DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2003
Rideterminazione dell'indennita' di posizione e dell'indennita' perequativa del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(GU n. 300 del 29-12-2003)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista   la   legge   2 ottobre  1997,  n.  334,  che  ha  istituito l'indennita'  di  posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato  e  gradi  e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e per   i   generali   di   divisione  e  di  corpo  d'armata  e  gradi corrispondenti delle Forze armate;
Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 3 gennaio  2001  che,  ai  sensi  dell'art.  19, comma 4, della legge 28 luglio  1999,  n.  266,  e  dell'art.  19,  comma 2,  della  legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  ha  fissato i criteri, l'ammontare e la decorrenza dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai  brigadier  generali  delle  Forze armate nonche' ai gradi ed alle qualifiche   corrispondenti  dei  Corpi  di  polizia  ad  ordinamento militare e civile;
Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 maggio  2001  che,  ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 266  del  1999, e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999, ha  rideterminato le misure dell'indennita' perequativa da attribuire ai  colonnelli ed ai brigadier generali delle Forze armate nonche' ai gradi  ed  alle  qualifiche  corrispondenti  dei  Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;
Visto l'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha  stanziato  la  somma  di 15 milioni di euro per i dirigenti delle Forze  armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;
Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Rilevata la necessita' di attuare, nei limiti dello stanziamento di 15   milioni   di  euro,  il  processo  di  perequazione  retributiva attraverso  l'adeguamento  delle  misure  delle  indennita' previste, rispettivamente,  dalla  legge  n.  334  del  1997  e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio e 29 maggio 2001;
Considerata  che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti  delle  Forze  armate  e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;
Sentite le amministrazioni interessate;
Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 novembre  2002,  con il quale il Ministro per la funzione pubblica e'  stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione,  il  riordino  ed  il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003;
Sulla   proposta   dei   Ministri   per   la  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze;


Decreta:
Art. 1.

1. Per i tenenti generali e i maggiori generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per  i gradi e le qualifiche corrispondenti  delle Forze di polizia, le misure della indennita' di posizione,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri   29 maggio   2001,  sono  rideterminate,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2003,  rispettivamente, in Euro 28.821 e in Euro 22.673 comprensive   dell'adeguamento  annuale  stabilito  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003. 
2. Le misure della indennita' perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi, comprensivi   dell'adeguamento  annuale  stabilito  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003:
    a) Euro  16.330  per  i brigadier generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;
    b) Euro 9.707 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate  e  per  i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.
 
3. Le indennita' di posizione e perequativa, da erogare, per quanto  concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2,  utilizzando l'autorizzazione di  spesa di cui all'art. 33, comma 2, della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, sono pensionabili ai sensi dell'art. 13,  comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione  dell'indennita'  di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi  altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio. 
Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei Conti per la  registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2003


                                              p. Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                  Mazzella

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 15, foglio n. 295