Importante sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio: agli appartenenti alle Forze di Polizia spettano le somme relative al nuovo livello economico per effetto della Legge n. 216 del 1992 con decorrenza dal 1° gennaio 1987 e non dal 1° gennaio 1992 (Sottufficiali) o 1° gennaio 1993 (per gli appuntati).

Il caso riguarda un Brigadiere della Guardia di Finanza che con decorrenza 9 gennaio 1987 veniva collocato in congedo con diritto a pensione con il grado di Brigadiere (V livello retributivo), in virtů della Legge n. 216 del 6 marzo 1992, l'Amministrazione, con decorrenza 1° gennaio 1987 gli attribuiva il VI livello retributivo senza provvedere all'aggiornamento del quantum della pensione sulla base del VI livello retributivo. Il nuovo livello gli veniva riconosciuto dal 1° gennaio 1992 solo in sede di liquidazione della pensione definitiva senza tra l'altro corrispondere sulle somme arretrate gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Il nuovo livello retributivo spetta dal 1° gennaio 1987 e sulle somme maturate spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria da tale data.