Perdita del grado per rimozione- Rapporto di proporzione tra complessivo comportamento del militare, intera vicenda e sanzione disciplinare. Eccesso di potere per irragionevolezza quale rapporto tra elementi di fatto e motivazione del provvedimento.




R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. XXXX/99 proposto da Xxxxxx Xxxx, rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Fiore Tartaglia presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato in via Alfredo Serranti n. 49;

C O N T R O

Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

della determinazione n. 311138 dell’11.2.1999 del Comandante Generale della Guardia di Finanza con la quale è stata disposta la “perdita di grado per rimozione” del ricorrente con messa a disposizione del Distretto militare competente come semplice soldato;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23.6.2004 il consigliere Roberto Capuzzi, uditi l’avv. A.F. Tartaglia e l’avv. dello Stato Venturini;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

A seguito di condanna per tentato furto da parte del Tribunale penale di Innsbruck, la 4° Legione della GdF apriva a carico del ricorrente un procedimento disciplinare di stato che si concludeva con la determinazione del Comandante Generale della GdF di perdita del grado per rimozione con conseguente messa a disposizione del ricorrente presso il Distretto militare competente come semplice soldato.

Il ricorrente deduce eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto. Eccesso di potere  per assenza di proporzione tra fatto e sanzione disciplinare, per insufficienza, contraddittorietà e  carenza di motivazione.  Illegittimità per violazione degli artt. 84 e 85 del DPR 10.1.1957 n. 3.

Violazione dell’articolo 9 comma 1 l. 7 febb. 1990 n. 19 nonché degli artt. 97 e 120 DPR 10 gennaio 1957 n.3.

Si è costituita l’Amministrazione intimata confutando le varie argomentazioni difensive sostenute nel ricorso.

In vista dell’udienza di trattazione il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva sottolineando, tra l’altro,  che  a seguito di ordinanza cautelare  pronunziata dalla medesima Sezione, confermata in appello dal Consiglio di Stato, il medesimo ricorrente è rientrato proficuamente in servizio sin dal 1999.

La causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza  23.6.2004.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini che saranno evidenziati.

2. In materia di procedimento disciplinare, l' Amministrazione ha il dovere di valutare, previo compiuto accertamento dei fatti, la gravità dell' infrazione commessa dal dipendente al fine di individuare, secondo criteri di proporzionalità e gravità, la giusta sanzione, all' uopo indicandone le ragioni con congrua motivazione (Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 6 maggio 1998 n. 645; IV, 3 febb. 1998 n. 166).

Il criterio di proporzionalità fra il fatto contestato al pubblico dipendente e la sanzione comminabile, è proiezione del generale principio di ragionevolezza che deve improntare in ogni materia l' azione dell' Amministrazione e costituisce un limite invalicabile per la libertà di apprezzamento di cui la stessa Amministrazione dispone in sede disciplinare .

In particolare l'Amministrazione che  promuove un procedimento disciplinare, è tenuta ad accertare i fatti addebitati, la loro incidenza sul rapporto d'impiego e le eventuali giustificazioni addotte dall' interessato, dovendo autonomamente valutare in sede disciplinare, sia il riflesso negativo dei fatti sulla prosecuzione del rapporto d'impiego, sia la proporzionalità degli stessi all' eventuale sanzione da irrogare (cfr. Cons. Stato, IV Sez.;  IV Sez. 10 aprile 1995 n. 229).

La valutazione della rilevanza disciplinare dell'infrazione, ai fini della graduazione della sanzione disciplinare da irrogare, costituisce oggetto di un apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, per cui il Giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa che abbia esercitato il potere disciplinare.

Tale principio, peraltro, non esclude che il Giudice possa verificare se la determinazione inerente alla specifica sanzione da irrogare - specie quando la scelta, come nella specie, ricade su quella più grave - sia sorretta da una adeguata motivazione e basata su fatti manifestamente gravi da poter indurre ragionevolmente l'Amministrazione a considerare incompatibile i fatti commessi con la prosecuzione del rapporto di servizio (Cons. Stato, V Sez., 30 marzo 1994 n. 195; IV Sez. 27 ottobre 1998 n. 1397).

3. Nel caso in esame il ricorrente è stato sottoposto a giudizio penale, in Austria, poi conclusosi, con condanna per tentato furto ad una pena pecuniaria sospesa.

Il fatto era avvenuto all’interno di un centro commerciale in Innsbruck e consisteva nell’indebito impossessamento di oggetti del valore complessivo di 178,30 scellini austriaci pari a lire 23.000 (ventitremila).

La Pretura Circondariale di Bolzano ha poi emesso decreto di archiviazione ex art. 554 cpp “perchè mancava una condizione di procedibilità“ (la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia).

L'Amministrazione militare, a seguito del gravato procedimento disciplinare,  ha deciso di comminare all'interessato la sanzione della rimozione.

Il rapporto finale dell'ufficiale inquirente in data 27 agosto 1998 concludeva nei seguenti termini: « .. dalla lettura del contenuto delle giustificazioni presentate dall’inquisito e dal personale convincimento maturato dallo scrivente attraverso l’osservazione del comportamento collaborativo da lui tenuto nell’ambito dell’inchiesta, risulta che quest’ultimo si è dimostrato pentito del gesto compiuto oltre che preoccupato per la sua futura permanenza nel Corpo; nelle predette circostanze infatti, egli ha manifestato un forte avvilimento per la sua colpa che non ha mai negato ed un marcato desiderio di riscattarsi. Tenuto conto che tali ultimi comportamenti volgono tendenzialmente a favore dell’inquisito, nel senso che a quest’ultimo possa essere data la possibilità di dimostrare di essere ancora in grado di assolvere con disciplina, onore e senso di responsabilità i compiti istituzionali demandati al Corpo; vi è comunque la necessità di sanzionare senza indugio comportamenti della specie in argomento e di impartire un chiaro ed incisivo segnale al manchevole;  ..ritengo congrua l’irrogazione di tre mesi di sospensione disciplinare dal servizio..”.

Tanto premesso ritiene la Sezione che l'Amministrazione non poteva irrogare la sanzione più gravosa, senza fornire compiute spiegazioni sulle ragioni poste a fondamento delle sue determinazioni.

E' mancata invece una concreta indicazione sulla necessaria correlazione tra l'entità dei fatti e la sanzione irrogata, in quanto l'Amministrazione si è limitata a generiche e tautologiche affermazioni in ordine alla gravità del fatto in relazione ai compiti istituzionali della G.d.F..

Ritiene tuttavia la Sezione che, dando applicazione ai principi richiamati  al punto sub 2.) della presente sentenza, proprio in relazione alla gravità della sanzione da comminare, l’Amministrazione era tenuta a valutare, in relazione alla fattispecie,  un’insieme di elementi significativi in ordine alla vicenda ed in particolare: la minima gravità del reato sanzionato con una pena simbolica, la scarsa assenza del dolo, la totale assenza di pericolosità sociale del ricorrente, l’assenza di pene accessorie, di misure di sicurezza, l’ottima condotta del ricorrente successivamente ai fatti in questione ed il suo ravvedimento, gli ottimi precedenti di servizio del Xxxxxxxx.

In sostanza è mancata una adeguata motivazione a giustificazione della incompatibilità dei  fatti commessi dal Xxxxxxx con la prosecuzione del rapporto di servizio tale  da fare dubitare della ragionevolezza e proporzionalità della sanzione irrogata.

Per tali motivi, assorbiti gli altri motivi dedotti,  il provvedimento impugnato di perdita del grado per rimozione deve essere annullato.

Spese ed onorari possono essere compensati.

                                                                                                                          

P.           Q.  M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n.XXXX/99 presentato da Xxxxx Xxxxxxx lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 23.6.2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Domenico La Medica         Presidente

Roberto Capuzzi         Consigliere est.

Anna Bottiglieri         Referendario

Il Presidente         Il Consigliere est.