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IL TEMPO giovedì
6 ottobre 2005 (file .pdf)
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I sindacati della Polizia restano a guardare NEL
novembre del 1999, quando entrai a far parte della Polizia ...
... di Stato, conoscevo da qualche anno Rosa, oggi mia moglie.
Nel 2002 Rosa vinse il concorso per sottufficiali della Marina Militare Italiana
e iniziò a frequentare il relativo corso di formazione della durata di
due anni, prima a Taranto e successivamente a La Maddalena (SS). Dopo aver vissuto
per due anni rimbalzando tra Milano, dov'era la mia sede di lavoro, Taranto
e La Maddalena, sedi del corso di Rosa, e Triggiano (BA), il paese in cui ci
siamo conosciuti e in cui vivono le nostre famiglie ormai da anni, nell'agosto
del 2004, Rosa ed io ci sposammo e decidemmo di manternere la nostra residenza,
come gia lo era da tempo, a Triggiano in una casa di proprietà. Ad ottobre
2004 Rosa fu trasferita, d'autorità, da La Maddalena a Crotone che, dopo
un tirocinio di tre mesi, sarebbe diventata la sua definitiva sede lavorativa.
La nostra situazione familiare che si presentava così tragica, visto
che saremmo stati costretti a vivere per molti anni l'una distante dall'altro,
trovò uno spiraglio di speranza con la Legge 100/87 che all'art.1, comma
5, dispone che «il coniuge convivente del personale militare di cui al
comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto,
all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero
e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio
del coniuge...». Visto ciò, a gennaio del 2005, quando mia moglie
ebbe terminato il periodo di tirocinio, decisi di inoltrare alla mia amministrazione,
una istanza per il «ricongiungimento al coniuge». L’istanza
fu respinta con una comunicazione informale priva di una motivazione che indicasse
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione.
Decisi di inoltrare una domanda di riesame. Era quasi finito il mese di aprile
del 2005 quando arrivò una risposta che specificava il non accoglimento
dell'istanza di trasferimento «poiché, nel caso di specie, all'atto
del trasferimento del proprio coniuge mancava il necessario requisito della
convivenza, atteso che il richiedente era in forza presso codesto compartimento
(a Milano), ove tuttora presta servizio». Dall'ottobre del 2004 ho contattato
sindacati, associazioni e legali per avere un quadro chiaro sulla normativa.
Trovandomi a Milano per semplicità e comodità decisi di rivolgermi
a un sindacato di Polizia per sapere come oppormi al rigetto dell'istanza di
trasferimento. Dopo aver accolto la mia adesione al sindacato mi indicò
un loro legale convenzionato. Costui mi disse che il ricorso sicuramente non
sarebbe stato accolto. Io non mi arresi e, avendo trovato due recenti sentenze,
del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, favorevoli alla mia situazione, patrocinate
dall'Avv. Tartaglia, le suggerii al predetto legale. Così, per soli 3.000
euro, riuscii a presentare ricorso al Tar Lombardia e, a fine luglio ad ottenere
la sospensiva del provvedimento di rigetto alla domanda di trasferimento. In
data 12/09/2005 è arrivato il sofferto ricongiungimento e finalmente
potrò vivere con mia moglie a Crotone. Mi chiedo: perché l'Amministrazione
deve ottusamente negare un diritto tutelato con apposite leggi speciali? I sindacati
sanno tutelare anche i diritti del singolo? Un rigraziamento è infine
dovuto a tutto l'Osservatorio Militare e all'Avv. Tartaglia.
Lettera firmata