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Osservatorio

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IL TEMPO giovedì 6 ottobre 2005 (file .pdf)

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I sindacati della Polizia restano a guardare NEL novembre del 1999, quando entrai a far parte della Polizia ...


... di Stato, conoscevo da qualche anno Rosa, oggi mia moglie. Nel 2002 Rosa vinse il concorso per sottufficiali della Marina Militare Italiana e iniziò a frequentare il relativo corso di formazione della durata di due anni, prima a Taranto e successivamente a La Maddalena (SS). Dopo aver vissuto per due anni rimbalzando tra Milano, dov'era la mia sede di lavoro, Taranto e La Maddalena, sedi del corso di Rosa, e Triggiano (BA), il paese in cui ci siamo conosciuti e in cui vivono le nostre famiglie ormai da anni, nell'agosto del 2004, Rosa ed io ci sposammo e decidemmo di manternere la nostra residenza, come gia lo era da tempo, a Triggiano in una casa di proprietà. Ad ottobre 2004 Rosa fu trasferita, d'autorità, da La Maddalena a Crotone che, dopo un tirocinio di tre mesi, sarebbe diventata la sua definitiva sede lavorativa. La nostra situazione familiare che si presentava così tragica, visto che saremmo stati costretti a vivere per molti anni l'una distante dall'altro, trovò uno spiraglio di speranza con la Legge 100/87 che all'art.1, comma 5, dispone che «il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge...». Visto ciò, a gennaio del 2005, quando mia moglie ebbe terminato il periodo di tirocinio, decisi di inoltrare alla mia amministrazione, una istanza per il «ricongiungimento al coniuge». L’istanza fu respinta con una comunicazione informale priva di una motivazione che indicasse i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione. Decisi di inoltrare una domanda di riesame. Era quasi finito il mese di aprile del 2005 quando arrivò una risposta che specificava il non accoglimento dell'istanza di trasferimento «poiché, nel caso di specie, all'atto del trasferimento del proprio coniuge mancava il necessario requisito della convivenza, atteso che il richiedente era in forza presso codesto compartimento (a Milano), ove tuttora presta servizio». Dall'ottobre del 2004 ho contattato sindacati, associazioni e legali per avere un quadro chiaro sulla normativa. Trovandomi a Milano per semplicità e comodità decisi di rivolgermi a un sindacato di Polizia per sapere come oppormi al rigetto dell'istanza di trasferimento. Dopo aver accolto la mia adesione al sindacato mi indicò un loro legale convenzionato. Costui mi disse che il ricorso sicuramente non sarebbe stato accolto. Io non mi arresi e, avendo trovato due recenti sentenze, del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, favorevoli alla mia situazione, patrocinate dall'Avv. Tartaglia, le suggerii al predetto legale. Così, per soli 3.000 euro, riuscii a presentare ricorso al Tar Lombardia e, a fine luglio ad ottenere la sospensiva del provvedimento di rigetto alla domanda di trasferimento. In data 12/09/2005 è arrivato il sofferto ricongiungimento e finalmente potrò vivere con mia moglie a Crotone. Mi chiedo: perché l'Amministrazione deve ottusamente negare un diritto tutelato con apposite leggi speciali? I sindacati sanno tutelare anche i diritti del singolo? Un rigraziamento è infine dovuto a tutto l'Osservatorio Militare e all'Avv. Tartaglia.

Lettera firmata