CODICE GUERRA PER MILITARI ESTERO,DA SENATO OK A DELEGA/ANSA IL NONNISMO DIVENTA REATO, SI RISCHIANO FINO A CINQUE ANNI
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Applicazione del Codice penale militare di guerra per i soldati italiani che operano, a diverso titolo, all' estero; applicabilita' nel processo penale militare delle norme del Codice di procedura penale, salvo qualche specificita' relativa direttamente alla vita con le stellette, e previsione del reato di 'nonnismo' tra quelli specificatamente militari, prevedendo una pena dai sei mesi ai cinque anni di reclusione militare. Non solo: si ampliano le 'maglie' di intervento per le querele di parte quando si e' sotto le armi, permettendo quindi concretamente di non far rientrare nel 'sommerso' gli episodi di angheria e sopraffazione durante la vita militare, ormai professionale dopo la fine della naja. Sono queste solo alcune delle importanti novita' contenute nel ddl di delega al governo per la riforma dei Codici militari e dell' ordinamento giudiziario militare, che trova la sua origine nel fatto che dal 2001, cioe' dalla missione Enduring Freedom, i nostri militari all' estero operano applicando il Codice militare di guerra, rivisto all' epoca per l'occasione, ma in una situazione di incertezza normativa e comunque di razionalizzazione annunciata. E' stata infatti creata dopo il 2001 una commissione per rivedere la materia dai due dicasteri interessati, Giustizia e Difesa, e il testo approvato oggi in prima lettura dall' aula del Senato e' il frutto diretto di quella commissione, oltre che di cinque progetti di iniziativa parlamentare. La legge delega dovra' mutarsi in decreti legislativi entro un anno dalla definitiva approvazione. Il testo approvato rivede di fatto quello originario del 1941, soprattutto nelle parti che fanno diretto riferimento all' adeguamento al Codice di procedura penale ordinario e alla parte di novita' delle missioni all' estero che rientrano sotto la definizione 'Operations other than war', operazioni diverse dalla guerra. Al suo interno si trovano tutte le tipologie di interventi militari italiani autorizzati dal Parlamento dal 1992 ad oggi: missioni militari strettamente umanitarie, interventi di mantenimento, consolidamento e costruzione della pace, nonche' il cosiddetto 'peace enforcement', che si attua quando la comunita' internazionale raggiunge un consenso circa le necessita' di imporre, con le armi, il ripristino della pace violata, come accadde nel '91 nei confronti dell' Iraq che aveva invaso il Kuwait. Il provvedimento e' molto ampio e contiene sei articoli, piu' altri tre aggiuntivi. Sono fissati i principi e i criteri direttivi generali cui il governo si dovra' attenere nell' esercizio dei poteri conferitigli dal Parlamento, nonche' quelli che ispireranno le modificazioni del Codice militare di pace e dell' ordinamento giudiziario militare. Per la legge penale militare di pace, in particolare si prevede di ridurre al minimo le deroghe apportate al regime penale ordinario. Quelle previste fanno diretto riferimento alla ''logica militare''. Tra l'altro, si applichera' il Codice militare penale di pace anche ai militari stranieri, qualora sia in atto una cooperazione internazionale e cio' sia previsto dalle convenzioni che regolano tale cooperazione. Per il Codice penale militare di guerra l'innovazione piu' importante riguarda la volonta' di renderlo applicabile alle nuove situazioni di conflitto armato, seguendo gli indirizzi consolidati negli ultimi due anni con la partecipazione italiana alla campagna contro il terrorismo internazionale e alla stabilizzazione dell' Iraq. L'art.4 della legge delega da' la definizione di conflitto armato, rilevante ai fini dell' applicazione della legge di guerra, inserendovi, oltre ai conflitti armati internazionali di tipo tradizionale, ''i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate, che si svolgano all' interno del territorio dello Stato, e raggiungendo la soglia di una guerra civile o di una insurrezione armata; i conflitti interni prolungati tra le forze armate dello Stato e i gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi''. La legge penale militare di guerra si applichera' comunque a tutti coloro che, durante un conflitto armato cosi' definito, violino le leggi e gli usi di guerra a danno dello Stato italiano, del territorio della Repubblica o delle stesse forze armate rischierate all'estero. Quindi la legge penale di guerra tornera' a essere il regime giuridico normale per i contingenti all' estero e trovera' applicazione ogni qual volta le forze armate italiane si trovino a intervenire in situazioni di aperto conflitto e comunque in caso di attacco armato allo Stato italiano. Tra le novita' rilevanti, in questo campo, l'attribuzione al personale in missione abilitato a svolgere funzioni di polizia giudiziaria militare, del potere di procedere d'iniziativa al compimento di tutti gli atti di polizia, compresi quelli che normalmente sono svolti solo su delega del Pm, incluso l'interrogatorio dei militari arrestati o fermati, in circostanze ben definite e limitare, o in zone di operazione, o in presenza di divieto di comunicazioni con il comando in Italia dettato da ragioni di sicurezza oppure nel caso di reparti isolati o di aeromobili in navigazione quando non siano possibili i collegamenti. (ANSA).