CODICE GUERRA PER MILITARI ESTERO,DA SENATO OK
A DELEGA/ANSA IL NONNISMO DIVENTA REATO, SI RISCHIANO FINO A CINQUE ANNI
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Applicazione del Codice penale militare di guerra per
i soldati italiani che operano, a diverso titolo, all' estero; applicabilita'
nel processo penale militare delle norme del Codice di procedura penale, salvo
qualche specificita' relativa direttamente alla vita con le stellette, e
previsione del reato di 'nonnismo' tra quelli specificatamente militari,
prevedendo una pena dai sei mesi ai cinque anni di reclusione militare. Non
solo: si ampliano le 'maglie' di intervento per le querele di parte quando si
e' sotto le armi, permettendo quindi concretamente di non far rientrare nel
'sommerso' gli episodi di angheria e sopraffazione durante la vita militare,
ormai professionale dopo la fine della naja. Sono queste solo alcune delle
importanti novita' contenute nel ddl di delega al governo per la riforma dei
Codici militari e dell' ordinamento giudiziario militare, che trova la sua
origine nel fatto che dal 2001, cioe' dalla missione Enduring Freedom, i
nostri militari all' estero operano applicando il Codice militare di guerra,
rivisto all' epoca per l'occasione, ma in una situazione di incertezza
normativa e comunque di razionalizzazione annunciata. E' stata infatti creata
dopo il 2001 una commissione per rivedere la materia dai due dicasteri
interessati, Giustizia e Difesa, e il testo approvato oggi in prima lettura
dall' aula del Senato e' il frutto diretto di quella commissione, oltre che di
cinque progetti di iniziativa parlamentare. La legge delega dovra' mutarsi in
decreti legislativi entro un anno dalla definitiva approvazione. Il testo
approvato rivede di fatto quello originario del 1941, soprattutto nelle parti
che fanno diretto riferimento all' adeguamento al Codice di procedura penale
ordinario e alla parte di novita' delle missioni all' estero che rientrano
sotto la definizione 'Operations other than war', operazioni diverse dalla
guerra. Al suo interno si trovano tutte le tipologie di interventi militari
italiani autorizzati dal Parlamento dal 1992 ad oggi: missioni militari
strettamente umanitarie, interventi di mantenimento, consolidamento e
costruzione della pace, nonche' il cosiddetto 'peace enforcement', che si
attua quando la comunita' internazionale raggiunge un consenso circa le
necessita' di imporre, con le armi, il ripristino della pace violata, come
accadde nel '91 nei confronti dell' Iraq che aveva invaso il Kuwait. Il
provvedimento e' molto ampio e contiene sei articoli, piu' altri tre
aggiuntivi. Sono fissati i principi e i criteri direttivi generali cui il
governo si dovra' attenere nell' esercizio dei poteri conferitigli dal
Parlamento, nonche' quelli che ispireranno le modificazioni del Codice
militare di pace e dell' ordinamento giudiziario militare. Per la legge penale
militare di pace, in particolare si prevede di ridurre al minimo le deroghe
apportate al regime penale ordinario. Quelle previste fanno diretto
riferimento alla ''logica militare''. Tra l'altro, si applichera' il Codice
militare penale di pace anche ai militari stranieri, qualora sia in atto una
cooperazione internazionale e cio' sia previsto dalle convenzioni che regolano
tale cooperazione. Per il Codice penale militare di guerra l'innovazione piu'
importante riguarda la volonta' di renderlo applicabile alle nuove situazioni
di conflitto armato, seguendo gli indirizzi consolidati negli ultimi due anni
con la partecipazione italiana alla campagna contro il terrorismo
internazionale e alla stabilizzazione dell' Iraq. L'art.4 della legge delega
da' la definizione di conflitto armato, rilevante ai fini dell' applicazione
della legge di guerra, inserendovi, oltre ai conflitti armati internazionali
di tipo tradizionale, ''i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate,
che si svolgano all' interno del territorio dello Stato, e raggiungendo la
soglia di una guerra civile o di una insurrezione armata; i conflitti interni
prolungati tra le forze armate dello Stato e i gruppi armati organizzati, o
tra tali gruppi''. La legge penale militare di guerra si applichera' comunque
a tutti coloro che, durante un conflitto armato cosi' definito, violino le
leggi e gli usi di guerra a danno dello Stato italiano, del territorio della
Repubblica o delle stesse forze armate rischierate all'estero. Quindi la legge
penale di guerra tornera' a essere il regime giuridico normale per i
contingenti all' estero e trovera' applicazione ogni qual volta le forze
armate italiane si trovino a intervenire in situazioni di aperto conflitto e
comunque in caso di attacco armato allo Stato italiano. Tra le novita'
rilevanti, in questo campo, l'attribuzione al personale in missione abilitato
a svolgere funzioni di polizia giudiziaria militare, del potere di procedere
d'iniziativa al compimento di tutti gli atti di polizia, compresi quelli che
normalmente sono svolti solo su delega del Pm, incluso l'interrogatorio dei
militari arrestati o fermati, in circostanze ben definite e limitare, o in
zone di operazione, o in presenza di divieto di comunicazioni con il comando
in Italia dettato da ragioni di sicurezza oppure nel caso di reparti isolati o
di aeromobili in navigazione quando non siano possibili i collegamenti.
(ANSA).