua dignità
di persona, subendo un'intrusione ingiustificata nella sfera della propria
intimità. Infatti, in tema di diritti della personalità umana, esiste un vero
e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di
fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va
inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo
nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2
(oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel
riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'art. 2 cost.,
nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi
aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della
persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare
garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della
persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza
della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso
riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento
normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in
correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo
della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. cost.. Infatti,
nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale,
il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza
non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona,
nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione.
Queste
brevi e personali considerazioni non vogliono minimamente assumere il ruolo di
trattato giuridico, non avendone le necessarie capacità, ma un momento di
riflessione dal quale il lettore potrà trarre le proprie conclusioni su quali
possano essere gli effetti di una qualsiasi azione, intrapresa dalla P.A.
comunque volta a limitare o ad invadere la sfera della vita privata del
dipendente.
OSSERVATORIO