Quando un delegato della Rappresentanza osa muovere delle critiche ai vertici della F.A. può anche accadere che.......
Il parere espresso dal Consiglio di Stato nel corso dell’adunanza della terza sezione svoltasi il 15 febbraio 2005, assume una particolare rilevanza in relazione alle consuetudini che normalmente regolano le fasi del procedimento disciplinare nell’amministrazione militare, in particolare attiene alla congruità dei termini concessi per esercitare il diritto di difesa introducendo, innovativamente, il rapporto di proporzionalità che deve essere tenuto in debita considerazione nella concessione di detti termini affinché il diritto dell’incolpato non venga leso, compresso o sminuito da un termine breve o comunque insufficiente ad approntare una difesa adeguata alla gravità della sanzione massima che potrebbe essere comminata in relazione al fatto contestato.
Nondimeno rileva il Consiglio di Stato che una generica contestazione degli addebiti configura una compressione del diritto dell’incolpato – indeterminatezza del fatto – realizzando un impedimento concreto alla reale individuazione della mancanza contestata ed inoltre, rileva il collegio, non risulta essere stata seguita la procedura prevista dagli articoli 66 e 67 del Regolamento di Disciplina Militare determinandosi anche in tal modo l’illegittimità dell’atto sanzionatorio.
È opportuno a questo punto ricostruire gli eventi che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare a carico del Capitano ed il contesto nel quale si sono sviluppati.
Spesso il malessere, o disagio che dir si voglia, viene esternato senza mezzi termini, comunque nel rispetto dei canoni di correttezza e di liceità. Tale comportamento nella società civile rappresenta la "libera espressione del libero pensiero", quale massimo segno di civiltà e democrazia in una società come la nostra dove, purtroppo oggi, resistono ancora dei piccoli feudi dove il silenzio è apprezzato al pari dell’efficienza.
Negli ambiti militari spesso si incorre nelle fattispecie tipiche del reato di diffamazione pluriaggravata per il solo fatto di esprimere, anche in modo aspro, il proprio pensiero o le proprie perplessità nei confronti dell’operato di un superiore gerarchico. Questo è per l'appunto il caso che ha visto coinvolto il presidente del Co.Ba.R. di una caserma dell’Esercito che, nell’espletare la sua funzione, ha osato verbalizzare in modo molto schietto e naturale le osservazioni e le perplessità insortegli in relazione ad alcuni fatti relativi agli invii di personale all’estero.
Alla predetta sanzione disciplinare e seguito contestualmente l’invio degli atti alla procura militare per ulteriori accertamenti.
Sebbene il contenuto della delibera n. 6 (pubblicato a seguire) sia sicuramente ed estremamente chiaro il giudice in sede penale ha ritenuto che le affermazioni in esso contenute rientrino appieno nel diritto di critica e che, ben potevano fondarsi su fatti veritieri e costituenti un comportamento antisindacale potendo ritenersi gli organi di rappresentanza una forma associativa di tipo sindacale.
L’assoluzione, quindi, perché il fatto non costituisce reato ha rappresentato una ennesima affermazione della giustizia sui quei comportamenti da "padre padrone" che l’amministrazione militare dovrebbe rifuggire e sanzionare duramente nell’interesse della collettività e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Purtroppo ancora si dovrà percorrere molta strada affinché si possano veder scontare le colpe a coloro che abusando del proprio ufficio cercano di tacitare, amministrare e prevaricare i diritti della collettività (sulla quale hanno compiti di comando), nell’interesse personale o per fini non condivisi ne tanto meno condivisibili dall’Amministrazione Militare.
Attendiamo ora un commento all’intera vicenda da parte dell’Avvocato TARTAGLIA che l’ha seguita sia in sede penale che in quella amministrativa, nel profondo convincimento che l’attesa riforma dei codici penali militari avvenga anche traendo spunto da simili accadimenti e, che le Procure militari possano porre maggiori attenzioni sull’operato di coloro che sono preposti ad incarichi di comando.
Luca Marco COMELLINI - Resp A.M. - OSSERVATORIO












