DEIANA. - Al Ministro della salute, al
Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
all'articolo
4-bis del Decreto-legge 29 dicembre 2000 n. 393, convertito con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 27, veniva disposta la
realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei
cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori
della Bosnia-Erzegovina e del Kossovo, in relazione a missioni internazionali di
pace e di assistenza umanitaria e dei familiari che con loro convivono e hanno
convissuto stabilendo che tali accertamenti sanitari sono svolti a titolo
gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile;
con il
decreto 22 ottobre 2002 del ministero della salute, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2002, in attuazione del
predetto articolo 4-bis della legge n. 27 del 2001, venivano
individuati i controlli obbligatori per il personale di cui all'articolo 1,
comma 4, lettere a), b), c), d) ed e);
il maresciallo
dell'aeronautica Militare Antonio Nardone impiegato nell'ambito della missione
Joint-Guardian in Kossovo presso la sede di Pristina 2o
R.O.A., in data 12 settembre 2003, otteneva dal proprio medico di base, (ASL LT
- Distr. Sud), una prescrizione, per la propria figlia, per «Monitoraggio
Sanitario - visita dermatologica», in esenzione ai sensi dell'articolo
4-bis della legge 28 febbraio 2001, n. 27;
il maresciallo
dell'aeronautica militare Vincenzo Carlino impiegato, nell'ambito della missione
Joint-Guardian in Kossovo presso la sede di Pristina 2o
R.O.A. nel 2001 a seguito del servizio svolto, si è rivolto alla propria A.S.L.
di competenza per ottenere per lui e i propri familiari l'esenzione del
ticket sanitario relativamente alle prestazioni di cui all'Allegato 1
del citato decreto del Ministero della salute ma tale richiesta non gli veniva
concessa in quanto, secondo quanto risulta all'interrogante la direzione
amministrativa della A.S.L. Latina 6 affermava di non conoscere la normativa di
riferimento;
in data 10 novembre 2003 il maresciallo dell'aeronautica
militare Vincenzo Carlino, che aveva eseguito gli esami clinici corrispondendo
lui stesso il tecket, presentava, presso l'ufficio protocollo della
A.S.L. LT6 una richiesta di rimborso per le spese mediche sostenute di euro
326,73, per mancata applicazione dell'esenzione ticket sanitario, con
riferimento all'articolo 4-bis della legge 27 del 2001 -:
se
abbiano accertato la corretta attuazione del decreto 22 ottobre 2002 del
Ministero della salute, pubblicato sulla Gassetta Ufficiale n. 299 del
21 dicembre 2002 da parte delle strutture sanitarie dipendenti e come sia potuto
accadere che le Asl si dichiarino incompetenti a svolgere tale compito, come
fanno fede i due casi riportati che sono escplicativi di una situazione ben più
generalizzata;
se non ritengano opportuno per la salute pubblica che
anche i familiari dei militari impiegati a qualunque titolo nei territori della
Bosnia-Erzegovina e del Kossovo possano usufruire presso le strutture sanitarie
militari dei medesimi protocolli sanitari con le stesse modalità previste per il
personale militare;
quali azioni intende intraprendere il Ministro della
salute affinchè la campagna di monitoraggio sanitario sulle aree balcaniche
possa essere avvalorata sul piano scientifico da un'osservazione che estenda il
campa d'indagine non solo ai militari impegnati sui territorio ma anche ai
familiari conviventi, accertando che le stesse modalità in vigore per il
personale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), b), c), d), ed
e) di cui al decreto 22 ottobre 2002 siano effettivamente estese, in
modo omogeneo, anche ai familiari dei militari impiegati a qualunque titolo nei
territori della Bosnia-Erzegovina e del Kossovo.
(5-02720)