Non è reato associarsi contro la Nazione purché non si ricorra alla
violenza
Legittime associazioni contrarie al sentimento nazionale
(Corte costituzionale 243/2001)
Costituire delle associazioni che abbiano come fine quello di distruggere
o deprimere il sentimento nazionale non contrasta con la Costituzione, e
quindi non può costituire reato penale, a meno che l'associazione non
trascenda in comportamenti violenti. Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art.271 del codice penale che prevede il reato di associazioni
antinazionali, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di
libertà di manifestazione del pensiero e di libertà di associazione. La
Corte rileva innanzitutto che l'unico limite posto dalla Costituzione alla
libertà di manifestazione del pensiero è costituito dal buon costume, che
non ha niente a vedere con il sentimento nazionale; rileva, inoltre, che
l'art. 18 della Costituzione pone un limite alla libertà di associazione
con riferimento soltanto alle associazioni segrete o che perseguono scopi
politici mediante organizzazioni militari, per cui anche le associazioni
che si propongono quale fine la depressione o la distruzione del sentimento
nazionale sarebbero lecite purché non facciano ricorso, diretto o
indiretto, alla violenza. Infatti, sottolinea la Consulta, "il sentimento nazionale"
costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi
nell' intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del
pensiero e delle idealità, tanto è vero che la relativa propaganda - non
indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendere la
nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od
a menomare altri beni costituzionalmente garantiti - non è più vietata. In
sostanza, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di
propaganda tesa a tale scopo - ove non trasmodi in violenza o in attività che violino
altri beni costituzionalmente garantiti fino ad integrare altre figure
criminose - non può costituire illecito neppure l'attività associativa
volta a compiere ciò che è consentito all'individuo. (12 luglio 2001)
Corte Costituzionale, sentenza n.243 del 12 luglio 2001
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di
Contin Cristian ed altri, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Contin Cristian e di Contin Flavio ed
altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
uditi gli avvocati Piero Longo per Contin Cristian, Alessio Morosin per
Contin Flavio ed altro e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso del procedimento penale a carico di Contin Cristian e altri,
accusati - tra l'altro - del reato di associazione antinazionale (art. 271
cod. pen.) [1], diretta a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale
inteso come coscienza dell'unità territoriale, sociale e politica dell'
Italia", il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona,
richiesto dal P.M. dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, ha
promosso, in riferimento agli artt. 2, 18 e 21 della Costituzione, il
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale.
Ad avviso del rimettente, tale precetto violerebbe anzitutto l'art. 21
della Costituzione, poiché l'unico limite posto dalla Costituzione alla libera
manifestazione del pensiero, quello del buon costume, non avrebbe alcuna
attinenza al "sentimento nazionale".
Neppure sarebbe ipotizzabile un limite implicito alla libertà di
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) capace di dare fondamento alla
fattispecie incriminatrice esaminata, soprattutto se di quest'ultima viene
valutato il bene giuridico tutelato. Esso s'identifica con "il sentimento
nazionale", vale a dire con il patriottismo, inteso come coscienza dell'
unità territoriale, sociale e politica del Paese. Tale valore è stato già
preso in considerazione dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 87
del 1966 che ha dichiarato illegittimo l'art. 272, secondo comma, del codice
penale, il quale puniva le condotte di propaganda "per distruggere o
deprimere il sentimento nazionale", un reato cioè assimilabile a quello
per il quale si procede nell'odierno giudizio.
Tra la fattispecie dichiarata illegittima e quella oggetto del giudizio
non vi sarebbero, secondo il rimettente, diversità tali da giustificare un
diverso trattamento davanti alla giurisdizione costituzionale. Le due
"attività" sarebbero dirette a perseguire le stesse finalità; inoltre,
considerato che il fenomeno oggetto della censura posta dall'art. 271
copre un'area comportamentale più vasta, questo - per la parte eccedente l'area
della libertà di espressione - ricadrebbe sotto altre censure penali
presenti nell'ordinamento.
In conclusione, anche associazioni che si propongono la depressione o la
distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purché non facciano
ricorso, diretto o indiretto, alla violenza. Esse, allora, potrebbero
dirsi formazioni sociali tutelabili ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.
2.- Si sono costituite, con memorie, le parti private Cristian, Flavio e
Severino Contin, concludendo per l'accoglimento della questione sollevata.
Osservano gli imputati che, da tempo, la fattispecie penale non trova
applicazione, ed essa è considerata - dalla dottrina - incompatibile con
la Costituzione oppure tacitamente abrogata.
La norma finirebbe per punire con la sanzione penale solo un'opinione e
unaassociazione, in violazione degli artt. 21 e 18 della Costituzione.
3.- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza
della questione.
Premette l'Avvocatura che la questione è stata sollevata sulla base di un
falso presupposto, costituito dall'erronea interpretazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 87 del 1966; la quale, al contrario di
quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione, avrebbe riconosciuto meritevole di
tutela il bene del "sentimento nazionale". Tale valore, infatti, avrebbe -
secondo l'interventore - una sicura rilevanza costituzionale. Inoltre, la
disciplina sanzionatoria stabilita dall'art. 271 del codice penale, con
riferimento al limite del rispetto della legge penale stabilito, per la
libertà di associazione, dall'art. 18 della Costituzione, non sarebbe
affatto irragionevole né priva di fondamento.
Considerato in diritto
1.- Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 271 del codice penale, il quale punisce le condotte di
promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si
propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o
deprimere il sentimento nazionale, perché se ne assume il contrasto con:
a) l'art. 21 della Costituzione, in quanto l'unico limite posto dalla
Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon
costume, non avrebbe alcuna attinenza con il "sentimento nazionale", né
potrebbe identificarsi con la morale o la coscienza etica; b) l'art. 18
della Costituzione, perché esso pone un limite alla libertà associativa
con riferimento soltanto a quelle segrete o che perseguono scopi politici
mediante organizzazioni militari, onde anche le associazioni che si
propongono quale fine la depressione o la distruzione del sentimento
nazionale sarebbero lecite purché non facciano ricorso, diretto o
indiretto, alla violenza; c) l'art. 2 della Costituzione, atteso che tali
associazioni costituirebbero formazioni sociali ove si svolge la personalità del
singolo.
2.- La questione è fondata.
3.- Il codice penale del 1930 aveva posto alcune fattispecie associative
in diretta correlazione con i reati di propaganda ed apologia sovversiva o
antinazionale (in tal senso anche il paragrafo n. 127 della Relazione del
Guardasigilli, che pone "in rispondenza" le due previsioni punitive). In
particolare, appaiono chiari i collegamenti tra il primo comma dell'art.
272 e il delitto riguardante le associazioni sovversive (art. 270), nonché tra
il secondo comma della stessa disposizione e quello riguardante le
associazioni antinazionali (art. 271), sia per l'identità delle
espressioni usate nelle parallele figure delittuose, sia per le convergenti
riflessioni dottrinarie sviluppatesi al riguardo. Esulano dalla tipicità del fatto
descritto in dette disposizioni, e risultano quindi estranee al modello
legale in esame, le condotte violente, diverse dalle attività di
propaganda, anche se poste in essere per lo svolgimento di tali comportamenti.
Com'è noto, questa Corte, con la sentenza n. 87 del 1966, mentre ha
respinto il dubbio di costituzionalità relativo al primo comma dell'art. 272 del
codice penale (propaganda sovversiva), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo comma (propaganda antinazionale), sulla base
della considerazione che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un
dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza
di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità,
sicché la relativa propaganda - non indirizzata a suscitare violente
reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri
che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni
costituzionalmente garantiti - non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto
con la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione.
4.- Va premesso che la presente questione non coinvolge il significato e
la portata dei valori costituzionali della nazione e dell'unità nazionale
(artt. 5, 9, 67, 87 e 98 Cost.), né le forme di tutela che vi si possono
riferire.
La questione invece concerne esclusivamente il dubbio sulla legittimità
costituzionale dell'incriminazione della condotta sotto forma associativa,
intesa a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".
Orbene, le considerazioni che hanno portato questa Corte a dichiarare l'
illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice della
propaganda antinazionale (art. 272, secondo comma), forniscono sufficiente
ragione per addivenire a pari conclusione - in relazione ai parametri
costituzionali ora invocati - anche riguardo alla figura del reato, punito
dalla norma qui denunziata che vieta le associazioni per l'attività,
diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".
Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda
tesa a tale scopo - ove non trasmodi in violenza o in attività che violino
altri beni costituzionalmente garantiti fino ad integrare altre figure
criminose - non può costituire illecito neppure l'attività associativa
volta a compiere ciò che è consentito all'individuo; così come è stabilito dall'
art. 18 della Costituzione, che riconosce - nei limiti posti dal secondo
comma - la libertà di associazione per i fini che non siano ". vietati ai
singoli dalla legge penale".
La permanenza della norma censurata - essendo stata già espunta dall'
ordinamento quella che considerava illecita la propaganda diretta all'
identico fine perseguito perfino dalla totalità dei cittadini uti
singuli - verrebbe ad incidere unicamente sulla libertà di associazione garantita
dalla Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271 (Associazioni
antinazionali) del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 luglio 2001.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2001.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA