Gli artt. 39 e 52 del D.P.R. 545/86 in relazione all’art. 5 della L 382/78  "brevi considerazioni"


 

Speso nelle Amministrazioni Militari vengono sanzionati quei comportamenti e quelle attività che attengono al soddisfacimento dei diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini, militari compresi.

Consideriamo, ad esempio, il caso in cui il militare, fuori del normale orario di servizio, decida di rivolgersi ai vertici della Forza armata di appartenenza oppure ad una alta carica dello Stato, o che questi siano interessati da un altro organismo su istanza del militare stesso, per richiedere informazioni comunque non attinenti il servizio.

L’esempio in questione, per il quale TIZIO è stato sanzionato CAIO, riguarda la sostenuta connessione di un atto di natura privata con il servizio. In questo caso, infatti, l’Amministrazione, rappresentata da CAIO ha ritenuto e  sostenuto che il militare TIZIO nello scrivere direttamente al vertice della F.A. di appartenenza oppure ad una alta carica dello Stato, non abbia osservato di seguire la prescritta via gerarchica e non abbia assolto l’obbligo di comunicazione al comando di appartenenza.

Premesso che l’argomento trattato da TIZIO non attiene il normale servizio e che il fatto è avvenuto a mezzo scritto inviato per posta ordinaria, possiamo passare alla disamina delle tesi sostenute da ambedue gli attori della vicenda.

CAIO sostiene che TIZIO abbia violato gli articoli 52 e 39 del D.P.R. 545/86 in quanto “… al fine di rappresentare una questione privata ma comunque connessa al servizio, interessava ....... senza seguire la prescritta via gerarchica e senza dare comunicazione del fatto al proprio comando….”. Tale argomentazione trae le sue ragioni, secondo l’amministrazione procedente, nel fatto che TIZIO è un militare è quindi in ogni sua azione ed in ogni momento della sua vita è soggetto al Regolamento di Disciplina Militare.

La tesi difensiva sostenuta da TIZIO è, ovviamente, di tipo opposto in quanto egli sostiene che se la sua azione, è un atto attinente la sua vita privata che rappresenta, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, una legittima posizione idonea a garantire il pieno rispetto dei diritti suoi costituzionali.

Premesso, l’art. 5, comma 3, della Legge 382/78 che recita: “Il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) svolgono attività di servizio;

b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;

c) indossano l'uniforme;

d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.”  chiarisce in modo inequivocabile le condizioni nelle quali si deve trovare il militare nei confronti del quale può essere applicato il Regolamento di Disciplina  Militare (D.P.R. 545/86) escludendo, quindi, ogni altra ipotesi differente da quelle citate; come ad es. può essere considerata la posizione del militare che, fuori dagli orari di servizio e da luoghi destinati al servizio, non vestendo l’uniforme e non qualificandosi come militare, si rivolge ad un organismo esterno alla F.A. o ad altro soggetto della P.A. militare per fatti che esulano dai compiti di servizio.

Per l’esempio citato, infatti, non corre l’obbligo di seguire la prescritta via gerarchica non potendosi applicare il prescritto Regolamento di Disciplina Militare, dovendosi interpretare l’art. 39 R.D.M. che al comma 1 recita: “1. Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.”, nel senso che, di fatto, si conferisce, al militare, la facoltà e non l’obbligo di conferire con i superiori gerarchici anche per questioni attinenti il carattere privato, ed ancora la sostanziale differenza dei termini “facoltà” ed “obbligo” è la stessa che intercorre fra “può” e “deve”, atteso che, dove i primi lasciano il libero arbitrio nella scelta, i secondi impongono un dovere, portandoci a ritenere che non può sussistere alcun obbligo o dovere imperativo di conferire con i superiori gerarchici per questioni attinenti il carattere privato, come nel caso dell’esempio citato, tantomeno, in relazione al contestato art. 52 R.D.M., quello di comunicazione al proprio Comandante non potendosi ricomprendere il fatto di natura privata quale azione avente riflessi sul servizio.

Alla luce di quanto sopra detto, l’azione amministrativa avviata da CAIO rappresenta, quindi, un’ingerenza inammissibile nella sfera della vita privata di TIZIO tanto da far presupporre un abuso in danno di quest’ultimo ravvisabile nella volontà di limitarne e sanzionare l’esercizio di un diritto Costituzionale.

La costante giurisprudenza afferma, infatti, che il bene giuridico tutelato dal diritto alla riservatezza è proprio la dignità della persona umana, la violazione del diritto stesso può aversi anche quando il soggetto, indipendentemente dalla pubblicazione o divulgazione dei fatti afferenti alla sua vita privata, sia, comunque, costretto a fornire notizie o elementi attinenti alla sfera della propria vita privata, che possano comportargli turbamenti psichici o possano farlo sentire diminuito proprio nella sua dignità di persona, subendo un'intrusione ingiustificata nella sfera della propria intimità. Infatti, in tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'art. 2 cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. cost.. Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione.

 

Queste brevi e personali considerazioni non vogliono minimamente assumere il ruolo di trattato giuridico, non avendone le necessarie capacità, ma un momento di riflessione dal quale il lettore potrà trarre le proprie conclusioni su quali possano essere gli effetti di una qualsiasi azione, intrapresa dalla P.A. comunque volta a limitare o ad invadere la sfera della vita privata del dipendente.

 

 OSSERVATORIO

Luca Marco COMELLINI – Resp. A.M.