N.       

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3162/2004 proposto da Xxxxxxxx Xxxxx,  rappresentato e difeso dall’ Avvocato Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via A. Serranti . 9;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della determinazione  n. 419573 in data 17 dicembre 2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento del ricorrente, in forza presso il Comando regionale Sicilia,  per le sedi di Gallipoli o Maglie (Lecce) ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e della circolare  n. 183000/114 in data 24.5.2002, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del  14 luglio 2004 il dott. Raffaello Sestini, uditi l’avv. A.F. Tartaglia per il ricorrente e.l’avv. dello Stato Elefante per l’amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

            Con il ricorso in epigrafe l’interessato, Maresciallo Capo del Corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione alla propria richiesta di avvicinamento a Muro Leccese (Lecce), presentata ai sensi della legge n. 104/1992 al fine di poter assistere il fratello affetto da grave handicap.

            Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti.

            Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha affermato l’infondatezza delle doglianze prospettate.

            Con ordinanza in data 28.4.2004 questo Tribunale ha fissato la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 9 della legge  n. 205/2000.  Il 14.7.2004 il ricorso è stato infine introitato  dal Collegio per la decisione di merito.

DIRITTO

            1.         Il ricorso in epigrafe concerne il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di trasferimento del ricorrente, militare della Guardia di Finanza, presentata ai sensi della legge n. 104/1992 al fine di assistere il fratello affetto da grave handicap.

            E’ ben nota la costante giurisprudenza amministrativa, seguita anche da questo Tribunale, secondo cui, ai fini dell’avvicinamento del militare con modalità compatibili con le specifiche esigenze di servizio, occorre il previo apprezzamento, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza del duplice requisito della continuatività ed esclusività dell’assistenza prestata.

            Ai fini della decisione del ricorso, occorre quindi esaminare la motivazione del diniego impugnato, che risulta fondato sulla  mancanza di entrambi i predetti requisiti, in ragione sia della eccessiva distanza fra la sede attuale del ricorrente e il comune di residenza del familiare, incompatibili con una assistenza continuativa, sia della presenza di numerosi  altri familiari (madre e due sorelle) in grado (ed in obbligo) di garantire un’adeguata assistenza all’infermo, con minore aggravio per l’interesse pubblico sotteso ai compiti di istituto degli appartenenti alla Guardia di Finanza.

            2.         Quanto al rapporto fra distanza della sede e continuatività dell’assistenza,  il Collegio osserva che, secondo la documentazione allegata in atti dal ricorrente e non smentita dall’Amministrazione, risulta a far data dal 1998 (anno della morte del padre) non solo un costante pendolarismo del ricorrente documentato dai titoli di viaggio, ma anche  una sua progressiva assenza dal servizio, con permanenza presso il fratello infermo, usufruendo di licenze ordinarie e straordinarie, convalescenze ed aspettative per 79 giorni nel 1999, 176 giorni nel 2000, 108 giorni nel 2001, 65 giorni nel 2002 e ben 232 giorni nel 2003.

            Il requisito della affermata continuatività risulta, quindi, comprovato  dai cospicui periodi di convalescenza, aspettativa, licenza e recupero riposo fruiti presso il domicilio del fratello, per infermità astrattamente non incompatibili con l’affermata opera d’assistenza, evidentemente ritenuti legittimi e compatibili con l’idoneità al servizio da parte dell’Amministrazione, che nulla deduce nel merito, nella propria pur molto ampia memoria.

            Le circostanze di fatto sopra richiamate valgono altresì ad escludere la ragionevole sussistenza di cause di servizio ostative al trasferimento, dovendo le stesse essere specificamente riferite all’attività del  ricorrente presso la precedente sede di assegnazione.

            3.         Quanto all’ulteriore  requisito dell’esclusività dell’assistenza, negato dall’Amministrazione in ragione della presenza di altri familiari, il Collegio deve, necessariamente, prendere atto dell’estrema particolarità del caso, caratterizzato, secondo quanto dedotto in atti, da una   grave situazione di handicap psichiatrico con frequenti episodi di violenza, comportante quindi rischi concreti  ed imminenti per la sicurezza dell’interessato e dei terzi,  rispetto ai quali  il ricorrente risulta direttamente responsabile, essendo stato nominato dal  Tribunale  di Lecce  già da alcuni anni, quale  tutore dell’interdetto.

            Nella specifica fattispecie, l’allegata presenza di altri familiari non appare quindi decisiva, in disparte ogni considerazione circa la loro idoneità fisica o psicologica, al fine di escludere il requisito dell’esclusività dell’assistenza.

            4.         In base alle considerazioni espresse, il Collegio deve  accogliere il ricorso in epigrafe ai fini dell’annullamento dell’illegittimo diniego, con il conseguente obbligo, per l’Amministrazione, di pronunciarsi positivamente sull’istanza, in quanto formulata in presenza delle condizioni richieste dalla vigente normativa.

            Risulta in tal modo  soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio dal ricorrente. Non può trovare, pertanto,  accoglimento il capo di domanda relativo al risarcimento dei danni, oltretutto solo genericamente allegati.

            Sussistono, infine, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego opposto all’istanza di trasferimento del ricorrente,.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 luglio  2004 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico LA MEDICA                               Presidente

Roberto CAPUZZI                                         Consigliere

Raffaello SESTINI                                          Primo referendario - Relatore

 

Il Presidente                                                  Il Consigliere est.