Sentenza 19 dicembre 2003, n. 359
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e
contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 settembre 2002,
depositato in cancelleria il 7 ottobre 2002 ed iscritto al n. 62 del registro
ricorsi 2002.
Visto l'atto di costituzione della Regione
Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2003 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Passaro per la
Regione Lazio.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso notificato il 27 settembre 2002 e depositato
il 7 ottobre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11
luglio 2002, n. 16, intitolata «Disposizioni per prevenire e contrastare il
mobbing nei luoghi di lavoro» (giusta delibera del Consiglio dei ministri del 20
settembre 2002, depositata in atti). Osserva anzitutto il ricorrente che l'art.
2 della legge descrive alcuni «atti e comportamenti ... posti in essere nei
confronti di (singoli) lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del
datore o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi
(non sovraordinati)» e li qualifica come illeciti da "contrastare", con effetto
erga omnes (nel territorio regionale) e non circoscritto soltanto al personale
dipendente dalla Regione e da enti regionali. Gli atti e i comportamenti in
questione, a parere del ricorrente, sarebbero di difficile descrizione e
delimitazione in astratto e di ancor più difficile individuazione nel concreto;
ma, soprattutto, l'anzidetta qualificazione verrebbe ad incidere sulla
disciplina civilistica dei rapporti di lavoro subordinato regolati dal diritto
privato (sia il datore di lavoro un privato od una amministrazione pubblica),
nonché sulla disciplina pubblicistica dei (residui) rapporti di pubblico impiego
statale. L'art. 2 citato contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera
l) ("ordinamento civile") e lettera g) (per il caso in cui datore di lavoro sia
una amministrazione statale) della Costituzione, e ciò anche se l'art. 5 della
legge limita a province e comuni l'onere delle "iniziative" di informazione e
prevenzione ivi previste.
Inoltre il ricorrente, richiamando alcune
iniziative parlamentari, afferma che lo Stato intende produrre ulteriori
principi fondamentali, con specifico riguardo al cosiddetto mobbing, nelle
materie "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro", attribuite
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa
concorrente di Stato e Regioni e considerate dall'art. 2 citato. Peraltro né il
formale riconoscimento da parte della Regione che la definizione del mobbing (ai
fini civilistici e in genere ordinamentali) e l'indicazione dei principi in tema
di tutela della salute e del lavoro spettano allo Stato, né la definizione come
"provvisoria" della legge (contenuta nell'art. 1, comma 1) varrebbero ad
escludere l'invasività e l'illegittimità costituzionale della legge stessa. Ciò
in quanto, allorché il legislatore statale sia intento ad elaborare principi
fondamentali, e perciò non li abbia ancora indicati neppure implicitamente, i
legislatori regionali non possono ravvisare "spazi vuoti" nei quali considerarsi
totalmente liberi di legiferare. D'altra parte, il limite dei principi
fondamentali neppure verrebbe meno per il solo fatto che di tali principi non si
abbia ancora né una solenne esplicita enunciazione, né una sicura desumibilità
dalla legislazione statale in vigore.
Dopo aver precisato che tali
censure non si appuntano soltanto sull'art. 2, ma si estendono all'intera legge
(in quanto le disposizioni organizzative e strumentali - Osservatorio regionale
sul mobbing, centri anti-mobbing etc. - sono al servizio della prevenzione e del
contrasto dei comportamenti qualificati illeciti dal citato articolo), il
ricorrente individua ulteriori, autonomi profili di illegittimità
costituzionale.
In particolare vengono censurati: l'art. 4, ove si
prevede che una "associazione senza fini di lucro", una volta ottenuta una
convenzione da una ASL, possa invitare i datori di lavoro "ad assumere i
provvedimenti idonei per rimuovere le cause di disagio del lavoratore"; l'art.
6, in cui si stabilisce che l'Osservatorio regionale debba, tra l'altro,
monitorare ed analizzare il fenomeno del mobbing.
Queste due
disposizioni consentirebbero ingerenze nell'organizzazione e nell'attività di
datori di lavoro, anche pubblici, non facenti parte degli apparati regionali (ad
esempio, di istituti scolastici statali), in contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera g) della Costituzione.
Viene impugnato, infine, l'art. 7
della legge in esame, il quale prevede solo modesti "contributi" alle ASL e agli
enti locali; tali aziende ed enti dovrebbero impegnare proprie risorse per le
finalità indicate dalla legge, la quale quindi sarebbe - almeno in parte - priva
di adeguata copertura finanziaria, in violazione degli artt. 81 e 119, quarto
comma, della Costituzione.
Il ricorrente conclude chiedendo la
declaratoria di illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio,
con invito alla Regione a non procedere alla attuazione della medesima in
pendenza del giudizio.
2. - Si è costituita la Regione Lazio, la quale,
in riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e g),
esclude che l'impugnato art. 2 possa incidere sulla disciplina civilistica del
rapporto di lavoro subordinato, in quanto nessuna formale qualificazione di
illecito né penale, né amministrativo, né civile, così come, conseguentemente,
nessuna relativa sanzione è stata prevista dalla legge censurata. Sia lo spirito
della legge che il dato letterale chiariscono la natura programmatica e di mera
valenza socio-politica-culturale della stessa, cui è estranea ogni finalità di
interferenza con l'ordinamento civile e men che mai di ingerenza
nell'ordinamento e nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali.
La Regione Lazio si sarebbe, in sostanza,
soltanto conformata al settimo comma dell'art. 117 della Costituzione, secondo
il quale «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica».
Quanto poi alla violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, la Regione ricorda che, come ammette lo stesso ricorrente, essa ha
manifestato, all'articolo 1 della legge in esame, la volontà di rispettare la
normativa statale vigente e di statuire in merito al fenomeno del mobbing in via
provvisoria «nelle more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato
in materia».
La Regione osserva poi che l'unico limite al quale la
propria potestà legislativa va incontro, nel caso di specie, è quello del
rispetto dei principi fondamentali; dovendosi intendere come tali non certamente
quei principi che andrebbe ad individuare in futuro lo Stato legiferando in
materia - perché essi integrerebbero semmai una "disciplina generale", non
richiamata dall'art. 117 della Costituzione - bensì quei principi che
contraddistinguono l'ordinamento giuridico statale in quanto tale.
Nel
contestare la tesi dell'Avvocatura secondo cui gli interventi legislativi
regionali non possono avere effetti "sostitutivi" od "anticipatori", la difesa
della resistente osserva che se le Regioni fossero costrette ad attendere
l'intervento legislativo dello Stato nelle materie di potestà legislativa
concorrente non potrebbe essere garantita quella snellezza degli interventi, sia
legislativi che esecutivi, che il federalismo dovrebbe garantire ed assicurare,
fermo l'obbligo delle Regioni di conformarsi ai dettami degli atti normativi
statali che dovessero successivamente intervenire, introducendo quei principi
fondamentali menzionati dall'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
Quanto poi alla violazione dell'art. 117, secondo comma, da
parte dell'articolo 4 della legge in questione, la Regione rileva la genericità
della censura secondo cui un'associazione senza fini di lucro può invitare i
datori di lavoro ad assumere i provvedimenti idonei per rimuovere le cause «di
disagio del lavoratore», nonché l'estraneità della stessa alla tipologia di vizi
ora censurabili dal Governo.
Con riguardo all'istituzione
dell'Osservatorio regionale sul mobbing, la Regione sottolinea la portata
territoriale sottesa alla normativa in esame, che peraltro prevede la presenza
di un rappresentante del Ministero del lavoro, rilevando, quanto al paventato
rischio di ingerenze nell'organizzazione e nell'attività di datori di lavoro
(anche pubblici) non facenti parte degli apparati regionali, che in materie come
quelle della tutela della salute e della tutela e sicurezza del lavoro - in cui
necessariamente vengono a sovrapporsi settori e materie in cui lo Stato è
chiamato a legiferare in via esclusiva - le potestà legislative statale e
regionale, esclusive o concorrenti, debbono necessariamente trovare tra loro un
bilanciamento rispettoso dei dettami costituzionali.
Quanto,
infine, alla quinta ed ultima censura di illegittimità costituzionale -
violazione degli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione da parte
dell'art. 7 - la Regione ne afferma l'inammissibilità per la genericità della
formulazione.
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la
Regione resistente ha ribadito le proprie tesi difensive, sottolineando, con
riferimento alla doglianza circa il carattere sostitutivo della legge impugnata
rispetto all'emananda disciplina statale in materia, che, secondo la stessa
giurisprudenza costituzionale, le norme di principio non condizionano
cronologicamente la legislazione regionale, ma la limitano attraverso i principi
fondamentali.
Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di invocare l'art.
7-octies del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421), richiamato in ricorso, quale parametro di riferimento per
valutare la prospettata invasività della legge: nel nuovo Titolo V della parte
II della Costituzione sarebbe infatti venuto meno il potere di indirizzo e
coordinamento vantato dal Governo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(potere peraltro non esercitato concretamente).
Con riguardo alle censure
relative agli artt. 4 e 5, la difesa della Regione nega che possa configurarsi
un'ipotesi autonoma d'illegittimità costituzionale rilevando, in particolare,
che ai centri anti-mobbing sarebbe preclusa ogni attività ed iniziativa idonea a
condizionare la sfera giuridica soggettiva del datore di lavoro, ovvero ad
incidere nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici.
Né tale facoltà sarebbe attribuita all' Osservatorio di cui all'art. 6 della
legge impugnata.
Rileva infine la Regione che, in forza del principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., la pubblica amministrazione
deve favorire le iniziative dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento
di attività di interesse generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge
della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e
contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro), perché avrebbe leso
la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile
nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere l) e g),
della Costituzione.
Inoltre il ricorrente sostiene che la disciplina del
mobbing rientra nella tutela della salute e nella tutela e sicurezza del lavoro,
materie entrambe oggetto di legislazione concorrente, e che con la legge
impugnata la Regione Lazio ha fissato essa stessa i principi fondamentali senza
attendere che fosse lo Stato a stabilirli. Censure specifiche il ricorrente
muove agli articoli 2, 4, 6 e 7 della legge suindicata, sempre per contrasto con
i citati parametri costituzionali.
2. - Si deve, in primo luogo, ritenere
che l'impugnazione concerna l'intera legge, non soltanto perché nelle
conclusioni se ne chiede la dichiarazione di illegittimità senza limitare tale
richiesta alle singole disposizioni di cui sopra, ma anche e soprattutto perché
nella parte espositiva e motiva del ricorso espressamente si precisa che gli
specifici vizi denunciati non possono non estendersi all'intero corpo normativo.
Ciò, tuttavia, non rende inammissibile l'impugnazione, perché l'applicazione del
principio secondo cui la denuncia di illegittimità costituzionale non può
appuntarsi contro un provvedimento legislativo nel suo complesso - più volte
affermato da questa Corte (v., per tutte, le sentenze n. 213 e n. 94 del 2003,
n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990) - presuppone che la mancata specificazione
delle norme censurate e l'eventuale correlativa carenza dell'indicazione delle
ragioni dell'evocazione dei parametri costituzionali determinino una genericità
delle censure tale da non consentire l'individuazione della questione oggetto
dello scrutinio di costituzionalità. Nel caso in esame, invece, così come si è
verificato in altre ipotesi di impugnative in via principale riferite ad interi
complessi normativi (v. sentenze n. 438 del 2002, n. 140 del 1976 e n. 154 del
1972), le caratteristiche di genericità e quindi di incertezza non si ravvisano.
Il ricorso, infatti, riguarda una legge avente un contenuto specifico ed
omogeneo e si fonda essenzialmente sulla denuncia di illegittimità delle norme
dell'art. 2, contenente la definizione dei comportamenti costituenti mobbing,
intorno alla quale ruotano tutte le altre disposizioni.
3. - Una volta
individuato l'oggetto della questione di costituzionalità e conseguentemente
superati i dubbi che potevano insorgere sulla sua ammissibilità, si deve
premettere che alcuni profili generali e preliminari delle difese di entrambe le
parti sono da disattendere.
Questa Corte ha più volte affermato che la
mancanza di un'espressa, specifica disciplina statale contenente i principi
fondamentali di una determinata materia di competenza legislativa concorrente
non impedisce alle Regioni di esercitare i propri poteri, in quanto in ogni caso
tali principi possono e devono essere desunti dalla preesistente legislazione
statale (v. ex plurimis sentenze n. 201 e n. 196 del 2003 nonché n. 282 del
2002). Ciò implica che il carattere di provvisorietà rivendicato dalla stessa
legge regionale nell'art. 1 non è idoneo a renderla legittima indipendentemente
dal vaglio del suo contenuto (v., da ultimo, sentenza n. 307 del
2003).
4.1. - Si può ora procedere all'esame nel merito della
questione.
E' noto che la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una
branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una
serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere
nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in
cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed
emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal
gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati
comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali
comportamenti sia destinatario e vittima.
Per quanto concerne i soggetti
attivi vengono in evidenza le condotte - commissive o, in ipotesi, omissive -
che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici
comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice
peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi
o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque
rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme
dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di
emarginazione.
Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono
principalmente problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei
comportamenti medesimi. Tali conseguenze, secondo le attuali acquisizioni,
possono essere di ordine diverso. Infatti, la serie di condotte in cui dal lato
attivo si concretizza il mobbing può determinare: l'insorgenza nel destinatario
di disturbi di vario tipo e, a volte, di patologie psicotiche, complessivamente
indicati come sindrome da stress postraumatico; il compimento, da parte del
soggetto passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti che portano alla
cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni o licenziamento),
anche indipendentemente dall'esistenza dei disturbi di tipo psicologico o medico
di cui si è detto sopra; l'adozione, da parte della vittima, di altre condotte
giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla
persecuzione ed emarginazione.
4.2. - Da quanto detto emerge che la
normativa in materia di mobbing può avere un triplice oggetto, in quanto può
riguardare la prevenzione e repressione dei comportamenti dei soggetti attivi
del fenomeno, le misure di sostegno psicologico e, se del caso, l'individuazione
delle procedure per accedere alle terapie di tipo medico di cui la vittima può
avere bisogno ed il regime degli atti o comportamenti posti in essere da
quest'ultima come reazione a quanto patito.
5.1. - Pur nell'attuale
assenza nel nostro ordinamento giuridico di una disciplina a livello di
normazione primaria avente ad oggetto specifico il mobbing, i giudici sono stati
chiamati più volte a pronunciarsi in controversie in cui tale fenomeno entrava a
volte come fonte della pretesa al risarcimento del danno biologico - per
patologie, soprattutto psichiche, che si affermavano causate da comportamenti
vessatori e persecutori subiti nell'ambiente di lavoro da parte del datore di
lavoro o di uno o più colleghi - a volte come elemento di valutazione di atti
risolutivi del rapporto di lavoro, la cui qualificazione si faceva dipendere
dall'accertamento di determinate condotte integranti il fenomeno in
questione.
La giurisprudenza ha, prevalentemente, ricondotto le concrete
fattispecie di mobbing nella previsione dell'articolo 2087 cod. civ. che, sotto
la rubrica «tutela delle condizioni di lavoro», contiene il precetto secondo cui
«l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure ...
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro», e che è stato inteso come fonte di responsabilità anche contrattuale
del datore di lavoro.
5.2. - Le considerazioni svolte permettono di
affermare, riguardo ai parametri costituzionali evocati, che la disciplina del
mobbing, valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione
degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento civile [art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione] e, comunque, non può non mirare a
salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del
lavoratore (artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione).
Per quanto
concerne l'incidenza che gli atti vessatori possono avere sulla salute fisica
(malattie psicosomatiche) e psichica del lavoratore (disturbi dell'umore,
patologie gravi), la disciplina che tali conseguenze considera rientra nella
tutela e sicurezza del lavoro nonché nella tutela della salute, cui la prima si
ricollega, quale che sia l'ampiezza che le si debba attribuire (art. 117, terzo
comma, della Costituzione).
Di ciò si ha conferma negli atti interni e
comunitari che finora si sono occupati del fenomeno, pur in assenza, come si è
detto, di una specifica disciplina a livello di normazione di rango
primario.
In particolare, per quel che riguarda gli atti interni statali,
l'inserimento del mobbing nelle suddette materie trova conferma sia nel punto
4.9 del d.P.R. 22 maggio 2003, con il quale è stato approvato il Piano sanitario
nazionale 2003-2005, sia nel punto BS11 della delibera, sempre del 22 maggio
2003, contenente l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome sul «bando di ricerca finalizzata per l'anno 2003 per i
progetti ex art. 12-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502».
Quanto,
poi, agli atti comunitari è opportuno osservare che la risoluzione del
Parlamento europeo n. AS-0283/2001 del 21 settembre 2001, avente ad oggetto
"Mobbing sul posto di lavoro", al punto 13 esorta la Commissione ad «esaminare
la possibilità di chiarificare o estendere il campo di applicazione della
direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro oppure di elaborare una
nuova direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno
delle molestie...».
6. - La legge regionale impugnata deve ora essere
valutata alla luce delle premesse generali esposte.
L'articolo 1 dichiara
al comma 1: «la Regione, in attuazione dei principi costituzionali enunciati
negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 della Costituzione, nel rispetto della
normativa statale vigente e nelle more dell'emanazione di una disciplina
organica dello Stato in materia, interviene con la presente legge al fine di
prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del mobbing
nei luoghi di lavoro»; al comma 2: «la Regione individua nella crescita e nello
sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti dei lavoratori da parte di
tutte le componenti del mondo del lavoro gli elementi fondamentali per il
raggiungimento delle finalità indicate al comma 1 e per un'ottimale
utilizzazione delle risorse umane nei luoghi di lavoro».
L'articolo 2,
che reca la rubrica «definizione del mobbing», stabilisce al comma 1 che «ai
fini della presente legge per mobbing s'intendono atti e comportamenti
discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di
lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da
soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si
caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di
violenza morale».
Al comma 2 l'articolo 2 precisa: «gli atti ed i
comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in: a) pressioni o molestie
psicologiche; b) calunnie sistematiche; c) maltrattamenti verbali ed offese
personali; d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od
avvilire, anche in forma velata ed indiretta; e) critiche immotivate ed
atteggiamenti ostili; f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a
colleghi ed a soggetti estranei all'impresa, ente od amministrazione; g)
esclusione od immotivata marginalizzazione dell'attività lavorativa ovvero
svuotamento delle mansioni; h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi,
e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e
psicologiche del lavoratore; i) attribuzione di compiti dequalificanti in
relazione al profilo professionale posseduto; l) impedimento sistematico ed
immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività
di lavoro; m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative
formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; n) esercizio
esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore,
idonee a produrre danni o seri disagi; o) atti vessatori correlati alla sfera
privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di
lingua e di religione».
L'articolo 3 prevede la possibilità di iniziative
da parte degli organi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della
direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,
della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), dirette a migliorare
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L'articolo 4 stabilisce al comma
1 che le aziende sanitarie locali istituiscono o promuovono l'istituzione, anche
mediante convenzioni con associazioni senza fini di lucro, di appositi centri
opportunamente dislocati sul territorio in relazione ai livelli occupazionali
esistenti nell'ambito pubblico e privato, che forniscano adeguata assistenza al
lavoratore oggetto di discriminazioni. Tali centri, nel caso in cui accertino
l'effettiva esistenza di elementi atti a configurare le fattispecie di cui
all'articolo 2, assumono, entro sessanta giorni dalla richiesta del lavoratore,
iniziative a tutela del medesimo.
Le suddette iniziative sono dirette o a
tutelare il lavoratore sul piano giuridico, fornendogli una consulenza e
segnalando «al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio
del lavoratore e invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei a rimuoverne le
cause», oppure mirano all'assistenza al lavoratore fornendogli un primo sostegno
psicologico e, se riscontrano «la probabile avvenuta insorgenza di stati
patologici determinati o aggravati dal mobbing, indirizzano il lavoratore, con
il suo consenso, al servizio sanitario specialistico».
Del centro
anti-mobbing devono far parte, insieme ad un assistente sociale e ad un
sociologo, un avvocato esperto in diritto del lavoro, un medico specialista in
igiene pubblica, uno psicologo o psicoterapeuta.
L'articolo 5
prevede iniziative da parte degli enti locali riguardanti l'informazione sul
mobbing e la prevenzione della sua insorgenza, nonché la possibilità di
convenire in sede di contrattazione collettiva per il comparto Regioni enti
locali misure idonee al conseguimento degli scopi suindicati.
L'articolo
6 istituisce un Osservatorio regionale per lo studio ed il monitoraggio del
fenomeno mobbing ed al quale i lavoratori che se ne ritengano vittime possono
rivolgersi per un'audizione qualora non abbiano ottenuto soddisfazione dal
centro di cui all'art. 4.
L'articolo 7, infine, determina gli
stanziamenti in favore delle ASL per l'istituzione degli Osservatori e per le
iniziative degli enti locali.
7. - Alla luce delle premesse esposte, la
legge regionale censurata è costituzionalmente illegittima.
L'articolo 2
detta, al comma 1, la definizione del mobbing, mentre il comma 2 contiene
un'esemplificazione di fattispecie in cui può concretarsi il comportamento
vessatorio nei confronti del lavoratore dipendente. Così facendo, il legislatore
regionale ha ritenuto anzitutto di poter fornire autonomamente la nozione
giuridica di un fenomeno che, già individuato da altre branche delle scienze
sociali, non è tuttavia ignorato nel nostro ordinamento statale, pur non essendo
ancora emerso come oggetto di una disciplina specifica.
Se poi dalla
definizione generale si passa all'esame delle esemplificazioni contenute nel
comma 2 dell'art. 2, si deve constatare che alcune di esse costituiscono, in
linea di astratta previsione, fattispecie penalmente rilevanti [v., per esempio,
lettere c) e d)], altre integrano ipotesi tipiche di violazione di obblighi del
datore di lavoro [c.d. demansionamento, v. lettere g) ed i)].
Qualora poi
si volga l'attenzione dagli autori del mobbing alla loro vittima, si rileva che
la legge regionale in esame considera le conseguenze dei comportamenti
suindicati sotto il profilo del danno subito dal lavoratore e, quindi, come
elemento di fattispecie risarcitorie.
La difesa della Regione Lazio ha
sostenuto che in realtà la legge ha contenuto più che altro descrittivo e
modestamente prescrittivo, limitandosi esclusivamente a stabilire
l'approntamento di strutture e procedure per lo studio del fenomeno che ne
costituisce oggetto.
La tesi non può essere accolta, né ha rilievo la
limitazione contenuta nel comma 1 dell'art. 2 secondo cui la definizione del
mobbing opera solo ai fini della legge stessa. Questa, infatti, all'art. 4,
comma 2, lettera d), prevede una vera e propria diffida, anche se tale termine
non ricorre nella prescrizione che il centro anti-mobbing - in ipotesi anche una
mera associazione privata - rivolge al datore di lavoro perché esegua gli
obblighi relativi alla tutela della personalità del dipendente e della sua
salute nascenti dal rapporto. La previsione di tale diffida vale a configurare
un elemento dell'eventuale inadempimento del datore di lavoro e rientra, quindi,
nella materia "ordinamento civile", oltre ad essere in contrasto anche con la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali [art.
117, secondo comma, lettera g), della Costituzione], qualora il datore di lavoro
sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico nazionale.
Per altro
verso, l'art. 4, comma 2, lettera c), della legge in questione dà facoltà al
centro anti-mobbing (della cui possibile natura già si è detto) di formulare una
diagnosi e di avviare il lavoratore, con il suo consenso, al servizio sanitario
specialistico, con ciò incidendo sulla disciplina di profili fondamentali della
tutela della salute e della tutela e sicurezza del lavoro.
In realtà
l'intera legge si fonda sul presupposto - da ritenere in contrasto con l'assetto
costituzionale dei rapporti Stato-Regioni - secondo cui queste ultime, in
assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella
vita sociale, abbiano in via provvisoria poteri illimitati di
legiferare.
D'altra parte, si è già visto come il mobbing non sia
fenomeno esclusivamente italiano, ignoto agli organi comunitari; va evidenziato,
infatti, che gli stessi atti comunitari sopra citati portano ad escludere che
esso, nei suoi aspetti generali e per quanto riguarda i principi fondamentali,
possa essere oggetto di discipline territorialmente differenziate. La citata
risoluzione del Parlamento europeo AS-0283/2001, infatti, al punto 10 «esorta
gli Stati membri (...) a verificare e ad uniformare la definizione della
fattispecie del mobbing».
Ciò non esclude che le Regioni possano
intervenire, con propri atti normativi, anche con misure di sostegno idonee a
studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle
sue conseguenze. Deve, viceversa, ritenersi certamente precluso alle Regioni di
intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che
vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali, che è quanto si è
verificato nel caso di specie. La legge regionale impugnata, contenendo
nell'art. 2 una definizione generale del fenomeno mobbing che costituisce il
fondamento di tutte le altre singole disposizioni, è evidentemente viziata da
illegittimità costituzionale. Siffatta illegittimità si riverbera, dalla citata
norma definitoria, sull'intero testo legislativo.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro).