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(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2004, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "legge 13 agosto 1980, n. 466," sono inserite le seguenti: "compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza,".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, le parole: "310.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "346.000 euro".
3. All'onere di cui al comma 2, valutato in 36.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9
All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "per l'anno 2004".
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ", nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste"".
All'articolo 2, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno 2004".
All'articolo 3:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42";
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno 2004".
All'articolo 4:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42";
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno 2004".
All'articolo 6, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno 2004".
All'articolo 8, al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 3, comma 4," sono inserite le seguenti: "del presente decreto"; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno 2004".
All'articolo 9, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del presente decreto".
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
"ART. 9-bis. - (Cessione di materiali e sostegno logistico). -
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero
della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze
di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il
materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2,
comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo
gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale
d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle
Forze armate e Forze di polizia irachene".
All'articolo 12, al comma 2, le parole: "sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate" sono sostituite dalle seguenti: "e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate".
All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 34" sono inserite le seguenti: ", comma 8,".
Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
"ART. 13-bis. - (Forze di completamento). - 1. Per le
esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente
decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi,
degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono
essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non
superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali,
dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in
ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale,
inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2.
Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio
permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento
economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari delle categorie
dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei
volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo
stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai
volontari in ferma breve.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati
nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215.
5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in
relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai
fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo
prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di
cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
ART. 13-ter. - (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). - 1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute".
All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".