Sentenza della Cassazione su infortunio in itinere
 
Il caso sottoposto alla Cassazione
Le motivazioni della decisione
La decisione


 
 
Il caso sottoposto alla Cassazione
Una cassiera di un istituto bancario riporta gravi lesioni invalidanti a seguito di un incidente stradale mentre tenta di fare ritorno alla propria abitazione essendosi accorta di avere dimenticato le chiavi necessarie per l’apertura della cassaforte collegata allo sportello automatico Bancomat di cui ha la custodia.
Pretore e Tribunale rigettano la richiesta della cassiera che ha convenuto in giudizio l'INAIL per sentire dichiarare il proprio diritto alla costituzione di una rendita per inabilità permanente in relazione all’infortunio occorsole, assumendo che nella specie non fosse ravvisabile un infortunio in itinere, perché a tal fine sarebbe stato necessario che il rischio generico derivante dalla circolazione dei veicoli fosse stato aggravato da elementi particolari ed aggiuntivi, non essendo sufficiente l’assenza di rischio elettivo.

Le motivazioni della decisione
La Cassazione ripercorre il proprio orientamento in tema di infortunio in itinere, sviluppatosi nel corso degli ultimi anni.
In particolare, ricorda che il requisito della occasione di lavoro, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal rischio elettivo, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento: quindi se l’utilizzo della pubblica strada è imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale all’attività di l ocomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione luogo di lavoro, e viceversa) e l’attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell’infortunio in itinere.
Non solo: l’occasione di lavoro, la quale, a norma dell’articolo 2 del Dpr 1124/65, condiziona l’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro è ravvisabile, non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, che cioè, seppur non intrinsecamente connesso con lo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un’attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni, attività alla quale va ricondotto il caso dell’infortunio in itinere.
Nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerente all’ambiente, le macchine e alle persone, sia dei colleghi sia dei terzi ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive storiche della prestazione lavorativa presupposto dell’obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’unico limite in quest’ultimo caso del rischio elettivo.

La decisione
Venendo al caso di specie, la Corte nota che la cassiera ha interrotto il viaggio verso il luogo di lavoro per rientrare a casa e munirsi delle chiavi, per una necessità conseguente ad obblighi legati alla prestazione dovuta.
Secondo la Corte, non ha alcun rilievo in senso contrario la circostanza che il viaggio di ritorno sia stato determinato da una dimenticanza della dipendente, essendo noto che la colpa esclusiva del lavoratore non osta all’operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, neppure nel caso di infortunio in itinere, salvo, in tale ipotesi, il limite del rischio elettivo, inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, secondo l’apprezzamento del fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito.
Pertanto non può dubitarsi dello stretto collegamento tra l'infortunio e l'attività lavorativa se solo si consideri che, tentando di rientrare nella propria abitazione, la lavoratrice ha posto in essere una condotta finalizzata alla puntuale esecuzione della prestazione dovuta, e del tutto analoga a quella che comunque avrebbe potuto esserle richiesta successivamente dal datore di lavoro e che essa, secondo correttezza (articolo 1175 c.c.) non avrebbe potuto rifiutare.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla competente Corte d’appello per la decisione nel merito.
(Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 28 maggio - 11 dicembre 2003, n.18980)