REPUBBLICA ITALIANA
SENT. N.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. 13298/2002
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione 1^ bis- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 13298/2002 proposto da MAZZILLI Fabrizio, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Roma, v. Alfredo Serranti, n. 49,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege;
lo Stato Maggiore Difesa, in persona del Capo di Stato Maggiore della Difesa p.t.;
lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, in persona del Capo di Stato Maggiore p.t.;
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, in persona del Comandante p.t.;
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore;
per l’annullamento, previa sospensione,
del giudizio di non idoneità per "Eccesso ponderale (CO4)" reso nei confronti del ricorrente in data 30.09.2002 dal Centro Unico di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito – Commissione Medica per gli accertamenti sanitari – (arruolamento in tre bandi, nell’anno 2002, di volontari in ferma breve nell’esercito Italiano), ed ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e connesso, ivi compreso l’art. 7, comma 4, del bando di concorso per titoli ed esami, per l’ arruolamento in tre bandi, nell’anno 2002, di volontari in ferma breve nell’esercito Italiano, 3° bando, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisico ed attitudinali "è definitivo" e che quindi non è ammesso ulteriore giudizio di accertamento in sede amministrativa;
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione della Difesa intimata;
Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n.18.C/20032 in data 13 gennaio 2003;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 24 febbraio 2003 il Primo Referendario Donatella Scala;
Udito l’avv. Angelo Tartaglia per il ricorrente e l’avv. dello Stato Cesaroni per la resistente Amministrazione della Difesa;
Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, "con sentenza succintamente motivata", ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;
Considerato che il ricorrente ha impugnato il giudizio medico adottato dalla resistente Amministrazione della Difesa con cui è stato giudicato NON IDONEO all’arruolamento in tre bandi, nell’anno 2002, di volontari in ferma breve nell’esercito Italiano, 3° bando, avendo evidenziato l’inidoneità fisica del medesimo per "Eccesso ponderale (CO4)";
Considerato che il ricorrente ha dedotto, al riguardo, eccesso di potere per carenza e/o errore sul presupposto, illogicità ed incongruità della motivazione, erronea valutazione della situazione di fatto, errore nei presupposti, manifesta contraddittorietà e difetto di ragionevolezza, illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.M. n. 114 del 4 aprile 2000, nella parte relativa alla valutazione dell’I.M.C. della statura e del peso massimo, vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione ed ingiustizia manifesta;
Considerato che il ricorrente contesta, in sostanza, l’errore nei presupposti a base della rilevata causa di inidoneità, essendosi sottoposto ad accertamenti specialistici presso struttura sanitaria pubblica, come da documentazione versata in atti, che hanno evidenziato l’assenza della affezione posta a base dell’impugnata esclusione, oltre che l’impossibilità di evincere dallo stesso contenuto dell’avversato giudizio il criterio utilizzato al fine del calcolo dell’I.M.C. (rapporto tra peso corporeo ed altezza) come indicato con il D.M. 114 del 4 aprile 2000;
Considerato che il ricorrente ha impugnato, altresì, il bando di concorso, deducendone l’illegittimità nella parte in cui dispone la definitività dei giudizi riportati negli accertamenti psico-fisico ed attitudinali per violazione dell’art. 97 Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Considerato che, in esecuzione alla sopra richiamata ordinanza collegiale 18.C/2003, con cui questo Tribunale ha invitato la resistente Amministrazione a sottoporre il sig. Mazzilli ad un rinnovato accertamento sanitario presso il Centro Militare di Medicina Legale di Roma - Cecchignola, con assistenza di medico di fiducia, entro il termine di trenta giorni, al fine di appurare l’attuale sussistenza e consistenza della causa di idoneità, la resistente Amministrazione ha depositato agli atti del giudizio, in data 14 febbraio 2003, le risultanze della visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto in data 10 febbraio 2003;
Dato atto che, nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, sono sicuramente esperibili le verificazioni preordinate, come nel caso in esame, all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto; (c.fr. Cons di Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; T.A.R. Lazio, Sez. III; 1° luglio 1999, n. 2048)
Rilevato che la sezione di Medicina Legale del Centro Militare di Medicina Legale, con verbale di visita n. 06/2003, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario, avendo sottoposto il ricorrente al rilievo dei parametri antropometrici, evidenziando una diagnosi di "Soggetto con sviluppo somatico in atto armonico e buona prestanza fisica ed attitudine dinamica", giudicando il ricorrente "in atto idoneo al servizio militare con coefficiente 2CO (due), idoneo al concorso cui aspira";
Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, è illegittima l’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome basata su presupposto di fatto risultato contraddetto dalla successiva visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto per le medesime finalità di accertamento del possesso dei requisiti fisici, in esecuzione dell’ordine istruttorio sopra richiamato;
Considerato, altresì, che le parti costituite sono state avvertite circa l’eventualità di assunzione di decisione nel merito ai sensi degli artt. 3 e 9, legge 205/2000;
Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento del giudizio medico in impugnativa, rimanendo assorbite le ulteriori censure;
Considerato, infine quanto alle spese di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti costituite, sussistendone sufficienti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2003, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Cesare Mastrocola - Presidente
Dott. Roberto Politi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Primo Referendario, est.
Il Presidente L’Estensore