DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2
dicembre 2003
Rideterminazione dell'indennita' di posizione e
dell'indennita' perequativa del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(GU n. 300 del 29-12-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 2
ottobre 1997, n. 334, che ha istituito
l'indennita' di posizione per i dirigenti generali della Polizia di
Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di
polizia e per i generali di
divisione e di corpo d'armata e gradi
corrispondenti delle Forze armate;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
gennaio 2001 che, ai sensi dell'art. 19,
comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e
dell'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la
decorrenza dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai
brigadier generali delle Forze armate nonche' ai gradi ed alle
qualifiche corrispondenti dei Corpi di
polizia ad ordinamento militare e civile;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 maggio 2001 che, ai sensi dell'art. 19,
comma 4, della legge n. 266 del 1999, e dell'art. 19, comma 2, della
legge n. 488 del 1999, ha rideterminato le misure dell'indennita'
perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadier generali delle
Forze armate nonche' ai gradi ed alle qualifiche
corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e
civile;
Visto l'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha stanziato la somma di 15 milioni di euro per i
dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le
procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;
Visto
l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito
l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Rilevata la necessita'
di attuare, nei limiti dello stanziamento di 15 milioni
di euro, il processo di perequazione
retributiva attraverso l'adeguamento delle misure
delle indennita' previste, rispettivamente, dalla legge
n. 334 del 1997 e dai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 gennaio e 29 maggio 2001;
Considerata che la
predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle
Forze armate e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo
i criteri anche pensionistici individuati all'art. 1, comma 2, della legge n.
334 del 1997;
Sentite le amministrazioni interessate;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica
e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro
pubblico, nonche' l'organizzazione, il riordino ed il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
giugno 2003;
Sulla proposta dei
Ministri per la funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i tenenti generali e i maggiori generali e gradi
corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e
le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della
indennita' di posizione, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
maggio 2001, sono rideterminate, a
decorrere dal 1° gennaio 2003, rispettivamente, in Euro
28.821 e in Euro 22.673 comprensive dell'adeguamento
annuale stabilito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003.
2. Le misure della indennita' perequativa, di cui
al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei
seguenti importi, comprensivi dell'adeguamento annuale
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 giugno 2003:
a) Euro 16.330
per i brigadier generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i
gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di
polizia;
b) Euro 9.707 per i colonnelli e gradi
corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le
qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.
3. Le indennita' di posizione e perequativa, da erogare, per
quanto
concerne la rideterminazione delle misure di cui ai
commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono pensionabili ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai
fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria e
dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico
per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla
cessazione dal servizio.
Il presente decreto
sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre
2003
p. Il
Presidente
del Consiglio dei
Ministri
Mazzella
Il Ministro dell'economia
e delle
finanze
Tremonti
Registrato
alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri istituzionali
- Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 15,
foglio n. 295