Corte costituzionale
Sentenza 6 aprile 2004, n. 113
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
2751-bis, numero 1, del codice civile, promosso con ordinanza del 24 gennaio
2003 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Albano Gozzi
e il fallimento Govoni Sim Bianca s.p.a., iscritta al n. 355 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,
prima serie speciale, dell'anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del
25 febbraio 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.
RITENUTO IN FATTO
Nel corso del procedimento civile di opposizione al decreto di
esecutività dello stato passivo del fallimento Govoni Sim Bianca s.p.a.
instaurato da Albano Gozzi avverso la statuizione del suddetto decreto che aveva
escluso la riconoscibilità del privilegio di cui all'art. 2751-bis, numero 1,
del codice civile in favore del proprio credito per danni da demansionamento
riconosciuti con sentenza nei confronti del datore di lavoro poi fallito, il
Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 24 gennaio 2003, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del citato art. 2751-bis, numero 1, cod. civ., «nella parte in
cui non munisce di privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore
subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo
comportamento del datore di lavoro».
Per quel che riguarda la rilevanza
della questione il giudice remittente osserva che l'unico punto controverso del
procedimento sottoposto al suo esame riguarda proprio la graduazione del credito
del ricorrente che il giudice delegato ha ritenuto di rango
chirografario.
Quanto al merito della questione, il Tribunale di Ferrara
si sofferma, in primo luogo, sull'analisi delle diverse ipotesi di privilegio
generale sui mobili previste dalla norma impugnata in favore dei crediti dei
prestatori di lavoro subordinato e ne desume che il credito da demansionamento
non può ricomprendersi - neppure in virtù di interpretazione estensiva - in
alcuna di esse a causa della loro precisa delimitazione e descrizione. Tale
credito, infatti, non solo non è assimilabile alla retribuzione (non essendo
corrispettivo di una prestazione contrattualmente prevista) o al trattamento di
fine rapporto, ma non è certamente neppure affiancabile ai crediti per danni
subiti per effetto della mancata corresponsione dei contributi obbligatori, di
licenziamento inefficace, nullo o annullabile o di infortunio sul lavoro
(ipotesi, quest'ultima, aggiunta dalla sentenza costituzionale n. 326 del 1983
con i limiti ivi stabiliti). Il credito stesso, d'altra parte, non può nemmeno
essere inserito in via analogica nell'ambito della norma impugnata, dal momento
che le norme sui privilegi non sono suscettibili di tale integrazione, essendo
derogatorie rispetto al principio generale della par condicio creditorum di cui
all'art. 2740 cod. civ.
La suddetta esclusione determina, ad avviso del
remittente, una ingiustificata disparità di trattamento in quanto, essendo i
privilegi accordati «in considerazione della causa del credito» (art. 2745 cod.
civ.), nella comparazione fra cause del credito sussisterebbe una sostanziale
equivalenza tra la funzione sociale dei crediti gia inclusi nell'art. 2751-bis,
numero 1, cod. civ. - tutti accomunati dalla derivazione da comportamenti
illeciti del datore di lavoro incidenti sulla sfera personale e sui bisogni
primari del lavoratore subordinato - e, in particolare, tra quella del credito
per danni da licenziamento illegittimo e la funzione del credito risarcitorio
diretto ad annullare gli effetti del demansionamento del lavoratore
subordinato.
Il richiesto intervento additivo, univocamente determinato,
non si porrebbe in contrasto con il doveroso rispetto delle scelte
economico-politiche riservate alla sfera di discrezionalità del legislatore, in
quanto esso avrebbe la finalità di dare più completa attuazione al fondamentale
principio di uguaglianza nella materia dei privilegi, in linea con quanto
recentemente deciso da questa Corte in merito all'estensione della disciplina di
cui all'art. 2749 cod. civ. a tutti i crediti privilegiati anche in sede di
procedure concorsuali.
Osserva, infine, il giudice remittente che
nell'attuale assetto normativo il credito di cui si discute viene posposto non
solo a quelli di cui all'art. 2751-bis cod. civ., ma anche a tutte le altre
prelazioni di cui alla graduazione dell'art. 2778 cod. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in
cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore
subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo
comportamento del datore di lavoro.
2. - La questione è
fondata.
Questa Corte si è pronunciata più volte in tema di legittimità
costituzionale delle norme che attribuiscono privilegi - in particolare sotto il
profilo della mancata inclusione di alcuni crediti nella categoria privilegiata
- enunciando principi i cui contenuti si sono venuti via via precisando con le
successive applicazioni.
In primo luogo la Corte ha affermato che, in
considerazione del carattere politico-economico dei criteri che presiedono al
riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti, non è consentito
utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per
introdurre, sia pure con riguardo al rilievo costituzionale di un determinato
credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo
modulo normativo (v. sentenze n. 84 del 1992 e n. 40 del 1996).
Il
fondamento di tale enunciazione deve rinvenirsi anche nel rilievo che il sistema
delle cause di prelazione - derogatorio del principio della par condicio
creditorum, ancorché esse siano divenute sempre più numerose - va riguardato
tenendo conto delle norme che regolano i rapporti tra i crediti che ne godono,
ossia della loro graduazione, sicché l'attribuzione della qualità privilegiata
ad un credito non può mai andar disgiunta dalla sua collocazione nell'ordine dei
privilegi; collocazione che richiede valutazioni economico-politiche, rimesse al
legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità.
Se questa è la
ratio del principio generale enunciato, si comprende perché la Corte abbia anche
affermato che è, invece, possibile sindacare, all'interno di una specifica norma
attributiva di un privilegio, la mancata inclusione in essa di fattispecie
omogenee a quelle cui la causa di prelazione è riferita (v. le stesse sentenze
n. 84 del 1992 e n. 40 del 1996).
In tale ordine di idee la Corte,
mentre, a titolo di esempio, ha ritenuto infondata la questione della mancata
assimilazione, ai fini del privilegio, dei crediti dei soci delle cooperative di
produzione e lavoro per il lavoro prestato in adempimento del contratto sociale
a quelli dei lavoratori subordinati (sentenza n. 451 del 1998), ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2, cod. civ., in quanto
non comprendeva le retribuzioni dei prestatori d'opera non intellettuale dovute
per gli ultimi due anni di prestazione, ritenendo tale credito omogeneo a quello
dei prestatori d'opera intellettuale (sentenza n. l del 1998).
In
altri casi la Corte ha indicato ai giudici ordinari la via dell'interpretazione
adeguatrice per ritenere già ricompresi tra i privilegiati alcuni crediti non
espressamente indicati dalle norme del codice. Ciò è avvenuto sia in riferimento
al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato rispetto al credito
per alimenti, espressamente fornito di privilegio in base all'art. 2751, numero
4, cod. civ. (sentenza n. 17 del 2000), sia con riguardo al credito del
dirigente per l'indennità dovutagli per licenziamento ingiustificato rispetto al
credito per indennità comunque dovute al dipendente non dirigente per cessazione
del rapporto di lavoro, incluso tra i privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis,
numero 1, cod. civ. (sentenza n. 228 del 2001).
3. - Per venire a ciò che
più da vicino concerne la presente questione, si rileva che, con la sentenza n.
326 del 1983, fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis,
numero l, cod. civ., «nella parte in cui non munisce del privilegio generale
istituito dall'art. 2 della legge n. 426 del 1975 il credito del lavoratore
subordinato nei confronti del datore, per danni conseguenti ad infortunio sul
lavoro, del quale quest'ultimo sia responsabile, se e nei limiti in cui il
creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e
assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello
stesso infortunio».
A tale pronuncia la Corte pervenne sul rilievo che
l'articolo 2751-bis, numero 1, cod. civ. muniva del privilegio generale sui
mobili, tra gli altri, il credito per risarcimento danni subiti per effetto di
un licenziamento inefficace, nullo o annullabile «e soprattutto, in unisono
stavolta con l'art. 2116 cod. civ., il credito del lavoratore per i danni
conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei
contributi previdenziali ed assistenziali e non pure il credito de
quo».
Si ritenne irragionevole e quindi in violazione dell'articolo 3
Cost. la scelta di non includere il credito per danni da infortunio tra i
crediti muniti del privilegio in discussione e di lasciarlo «nella schiera
sempre meno folta dei chirografari», e perciò preceduto, riguardo all'esigenza
di soddisfazione, da crediti nascenti da cause di minor rilievo.
Siffatto
orientamento è stato poi di recente seguito, per ragioni analoghe a quelle
esposte, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo
2751-bis, numero l, cod. civ., nella parte in cui non muniva del privilegio
generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti
a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro
(sentenza n. 220 del 2002).
4. - Nel caso in esame il remittente assume
l'illegittimità della norma dell'art. 2751-bis, numero 1, cod. civ., in quanto,
munendo del privilegio i suindicati crediti risarcitori del lavoratore nei
confronti del datore per violazione di doveri nascenti a carico di quest'ultimo
dal rapporto di lavoro, non include il credito di risarcimento dei danni da
demansionamento, benché tale credito abbia natura e fonte analoghe a quelle di
alcuni dei crediti muniti del privilegio già nel testo dell'articolo 2751-bis,
come introdotto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, ed a quelle dei
crediti oggetto degli interventi di questa Corte.
La tesi deve essere
condivisa.
L'articolo 2103 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 13
della legge 20 maggio 1970, n. 300, stabilisce nella prima parte del primo comma
che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte.
Nell'elaborazione dei giudici ordinari è
incontroverso che dalla violazione da parte del datore dell'obbligo di adibire
il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a quest'ultimo danni
di vario genere: danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene
definito con il termine professionalità, con conseguente compromissione delle
aspettative di miglioramenti all'interno o all'esterno dell'azienda; danni alla
persona ed alla sua dignità, particolarmente gravi nell'ipotesi, non di scuola,
in cui la mancata adibizione del lavoratore alle mansioni cui ha diritto si
concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione, sicché egli riceve la
retribuzione senza fornire alcun corrispettivo; danni alla salute psichica e
fisica. L'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui
spettanti o il mancato affidamento di qualsiasi mansione - situazioni in cui si
risolve la violazione dell'articolo 2103 cod. civ (c.d. demansionamento) - può
comportare pertanto, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze n. 326 del 1983
e n. 220 del 2002, anche la violazione dell'art. 2087 cod. civ.
Si deve
pertanto riconoscere che tra il credito oggetto del giudizio a quo e quelli già
muniti del privilegio in questione sussiste l'omogeneità richiesta per ritenere
che la mancata inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del privilegio
generale sui mobili costituisca violazione dell'articolo 3 della
Costituzione.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro.