L'art. 437 cod.pen. intitolato "Rimozione od omissione dolosa di
cautele contro infortuni sul lavoro" afferma: "Chiunque omette di
collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni [32quater].
Se dal fatto deriva un
disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449,
451]".
Lo stesso reato è previsto anche nella forma colposa
dall'art. 451 codice penale (quindi anche se non c'è il dolo).
Sul
punto la Cassazione ha detto che "A differenza delle malattie professionali in
senso stretto, che consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio
e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni, la " malattia -
infortunio " (nel senso inteso dal codice penale) va intesa come sindrome
morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia
natura (elettrica , radioattiva , chimica )evitabile con determinati
accorgimenti" (Cass. pen. 350/1999).
Altra sentenza ha detto che:
"Rientra pertanto nella previsione normativa dell'art. 437 cod. pen. la condotta
di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei
ad impedire che agenti esterni chimici "aggrediscano" il fisico di chi sia ad
essi esposto" (Cass. pen. 12367/90).
Chiedo allora se sia
ipotizzabile presentare una denuncia contro coloro delle Forze Armate
o del ministero che hanno omesso (per dolo o per colpa) di attribuire e
assegnare ai soldati italiani delle protezioni contro le radiazioni, le polveri,
sostanze presenti nei luoghi di lavoro, che avrebbero potuto dimunire il
rischio di malattie (tra cui i tumori dervanti dall'uranio ad
esempio).
Se infatti è vero che non è stato dimostrato un nesso
causale tra uranio e tumori, è vero anche che in molte sentenze la cassazione
afferma che ai fini della sussistenza del rapporto di causalità è sufficiente
che l'effetto (evento tumore) consegua dalla causa (lavoro) in termini di "alta
probabilità" (cass. 20/03/2000).
In altri termini non deve esserci una prova certa del nesso basata su
leggi universali essendo sufficiente una grado di probabilità alto (vicino
alla certezza) dimostrabile secondo leggi statistiche
(cass.5716/2001).
Del resto la normativa antiinfortunistica è
diretta proprio alla PREVENZIONE di malattie e infortuni.
Grazie
se vorrete
rispondere.
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