L'art. 437 cod.pen. intitolato "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro"  afferma: "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [32quater].

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449, 451]".



Lo stesso reato è previsto anche nella forma colposa dall'art. 451 codice penale (quindi anche se non c'è il dolo).

Sul punto la Cassazione ha detto che "A differenza delle malattie professionali in senso stretto, che consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni, la " malattia - infortunio " (nel senso inteso dal codice penale) va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica , radioattiva , chimica )evitabile con determinati accorgimenti" (Cass. pen. 350/1999).

Altra sentenza ha detto che: "Rientra pertanto nella previsione normativa dell'art. 437 cod. pen. la condotta di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei ad impedire che agenti esterni chimici "aggrediscano" il fisico di chi sia ad essi esposto" (Cass. pen. 12367/90).

Chiedo allora se sia ipotizzabile presentare una denuncia contro coloro delle Forze Armate o del ministero che hanno omesso (per dolo o per colpa) di attribuire e assegnare ai soldati italiani delle protezioni contro le radiazioni, le polveri, sostanze presenti nei luoghi di lavoro,  che avrebbero potuto dimunire il rischio di malattie (tra cui i tumori dervanti dall'uranio ad esempio).



Se infatti è vero che non è stato dimostrato un nesso causale tra uranio e tumori, è vero anche che in molte sentenze la cassazione afferma che ai fini della sussistenza del rapporto di causalità è sufficiente che l'effetto (evento tumore) consegua dalla causa (lavoro) in termini di "alta probabilità" (cass. 20/03/2000).

In altri termini non deve esserci una prova certa del nesso basata su leggi universali essendo sufficiente una grado di probabilità alto (vicino alla certezza) dimostrabile secondo leggi statistiche (cass.5716/2001).
 
Del resto la normativa antiinfortunistica è diretta proprio alla PREVENZIONE di malattie e infortuni.
 
Grazie se vorrete rispondere.


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