Capo I
MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN
IRAQ
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga
della
partecipazione italiana a operazioni internazionali e
disposizioni in favore
delle vittime militari e civili di attentati
terroristici
all'estero;
Viste le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite
sulla crisi irachena e, in particolare, la Risoluzione n.
1546
dell'8 giugno 2004;
Viste le Risoluzioni n. 6-00095 e n. 6-00062
approvate,
rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato
della
Repubblica in data 20 maggio 2004, a seguito delle dichiarazioni
del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte a garantire la
prosecuzione della partecipazione
italiana al processo di stabilizzazione
democratica e di
ricostruzione dell'Iraq, nonche' la prosecuzione (in
condizioni di
sicurezza) degli interventi umanitari a sostegno della
popolazione;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione
della
partecipazione italiana ad altre operazioni internazionali di pace
e
di aiuto umanitario, nonche' la prosecuzione dei programmi
di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi
dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri,
della difesa e dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in
Iraq
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di
euro
20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria,
di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire
sostegno
al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e
nell'assistenza alla
popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati
nella
Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004,
le
attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che
ai
settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10
luglio
2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto
2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei
relativi
interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con
il
Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore
sanitario per contribuire all'attivita'
di assistenza alla popolazione;
b)
al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media
impresa, con particolare
riguardo all'area meridionale dell'Iraq;
d) al
sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
3. Per le finalita' e nei limiti
temporali previsti dal presente
articolo, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire
in economia anche in deroga alle disposizioni di
contabilita'
generale dello Stato.
Capo I
MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN
IRAQ
Art. 2.
Organizzazione della missione
1. Al Capo della rappresentanza
diplomatica italiana a Baghdad e'
affidata la direzione in loco della
missione di cui all'articolo 1.
2. Per il coordinamento e la realizzazione
delle attivita' della
missione, ivi compresi gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2,
il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si
avvale
temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai
sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
5
gennaio 1967, n. 18.
Capo I
MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN
IRAQ
Art. 3.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alla
missione di cui al
presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2,
l'articolo 3, commi
1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del
decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla
legge
1° agosto 2003, n. 219.
2. Per l'affidamento degli incarichi e per
la stipula dei contratti
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n.
165 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003,
si
applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987,
n. 49.
Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
Art. 4.
Termini relativi alla partecipazione di personale militare
e
civile a missioni internazionali
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004,
il termine previsto
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio
2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n.
68,
relativo alla partecipazione di personale militare alla
missione
internazionale in Iraq, per la quale e' autorizzata la spesa
di
euro 284.984.563 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre
2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9
del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004,
relativo
alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom
e
alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa
collegate,
per le quali e' autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per
l'anno
2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del
2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004,
relativo
alla partecipazione alla missione internazionale
International
Security Assistance Force-ISAF, per la quale e' autorizzata la
spesa
di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
4. E' prorogato, fino al 31
dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68
del 2004, relativo
alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali,
per le
quali e' autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno
2004:
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad
essa
collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in
Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters
Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e
Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albit, Albania 2 e NATO
Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania.
5. E' prorogato, fino al 31
dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68
del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea
nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, per la quale e'
autorizzata
la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.
6. E' prorogato,
fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68
del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale
Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2), per la quale
e'
autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.
7. E' prorogato,
fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68
del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale United
Nations
Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), per la quale e' autorizzata
la
spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.
8. E' prorogato, fino al 31
dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68
del 2004, relativo
alla partecipazione ai processi di pace in corso per la
Somalia ed il
Sudan, per la quale e' autorizzata la spesa di euro 127.721
per
l'anno 2004.
Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
Art. 5.
Termini relativi alla partecipazione di personale delle
Forze
di polizia a missioni internazionali
1. E' prorogato, fino al 31
dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2004, n. 68,
relativo alla partecipazione del personale della
Polizia di Stato
alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), per
la quale
e' autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.
2. E'
prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 68 del 2004, relativo
allo sviluppo di programmi di
cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, per i quali e'
autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno
2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del
2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004,
relativo
alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e
dell'Arma
dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata
EUPM,
per la quale e' autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per
l'anno
2004.
4. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine
previsto
dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del
2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004,
relativo
alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e
dell'Arma
dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea
in
Macedonia, denominata EUPOL Proxima, per la quale e' autorizzata
la
spesa di Euro 407.436 per l'anno 2004.
Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
Art. 6.
Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali
1.
Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il
comandante del
contingente militare in Iraq e' autorizzato, nei casi
di necessita' e
urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere
ad acquisti e lavori da
eseguire in economia anche in deroga alle
disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, per impegni di
spesa unitari non superiori a euro
250.000, entro il limite
complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire
a esigenze di
prima necessita' della popolazione locale, compreso il
ripristino dei
servizi essenziali.
2. Nell'ambito della missione di cui
all'articolo 1 e nei limiti
temporali dallo stesso previsti, e' autorizzata
la spesa di
euro 556.788 per la partecipazione di esperti militari italiani
alla
riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e
alla
formazione del personale delle Forze armate irachene.
3. Al personale
dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq,
nell'ambito della missione di
cui all'articolo 1, per il servizio di
protezione e sicurezza dell'Ambasciata
d'Italia, della Delegazione
diplomatica speciale e del Consolato generale, e'
attribuito il
trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge
27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma
e'
autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.
4. Nei limiti
temporali di cui all'articolo 4, comma 4, e'
autorizzata la spesa di euro
1.240.205 per il sostegno logistico
della compagnia di fanteria rumena, di
cui all'articolo 11 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
5. Nei limiti
temporali di cui all'articolo 4, comma 4, e'
autorizzata la spesa di euro
83.329 per il sostegno logistico di una
compagnia di fanteria albanese da
inserire nel contingente militare
italiano impiegato nella missione
internazionale in Albania.
Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
Art. 7.
Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata
nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel
territorio nazionale,
al personale appartenente ai contingenti di cui agli
articoli 4,
commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e 5, comma 1, e' corrisposta per
tutta la
durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e
agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita'
di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura
del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e
contributi
corrisposti agli interessati direttamente dagli
organismi
internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1,
per il personale
militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4,
commi 1,
2 e 3, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio
di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan,
e'
calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con
riferimento
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui al comma 1,
calcolata sul trattamento
economico all'estero previsto con riferimento ad
Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman, e' corrisposta al personale che
partecipa alla
missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura
intera,
incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce,
a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. L'indennita' di cui
al comma 1 e' corrisposta al personale che
partecipa alle missioni di cui
agli articoli 4, comma 5, e 5, commi 3
e 4, nella misura intera, incrementata
del 30 per cento se il
personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto
e alloggio
gratuiti.
5. Al personale che partecipa alla missione di cui
all'articolo 5,
comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla
legge
8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo
3
della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno
di
lungo servizio all'estero.
Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
Art. 8.
Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
1.
I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco
svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso
i comandi, le unita', i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento
delle missioni internazionali di cui al
presente decreto sono validi ai fini
dell'assolvimento degli obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi
30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive
modificazioni.
Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
Art. 9.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia
contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento e di
equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo
di
euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13
del
presente decreto.
Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
Art. 10.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare
impiegato nelle missioni di cui agli
articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma
2, si applicano il codice
penale militare di guerra e l'articolo 9 del
decreto-legge
1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge
31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in
territorio afgano o
iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti
alle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma
2,
sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e
sentito
il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti
alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la
competenza territoriale e' del
Tribunale di Roma.
4. Al personale militare
impiegato nelle missioni di cui agli
articoli 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 5,
commi 2, 3 e 4, si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo
9, commi 3, 4, lettere
a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del
2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
Art. 11.
Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione
sanitaria
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per
l'anno
2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di
tipo
prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli
di
uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in
campioni
biologici di militari impiegati nelle missioni
internazionali, al fine di
individuare eventuali situazioni
espositive idonee a costituire fattore di
rischio per la salute, di
cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 20
gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004,
n. 68.
Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
Art. 12.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alle
missioni
internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli
2,
commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5
e
7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
delle disposizioni di cui al
Capo I, pari complessivamente ad euro 20.925.066
per l'anno 2004, si
provvede per euro 18.425.066 mediante corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8,
della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per euro 2.500.000
mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
3
del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
2. All'onere derivante dall'attuazione
delle disposizioni di cui al
Capo II, pari complessivamente ad euro
609.078.895 per l'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24
dicembre 2003,
n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini,
Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu,
Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli