Perdita del grado per rimozione- Rapporto di proporzione tra complessivo comportamento del militare, intera vicenda e sanzione disciplinare. Eccesso di potere per irragionevolezza quale rapporto tra elementi di fatto e motivazione del provvedimento.
R E P U B
B L I C A I T A L I A N
A
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL
LAZIO
Sezione
Seconda
ha pronunciato la
seguente
S E N T E
N Z A
sul ricorso n. XXXX/99
proposto da Xxxxxx Xxxx, rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Fiore
Tartaglia presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato in via
Alfredo Serranti n. 49;
C O N T R
O
Ministero delle Finanze, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello
Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi
n.12;
per
l'annullamento
della determinazione n.
311138 dell’11.2.1999 del Comandante Generale della Guardia di Finanza con la
quale è stata disposta la “perdita di grado per rimozione” del ricorrente con
messa a disposizione del Distretto militare competente come semplice
soldato;
Visto il ricorso ed i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Relatore alla pubblica
udienza del 23.6.2004 il consigliere Roberto Capuzzi, uditi l’avv. A.F.
Tartaglia e l’avv. dello Stato Venturini;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
F A T T
O
A seguito di condanna per
tentato furto da parte del Tribunale penale di Innsbruck, la 4° Legione della
GdF apriva a carico del ricorrente un procedimento disciplinare di stato che si
concludeva con la determinazione del Comandante Generale della GdF di perdita
del grado per rimozione con conseguente messa a disposizione del ricorrente
presso il Distretto militare competente come semplice
soldato.
Il ricorrente deduce eccesso
di potere per erronea valutazione della situazione di fatto. Eccesso di potere
per assenza di proporzione tra
fatto e sanzione disciplinare, per insufficienza, contraddittorietà e carenza di motivazione. Illegittimità per violazione degli artt.
84 e 85 del DPR 10.1.1957 n. 3.
Violazione dell’articolo 9
comma 1 l. 7 febb. 1990 n. 19 nonché degli artt. 97 e 120 DPR 10 gennaio 1957
n.3.
Si è costituita
l’Amministrazione intimata confutando le varie argomentazioni difensive
sostenute nel ricorso.
In vista dell’udienza di
trattazione il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva
sottolineando, tra l’altro,
che a seguito di ordinanza
cautelare pronunziata dalla
medesima Sezione, confermata in appello dal Consiglio di Stato, il medesimo
ricorrente è rientrato proficuamente in servizio sin dal
1999.
La causa veniva trattenuta
dal Collegio per la decisione all’udienza
23.6.2004.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole
di accoglimento nei termini che saranno evidenziati.
2. In materia di procedimento
disciplinare, l' Amministrazione ha il dovere di valutare, previo compiuto
accertamento dei fatti, la gravità dell' infrazione commessa dal dipendente al
fine di individuare, secondo criteri di proporzionalità e gravità, la giusta
sanzione, all' uopo indicandone le ragioni con congrua motivazione (Cfr. Cons.
Stato, VI Sez., 6 maggio 1998 n. 645; IV, 3 febb. 1998 n.
166).
Il criterio di
proporzionalità fra il fatto contestato al pubblico dipendente e la sanzione
comminabile, è proiezione del generale principio di ragionevolezza che deve
improntare in ogni materia l' azione dell' Amministrazione e costituisce un
limite invalicabile per la libertà di apprezzamento di cui la stessa
Amministrazione dispone in sede disciplinare .
In particolare
l'Amministrazione che promuove un
procedimento disciplinare, è tenuta ad accertare i fatti addebitati, la loro
incidenza sul rapporto d'impiego e le eventuali giustificazioni addotte dall'
interessato, dovendo autonomamente valutare in sede disciplinare, sia il
riflesso negativo dei fatti sulla prosecuzione del rapporto d'impiego, sia la
proporzionalità degli stessi all' eventuale sanzione da irrogare (cfr. Cons.
Stato, IV Sez.; IV Sez. 10 aprile
1995 n. 229).
La valutazione della
rilevanza disciplinare dell'infrazione, ai fini della graduazione della sanzione
disciplinare da irrogare, costituisce oggetto di un apprezzamento discrezionale
dell'Amministrazione, per cui il Giudice amministrativo non può sostituire la
propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa che abbia
esercitato il potere disciplinare.
Tale principio, peraltro,
non esclude che il Giudice possa verificare se la determinazione inerente alla
specifica sanzione da irrogare - specie quando la scelta, come nella specie,
ricade su quella più grave - sia sorretta da una adeguata motivazione e basata
su fatti manifestamente gravi da poter indurre ragionevolmente l'Amministrazione
a considerare incompatibile i fatti commessi con la prosecuzione del rapporto di
servizio (Cons. Stato, V Sez., 30 marzo 1994 n. 195; IV Sez. 27 ottobre 1998 n.
1397).
3. Nel caso in esame il
ricorrente è stato sottoposto a giudizio penale, in Austria, poi conclusosi, con
condanna per tentato furto ad una pena pecuniaria sospesa.
Il fatto era avvenuto
all’interno di un centro commerciale in Innsbruck e consisteva nell’indebito
impossessamento di oggetti del valore complessivo di 178,30 scellini austriaci
pari a lire 23.000 (ventitremila).
La Pretura Circondariale di
Bolzano ha poi emesso decreto di archiviazione ex art. 554 cpp “perchè mancava
una condizione di procedibilità“ (la richiesta del Ministro di Grazia e
Giustizia).
L'Amministrazione militare,
a seguito del gravato procedimento disciplinare, ha deciso di comminare all'interessato la
sanzione della rimozione.
Il rapporto finale
dell'ufficiale inquirente in data 27 agosto 1998 concludeva nei seguenti
termini: « .. dalla lettura del contenuto delle giustificazioni presentate
dall’inquisito e dal personale convincimento maturato dallo scrivente attraverso
l’osservazione del comportamento collaborativo da lui tenuto nell’ambito
dell’inchiesta, risulta che quest’ultimo si è dimostrato pentito del gesto
compiuto oltre che preoccupato per la sua futura permanenza nel Corpo; nelle
predette circostanze infatti, egli ha manifestato un forte avvilimento per la
sua colpa che non ha mai negato ed un marcato desiderio di riscattarsi. Tenuto
conto che tali ultimi comportamenti volgono tendenzialmente a favore
dell’inquisito, nel senso che a quest’ultimo possa essere data la possibilità di
dimostrare di essere ancora in grado di assolvere con disciplina, onore e senso
di responsabilità i compiti istituzionali demandati al Corpo; vi è comunque la
necessità di sanzionare senza indugio comportamenti della specie in argomento e
di impartire un chiaro ed incisivo segnale al manchevole; ..ritengo congrua l’irrogazione di tre
mesi di sospensione disciplinare dal servizio..”.
Tanto premesso ritiene la
Sezione che l'Amministrazione non poteva irrogare la sanzione più gravosa, senza
fornire compiute spiegazioni sulle ragioni poste a fondamento delle sue
determinazioni.
E' mancata invece una
concreta indicazione sulla necessaria correlazione tra l'entità dei fatti e la
sanzione irrogata, in quanto l'Amministrazione si è limitata a generiche e
tautologiche affermazioni in ordine alla gravità del fatto in relazione ai
compiti istituzionali della G.d.F..
Ritiene tuttavia la Sezione
che, dando applicazione ai principi richiamati al punto sub 2.) della presente sentenza,
proprio in relazione alla gravità della sanzione da comminare, l’Amministrazione
era tenuta a valutare, in relazione alla fattispecie, un’insieme di elementi significativi in
ordine alla vicenda ed in particolare: la minima gravità del reato sanzionato
con una pena simbolica, la scarsa assenza del dolo, la totale assenza di
pericolosità sociale del ricorrente, l’assenza di pene accessorie, di misure di
sicurezza, l’ottima condotta del ricorrente successivamente ai fatti in
questione ed il suo ravvedimento, gli ottimi precedenti di servizio del
Xxxxxxxx.
In sostanza è mancata una
adeguata motivazione a giustificazione della incompatibilità dei fatti commessi dal Xxxxxxx con la
prosecuzione del rapporto di servizio tale da fare dubitare della ragionevolezza e
proporzionalità della sanzione irrogata.
Per tali motivi, assorbiti
gli altri motivi dedotti, il
provvedimento impugnato di perdita del grado per rimozione deve essere
annullato.
Spese ed onorari possono
essere compensati.
P.
Q. M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe n.XXXX/99 presentato da Xxxxx Xxxxxxx lo accoglie e per
l’effetto annulla l’atto impugnato.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera
di Consiglio del 23.6.2004 con l’intervento dei Signori
Magistrati:
Domenico La Medica
Presidente
Roberto Capuzzi
Consigliere est.
Anna Bottiglieri
Referendario
Il Presidente
Il Consigliere est.