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N.
Reg.
Sent. Anno N.
Reg.
Gen. Anno
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R E
P U B B L I C A I T A L I A N
A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z
A
sul ricorso n. 3162/2004 proposto da Xxxxxxxx Xxxxx,
rappresentato e difeso dall’ Avvocato Angelo Fiore Tartaglia
ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via A. Serranti . 9;
contro
il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore ed il Comando Generale della
Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
e domiciliati ex lege presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della determinazione n. 419573 in data 17 dicembre 2003 del
Comando Generale della Guardia di Finanza con cui è stata respinta l’istanza di
trasferimento del ricorrente, in forza presso il Comando regionale Sicilia, per le sedi di Gallipoli o Maglie
(Lecce) ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e della
circolare n. 183000/114 in data
24.5.2002, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visto il ricorso ed i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Relatore alla pubblica udienza del
14 luglio 2004 il dott. Raffaello
Sestini, uditi l’avv. A.F. Tartaglia per il ricorrente e.l’avv. dello Stato
Elefante per l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe l’interessato, Maresciallo Capo del Corpo
della Guardia di Finanza, ha impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione
alla propria richiesta di avvicinamento a Muro Leccese (Lecce), presentata ai
sensi della legge n. 104/1992 al fine di poter assistere il fratello affetto da
grave handicap.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la
violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici,
chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha affermato
l’infondatezza delle doglianze prospettate.
Con ordinanza in data 28.4.2004 questo Tribunale ha fissato la
trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/2000. Il 14.7.2004 il ricorso è stato infine
introitato dal Collegio per la
decisione di merito.
DIRITTO
1.
Il ricorso in epigrafe concerne il diniego opposto dall’Amministrazione
alla richiesta di trasferimento del ricorrente, militare della Guardia di
Finanza, presentata ai sensi della legge n. 104/1992 al fine di assistere il
fratello affetto da grave handicap.
E’ ben nota la costante giurisprudenza amministrativa, seguita anche da
questo Tribunale, secondo cui, ai fini dell’avvicinamento del militare con
modalità compatibili con le specifiche esigenze di servizio, occorre il previo
apprezzamento, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza del duplice
requisito della continuatività ed esclusività dell’assistenza
prestata.
Ai fini della decisione del ricorso, occorre quindi esaminare la
motivazione del diniego impugnato, che risulta fondato sulla mancanza di entrambi i predetti
requisiti, in ragione sia della eccessiva distanza fra la sede attuale del
ricorrente e il comune di residenza del familiare, incompatibili con una
assistenza continuativa, sia della presenza di numerosi altri familiari (madre e due sorelle) in
grado (ed in obbligo) di garantire un’adeguata assistenza all’infermo, con
minore aggravio per l’interesse pubblico sotteso ai compiti di istituto degli
appartenenti alla Guardia di Finanza.
2.
Quanto al rapporto fra distanza della sede e continuatività
dell’assistenza, il Collegio
osserva che, secondo la documentazione allegata in atti dal ricorrente e non
smentita dall’Amministrazione, risulta a far data dal 1998 (anno della morte del
padre) non solo un costante pendolarismo del ricorrente documentato dai titoli
di viaggio, ma anche una sua
progressiva assenza dal servizio, con permanenza presso il fratello infermo,
usufruendo di licenze ordinarie e straordinarie, convalescenze ed aspettative
per 79 giorni nel 1999, 176 giorni nel 2000, 108 giorni nel 2001, 65 giorni nel
2002 e ben 232 giorni nel 2003.
Il requisito della affermata continuatività risulta, quindi,
comprovato dai cospicui periodi di
convalescenza, aspettativa, licenza e recupero riposo fruiti presso il domicilio
del fratello, per infermità astrattamente non incompatibili con l’affermata
opera d’assistenza, evidentemente ritenuti legittimi e compatibili con
l’idoneità al servizio da parte dell’Amministrazione, che nulla deduce nel
merito, nella propria pur molto ampia memoria.
Le circostanze di fatto sopra richiamate valgono altresì ad escludere la
ragionevole sussistenza di cause di servizio ostative al trasferimento, dovendo
le stesse essere specificamente riferite all’attività del ricorrente presso la precedente sede di
assegnazione.
3.
Quanto all’ulteriore
requisito dell’esclusività dell’assistenza, negato dall’Amministrazione
in ragione della presenza di altri familiari, il Collegio deve, necessariamente,
prendere atto dell’estrema particolarità del caso, caratterizzato, secondo
quanto dedotto in atti, da una
grave situazione di handicap
psichiatrico con frequenti episodi di violenza, comportante quindi rischi
concreti ed imminenti per la
sicurezza dell’interessato e dei terzi,
rispetto ai quali il
ricorrente risulta direttamente responsabile, essendo stato nominato dal Tribunale di Lecce già da alcuni anni, quale tutore
dell’interdetto.
Nella specifica fattispecie, l’allegata presenza di altri familiari non
appare quindi decisiva, in disparte ogni considerazione circa la loro idoneità
fisica o psicologica, al fine di escludere il requisito dell’esclusività
dell’assistenza.
4.
In base alle considerazioni espresse, il Collegio deve accogliere il ricorso in epigrafe ai fini
dell’annullamento dell’illegittimo diniego, con il conseguente obbligo, per
l’Amministrazione, di pronunciarsi positivamente sull’istanza, in quanto
formulata in presenza delle condizioni richieste dalla vigente
normativa.
Risulta in tal modo
soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio dal
ricorrente. Non può trovare, pertanto, accoglimento il capo di domanda relativo
al risarcimento dei danni, oltretutto solo genericamente
allegati.
Sussistono, infine, giustificati motivi per compensare fra le parti le
spese di giudizio.
P. Q.
M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie in parte
e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego opposto all’istanza di
trasferimento del ricorrente,.
Compensa fra le parti le spese
di giudizio.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio del 14 luglio 2004 con l’intervento dei
Magistrati:
Domenico LA MEDICA
Presidente
Roberto CAPUZZI
Consigliere
Raffaello SESTINI
Primo referendario - Relatore
Il Presidente
Il Consigliere est.