IV Commissione - Resoconto di giovedì 6 ottobre 2005

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04786
presentata da SILVANA PISA mercoledì 28 settembre 2005 nella seduta n.679


PISA, RUZZANTE, PINOTTI, LUMIA, ANGIONI, DE BRASI e DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

come noto, in base all'articolo 98, 3o comma della Costituzione, possono essere introdotte con legge limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolati all'estero;

il Parlamento, dopo una approfondita discussione in sede dei lavori preparatori della legge n. 382 del 1978 (Norme di principio sulla disciplina militare), ritenne di non avvalersi della facoltà di stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i militari in servizio attivo;

successivamente vennero emanate dal Governo mediante decreti-legge norme urgenti in materia, ma queste decaddero per la loro mancata conversione in legge;

il diritto in questione quindi, allo stato attuale, è perfettamente esercitabile, fermi restando, a norma della citata legge n. 382 del 1978, il divieto di partecipare a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni o organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche o amministrative ai militari durante l'attività di servizio, in luoghi militari o in uniforme;

tale quadro non appare discutibile e su questa linea correttamente si esprimevano il Ministero dell'interno, interpellato dal Sindacato di Polizia e successivamente il Comando Generale della Guardia di Finanza;

a giudizio degli interroganti, appare del tutto incongrua, oltreché contraria alla legge, la risposta del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alla delibera n. 193 del Cobar del Comando Regione Emilia Romagna datata 7 ottobre 2004 nella quale viene inopinatamente espresso come «si ritiene che l'ordinamento giuridico vigente non autorizzi l'iscrizione del personale delle Forze Armate ai partiti politici» -:

come il Ministro interrogato intenda rettificare le affermazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
(5-04786)

Il sottosegretario Francesco BOSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Interrogazione: 5-04786 Pisa ed altri: Divieto di iscrizione del personale militare a partiti politici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ai militari la legge 11 luglio 1978, n. 382 recante «Norme di principio sulla disciplina militare», attribuisce i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate, la stessa legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.
Infatti, la disciplina del personale sottende alla indispensabile salvaguardia della compagine militare, struttura organizzativa dotata di intrinseci e peculiari valori, deputata a prioritari compiti istituzionali con la precipua finalità di garantire l'efficenza e l'imparzialità.
Ciò detto, con riferimento all'iscrizione del personale delle Forze Armate a partiti politici, l'articolo 6 della citata legge n. 382 del 1978 prevede espressamente che:
«le Forze Armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche»;
ai militari che si trovino nelle specifiche condizioni di cui all'articolo 5 di tale legge «è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni ed organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative».

Seppure non risulti esistere, allo stato, una disposizione di legge che dia espressa e diretta applicazione all'ipotesi di divieto di iscrizione ai partiti politici, di cui all'articolo 98 della Costituzione, nondimeno in perfetta linea con il valore espresso da tale indicazione dalla Carta Costituzionale, a tutela della imparzialità dei comportamenti dell'apparato militare, la precitata legge pone evidenti limitazioni inerenti la condizione di iscritto a partiti politici, come appare evidente sin dalla sua lettura.
Non pare, pertanto, dubitabile la piena coerenza di tali limitazioni con il valore consacrato dalla Carta Costituzionale.
In conclusione, l'azione dell'Amministrazione, lungi dal voler negare e/o limitare ai militari i diritti costituzionali, è sempre indirizzata a perseguire il prevalente interesse pubblico e a preservare i caratteri tipici e specifici della compagine militare.

Silvana PISA (DS-U), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara comunque insoddisfatta della risposta. Infatti, il Governo, pur non negando in linea di principio il diritto dei militari di iscriversi ai partiti politici non ha assunto finora alcuna iniziativa per disconoscere quanto affermato dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.
In proposito, ricorda che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 382 del 1978, furono emanati dal Governo diversi decreti-legge le cui norme aprivano dei varchi alla possibilità degli appartenenti alle Forze armate di iscriversi ai partiti politici. Inoltre, sottolinea che l'articolo 6 della predetta legge, nel prescrivere i divieti precedentemente richiamati dal Governo, li riferisce esclusivamente al personale militare che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge, cioè al personale che sia impegnato nello svolgimento dell'attività di servizio; che si trovi in luoghi militari o comunque destinati al servizio; che indossi l'uniforme; che si qualifichi, in relazione ai compiti di servizio, come militare o che si rivolga ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.