Non è reato associarsi contro la Nazione purché non si ricorra alla

violenza

Legittime associazioni contrarie al sentimento nazionale

(Corte costituzionale 243/2001)

 

 

Costituire delle associazioni che abbiano come fine quello di distruggere

o deprimere il sentimento nazionale non contrasta con la Costituzione, e

quindi non può costituire reato penale, a meno che l'associazione non

trascenda in comportamenti violenti. Lo ha stabilito la Corte

Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art.271 del codice penale che prevede il reato di associazioni

antinazionali, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di

libertà di manifestazione del pensiero e di libertà di associazione. La

Corte rileva innanzitutto che l'unico limite posto dalla Costituzione alla

libertà di manifestazione del pensiero è costituito dal buon costume, che

non ha niente a vedere con il sentimento nazionale; rileva, inoltre, che

l'art. 18 della Costituzione pone un limite alla libertà di associazione

con riferimento soltanto alle associazioni segrete o che perseguono scopi

politici mediante organizzazioni militari, per cui anche le associazioni

che si propongono quale fine la depressione o la distruzione del sentimento

nazionale sarebbero lecite purché non facciano ricorso, diretto o

indiretto, alla violenza. Infatti, sottolinea la Consulta, "il sentimento nazionale"

costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi

nell' intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del

pensiero e delle idealità, tanto è vero che la relativa propaganda - non

indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendere la

nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od

a menomare altri beni costituzionalmente garantiti - non è più vietata. In

sostanza, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di

propaganda tesa a tale scopo - ove non trasmodi in violenza o in attività che violino

altri beni costituzionalmente garantiti fino ad integrare altre figure

criminose - non può costituire illecito neppure l'attività associativa

volta a compiere ciò che è consentito all'individuo. (12 luglio 2001)

 

Corte Costituzionale, sentenza n.243 del 12 luglio 2001

 

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di

Contin Cristian ed altri, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Contin Cristian e di Contin Flavio ed

altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

uditi gli avvocati Piero Longo per Contin Cristian, Alessio Morosin per

Contin Flavio ed altro e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso del procedimento penale a carico di Contin Cristian e altri,

accusati - tra l'altro - del reato di associazione antinazionale (art. 271

cod. pen.) [1], diretta a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale

inteso come coscienza dell'unità territoriale, sociale e politica dell'

Italia", il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona,

richiesto dal P.M. dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, ha

promosso, in riferimento agli artt. 2, 18 e 21 della Costituzione, il

giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale.

Ad avviso del rimettente, tale precetto violerebbe anzitutto l'art. 21

della Costituzione, poiché l'unico limite posto dalla Costituzione alla libera

manifestazione del pensiero, quello del buon costume, non avrebbe alcuna

attinenza al "sentimento nazionale".

Neppure sarebbe ipotizzabile un limite implicito alla libertà di

manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) capace di dare fondamento alla

fattispecie incriminatrice esaminata, soprattutto se di quest'ultima viene

valutato il bene giuridico tutelato. Esso s'identifica con "il sentimento

nazionale", vale a dire con il patriottismo, inteso come coscienza dell'

unità territoriale, sociale e politica del Paese. Tale valore è stato già

preso in considerazione dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 87

del 1966 che ha dichiarato illegittimo l'art. 272, secondo comma, del codice

penale, il quale puniva le condotte di propaganda "per distruggere o

deprimere il sentimento nazionale", un reato cioè assimilabile a quello

per il quale si procede nell'odierno giudizio.

Tra la fattispecie dichiarata illegittima e quella oggetto del giudizio

non vi sarebbero, secondo il rimettente, diversità tali da giustificare un

diverso trattamento davanti alla giurisdizione costituzionale. Le due

"attività" sarebbero dirette a perseguire le stesse finalità; inoltre,

considerato che il fenomeno oggetto della censura posta dall'art. 271

copre un'area comportamentale più vasta, questo - per la parte eccedente l'area

della libertà di espressione - ricadrebbe sotto altre censure penali

presenti nell'ordinamento.

In conclusione, anche associazioni che si propongono la depressione o la

distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purché non facciano

ricorso, diretto o indiretto, alla violenza. Esse, allora, potrebbero

dirsi formazioni sociali tutelabili ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

2.- Si sono costituite, con memorie, le parti private Cristian, Flavio e

Severino Contin, concludendo per l'accoglimento della questione sollevata.

Osservano gli imputati che, da tempo, la fattispecie penale non trova

applicazione, ed essa è considerata - dalla dottrina - incompatibile con

la Costituzione oppure tacitamente abrogata.

La norma finirebbe per punire con la sanzione penale solo un'opinione e

unaassociazione, in violazione degli artt. 21 e 18 della Costituzione.

3.- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza

della questione.

Premette l'Avvocatura che la questione è stata sollevata sulla base di un

falso presupposto, costituito dall'erronea interpretazione della sentenza

della Corte costituzionale n. 87 del 1966; la quale, al contrario di

quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione, avrebbe riconosciuto meritevole di

tutela il bene del "sentimento nazionale". Tale valore, infatti, avrebbe -

secondo l'interventore - una sicura rilevanza costituzionale. Inoltre, la

disciplina sanzionatoria stabilita dall'art. 271 del codice penale, con

riferimento al limite del rispetto della legge penale stabilito, per la

libertà di associazione, dall'art. 18 della Costituzione, non sarebbe

affatto irragionevole né priva di fondamento.

Considerato in diritto

1.- Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 271 del codice penale, il quale punisce le condotte di

promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si

propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o

deprimere il sentimento nazionale, perché se ne assume il contrasto con:

a) l'art. 21 della Costituzione, in quanto l'unico limite posto dalla

Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon

costume, non avrebbe alcuna attinenza con il "sentimento nazionale", né

potrebbe identificarsi con la morale o la coscienza etica; b) l'art. 18

della Costituzione, perché esso pone un limite alla libertà associativa

con riferimento soltanto a quelle segrete o che perseguono scopi politici

mediante organizzazioni militari, onde anche le associazioni che si

propongono quale fine la depressione o la distruzione del sentimento

nazionale sarebbero lecite purché non facciano ricorso, diretto o

indiretto, alla violenza; c) l'art. 2 della Costituzione, atteso che tali

associazioni costituirebbero formazioni sociali ove si svolge la personalità del

singolo.

2.- La questione è fondata.

3.- Il codice penale del 1930 aveva posto alcune fattispecie associative

in diretta correlazione con i reati di propaganda ed apologia sovversiva o

antinazionale (in tal senso anche il paragrafo n. 127 della Relazione del

Guardasigilli, che pone "in rispondenza" le due previsioni punitive). In

particolare, appaiono chiari i collegamenti tra il primo comma dell'art.

272 e il delitto riguardante le associazioni sovversive (art. 270), nonché tra

il secondo comma della stessa disposizione e quello riguardante le

associazioni antinazionali (art. 271), sia per l'identità delle

espressioni usate nelle parallele figure delittuose, sia per le convergenti

riflessioni dottrinarie sviluppatesi al riguardo. Esulano dalla tipicità del fatto

descritto in dette disposizioni, e risultano quindi estranee al modello

legale in esame, le condotte violente, diverse dalle attività di

propaganda, anche se poste in essere per lo svolgimento di tali comportamenti.

Com'è noto, questa Corte, con la sentenza n. 87 del 1966, mentre ha

respinto il dubbio di costituzionalità relativo al primo comma dell'art. 272 del

codice penale (propaganda sovversiva), ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del secondo comma (propaganda antinazionale), sulla base

della considerazione che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un

dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza

di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità,

sicché la relativa propaganda - non indirizzata a suscitare violente

reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri

che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni

costituzionalmente garantiti - non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto

con la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione.

4.- Va premesso che la presente questione non coinvolge il significato e

la portata dei valori costituzionali della nazione e dell'unità nazionale

(artt. 5, 9, 67, 87 e 98 Cost.), né le forme di tutela che vi si possono

riferire.

La questione invece concerne esclusivamente il dubbio sulla legittimità

costituzionale dell'incriminazione della condotta sotto forma associativa,

intesa a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".

Orbene, le considerazioni che hanno portato questa Corte a dichiarare l'

illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice della

propaganda antinazionale (art. 272, secondo comma), forniscono sufficiente

ragione per addivenire a pari conclusione - in relazione ai parametri

costituzionali ora invocati - anche riguardo alla figura del reato, punito

dalla norma qui denunziata che vieta le associazioni per l'attività,

diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".

Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda

tesa a tale scopo - ove non trasmodi in violenza o in attività che violino

altri beni costituzionalmente garantiti fino ad integrare altre figure

criminose - non può costituire illecito neppure l'attività associativa

volta a compiere ciò che è consentito all'individuo; così come è stabilito dall'

art. 18 della Costituzione, che riconosce - nei limiti posti dal secondo

comma - la libertà di associazione per i fini che non siano ". vietati ai

singoli dalla legge penale".

La permanenza della norma censurata - essendo stata già espunta dall'

ordinamento quella che considerava illecita la propaganda diretta all'

identico fine perseguito perfino dalla totalità dei cittadini uti

singuli - verrebbe ad incidere unicamente sulla libertà di associazione garantita

dalla Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271 (Associazioni

antinazionali) del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Consulta, il 5 luglio 2001.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2001.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA