UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 12 ottobre 2004.
L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.
SEDE REFERENTE
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente della IV
Commissione, Roberto LAVAGNINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per
l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.05.
DL n. 238/2004: Misure urgenti per il personale
appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Trattamento
giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
polizia.
C. 5330 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame.
Maurizio SAIA (AN), relatore per la I Commissione, ricorda che il
presente disegno di legge, recante conversione in legge del decreto-legge n. 238
del 2004, è stato approvato, con talune modifiche, dall'Assemblea del Senato il
5 ottobre scorso. Rispetto al testo originario, le modifiche apportate in sede
di conversione al testo del decreto-legge riguardano l'introduzione dei nuovi
articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater, recanti ulteriori
disposizioni concernenti, come risulta tra l'altro dal nuovo titolo del
provvedimento, il personale della Polizia di Stato e i consigli della
rappresentanza militare. Nella seduta del 5 ottobre, l'Assemblea del Senato, per
effetto dell'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, ha altresì
introdotto, al disegno di legge di conversione, l'articolo 2. In termini
generali, il decreto-legge in esame, come emerge dalla relazione illustrativa
del disegno di legge di conversione, si muove nella prospettiva, già indicata
dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, recante, insieme all'accantonamento di specifiche risorse finanziarie, la
previsione di nuovi provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia. In particolare, esso è finalizzato ad eliminare alcune
sperequazioni, concernenti sia l'ordinamento delle carriere, sia i trattamenti
economici, sussistenti nei confronti di specifiche posizioni di carriera del
personale non dirigente delle Forze di polizia. Tali sperequazioni sono state
determinate, o accentuate, dall'approvazione di un recente provvedimento
d'urgenza che ha interessato il personale delle Forze armate (articolo
1-bis del decreto-legge n. 136 del 2004). Soffermandosi sugli aspetti che
più interessano la I Commissione, rileva che l'articolo 1 del decreto-legge, non
modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad eliminare la situazione di
squilibrio venutasi a creare nei confronti di alcune categorie di sottufficiali
della Polizia di Stato (ispettori capo e periti tecnici capo) a seguito
dell'approvazione del citato decreto-legge n. 136 del 2004. Rispetto alle
suddette categorie, in particolare, esso prevede un reinquadramento nel ruolo,
un conseguente adeguamento del trattamento economico, nonché ulteriori misure in
materia di computo dell'anzianità di permanenza. L'articolo 2 del decreto-legge,
anch'esso non modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad allineare le
posizioni degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato
a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento
dei marescialli alle Forze armate, introducendo disposizioni concernenti il loro
reinquadramento nel ruolo, la disciplina delle modalità di riassorbimento degli
esuberi e l'adeguamento del trattamento economico. L'articolo 3 del
decreto-legge, non modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto invece ad
allineare le posizioni degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria a
quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle
Forze armate adottate nel 2004 e prevede articolate disposizioni volte ad
attuare il previsto riallineamento. L'articolo 5 del decreto-legge, anch'esso
non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'allineamento delle
posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo
della guardia di finanza con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e
il 31 dicembre 2001 a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei
marescialli delle Forze armate di cui al citato articolo 1-bis del
decreto legge n. 136 del 2004. Il successivo articolo 5-bis, introdotto
nel corso dell'esame in Assemblea al Senato, è finalizzato a prevedere
espressamente che i componenti del comitato per la valutazione annuale
dell'attività dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di
Stato siano designati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello
B, coerentemente alle funzioni di carattere generale da questi svolte.
L'articolo 5-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Assemblea
al Senato, anticipa invece al 31 dicembre 2000 la decorrenza giuridica della
nomina dei vincitori del concorso per vice sovrintendente della Polizia di
Stato, indetto il 3 luglio 1999, escludendo, tuttavia, esplicitamente, gli
effetti economici derivanti dalla suddetta anticipazione. Infine, l'articolo 6
reca la clausola di copertura finanziaria e l'articolo 7 dispone circa l'entrata
in vigore del decreto-legge.
Giuseppe FALLICA (FI), relatore per la IV Commissione, dopo aver
sottolineato le finalità generali del provvedimento, si sofferma sulle parti di
competenza della Commissione Difesa. Per quanto riguarda il disegno di legge di
conversione, ricorda che l'articolo 2 è stato inserito al Senato, in seguito
all'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, che riprende
sostanzialmente il contenuto della proposta di legge n. 3425, presentata il 27
novembre 2002 dai deputati Lavagnini, Angioni ed altri. Il comma 1 del citato
articolo estende ai colonnelli, ai generali ed agli ufficiali di grado
corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica, l'applicazione della disciplina relativa a specifici istituti
contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
che ha recepito lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Tali istituti
riguardano: il trattamento di missione, il trattamento economico di
trasferimento, l'orario di lavoro, la licenza ordinaria, le licenze
straordinarie e l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della
maternità e della paternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo
studio, il buono pasto, gli asili nido e la concessione degli alloggi. Rammenta
che, successivamente, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica
20 novembre 2003, n. 349, che si applica al personale militare dell'Esercito
(esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del
personale di leva, e che integra, a decorrere dal 1o gennaio 2003, le
disposizioni relative al biennio economico 2002-2003, di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002. Poiché il decreto del
Presidente della Repubblica n. 349 del 2003 non novella espressamente le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 163 del 2002, ritiene
che le sue disposizioni non siano estese dal comma in esame. Il comma 2 del
medesimo articolo estende invece ai dirigenti delle Forze di polizia civili e
militari l'applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 164, relativa agli specifici istituti citati
in precedenza. Tale provvedimento ha recepito l'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di
polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed
al biennio economico 2002-2003. Anche in questo caso osserva che,
successivamente, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, n. 348, che si applica al personale dei ruoli della Polizia di
Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva, che
integra, a decorrere dal 1o gennaio 2003, le disposizioni relative al
biennio economico 2002-2003, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 164 del 2002. Tale decreto del Presidente della Repubblica n. 348
del 2003 non novella espressamente le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica n. 164 del 2002, e quindi sembra doversi ritenere che le sue
disposizioni non siano estese dal comma in esame. Lo stesso comma 2 dispone
anche che, ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, si applichino,
a decorrere dal 1o gennaio 2003, le disposizioni concernenti
l'indennità di presenza festiva contenute nell'articolo 8, comma 2, e
nell'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 140, che ha recepito l'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze
di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001. Il
successivo comma 3 estende, a decorrere dal 1o gennaio 2004,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 ai colonnelli e generali
dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata
alle legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Il secondo periodo
del predetto comma 3 precisa che sulle nuove misure non si applica, per gli anni
2002 e 2003, l'aumento previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo
1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi
attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002.
In conseguenza dell'applicazione del citato articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, sempre a decorrere dal
1o gennaio 2004, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze
di polizia è incrementata del 4,91 per cento, tenuto conto delle disapplicazioni
appena citate. L'articolo fa comunque salvi gli eventuali trattamenti più
favorevoli già in godimento. Il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che
per il 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5,
della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della
legge n. 448 del 1998, che si sono appena commentati al comma precedente, si
applicano sulle nuove misure delle indennità d'impiego operativo e
dell'indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del provvedimento che stiamo esaminando. Il comma 5 del medesimo articolo
estende, a decorrere dal 1o gennaio 2004, ai dirigenti delle Forze di
polizia, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti varie indennità di
impiego operativo, e le relative indennità supplementari, ivi compreso
l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di 90 euro per i
primi dirigenti e gradi corrispondenti e di 85 euro per i dirigenti superiori e
gradi corrispondenti. Il successivo comma 6 dispone in ordine alla copertura
dell'onere finanziario recato dall'articolo, quantificato in 1.405.502 euro per
l'anno 2003 e in 12.131.459 euro a decorrere dall'anno 2004. La copertura è
operata distintamente per gli oneri riferiti al decorso esercizio 2003 e per
quelli afferenti agli anni 2004 e successivi. Per l'anno 2003, la copertura ha
luogo a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della
legge finanziaria 2003, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi
dell'articolo 18, comma 14, della legge di bilancio 2003. Per gli anni 2004 e
successivi, la copertura è operata: quanto alla somma di 1.405.502 euro, a
valere sui già illustrati stanziamenti di cui all'articolo 33, comma 2, della
legge finanziaria 2003 e, quanto alla somma di 10.725.957 euro, attingendo agli
accantonamenti nei fondi speciali di parte corrente (tabella A della legge
finanziaria 2004) relativi al Ministero dell'interno, per l'ammontare di
1.008.428 euro, e al Ministero della difesa, per l'ammontare di 9.717.529 euro.
Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio. Ai sensi del successivo comma 8, lo stesso
Ministro provvede al monitoraggio degli oneri, anche per l'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, e trasmette
alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti di
prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, emanati
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della medesima legge. Per quanto
riguarda il decreto-legge, rileva che l'articolo 4, non modificato nel corso
dell'esame al Senato, prevede l'allineamento delle posizioni dei marescialli
aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza appartenenti all'Arma dei
carabinieri con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31
dicembre 2001, a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei
marescialli delle Forze armate, di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186
del 2004. In particolare, il comma 1 attribuisce al personale succitato che sia
in servizio all'11 settembre 2004 - ai soli effetti giuridici - anzianità di
grado 1o gennaio 2001. Il comma 2 chiarisce che il personale di cui
al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal
1o gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per
esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo. Il comma 3 stabilisce
che, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della
qualifica di «luogotenente», al personale in questione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 83. Tali disposizioni prevedono, per l'attribuzione della
qualifica di «luogotenente», una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel
grado; inoltre stabiliscono che dal 2002 al 2008 la qualifica di «luogotenente»
è conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianità in ordine di ruolo
fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili. Il comma 4 prevede che
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti
al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente all'11
settembre 2004, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado
di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, con
decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001. Le cause
impeditive cui la disposizione fa riferimento sono le seguenti: l'essere
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
l'essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una
situazione di stato; l'essere sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del
grado; il trovarsi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni. L'articolo 5, non modificato dal Senato, prevede
l'allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo
ispettori del Corpo della Guardia di finanza, con anzianità di grado comprese
tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, a quelle derivanti dalle
disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al
citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004. Ciò attraverso disposizioni di
tenore analogo a quelle dettate dall'articolo precedente in favore dei
marescialli aiutanti appartenenti all'Arma dei carabinieri. In particolare, il
comma 1 attribuisce al personale succitato che sia in servizio all'11 settembre
2004 - ai soli effetti giuridici - anzianità di grado 1o gennaio
2001. Il comma 2 chiarisce che il personale di cui al comma 1 prende posto in
ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1o gennaio 2001 a
seguito di procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale
ordine di iscrizione in ruolo. Il comma 3 stabilisce che al personale in
oggetto, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento
della qualifica di «luogotenente», si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67. Tale
disposizione prevede che, dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai
requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo
58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri
requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui è attribuito
lo «scatto aggiuntivo», ai fini del conferimento della qualifica di
luogotenente, è richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo
aiutante di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado
compresa tra il 1o gennaio 1996 ed il giorno precedente l'entrata in
vigore del decreto «correttivo» (9 aprile 2001). Il comma 4 prevede che il
riallineamento stabilito dalla disposizione in esame spetta anche agli
appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza che,
successivamente all'11 settembre 2004, al venire meno delle cause impeditive -
analoghe a quelle citate in precedenza - di cui all'articolo 55, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni,
conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2
gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001. L'articolo in commento (così come quello
precedente) non reca una clausola di autorizzazione alla spesa. Secondo quanto
affermato dal Governo in sede di relazione, l'intervento ridetermina l'anzianità
ai soli fini giuridici e pertanto non comporta maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato; ciò vale - secondo il Governo - anche ai fini
dell'attribuzione della qualifica di luogotenente «essendo il numero delle
qualifiche, da conferire annualmente, stabilito in misura non superiore,
rispettivamente, a un ventiduesimo (articolo 38-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198) e ad un ventesimo (articolo 58-quater
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) dell'organico del grado di
maresciallo aiutante». Infine, rileva che l'articolo 5-quater,
introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga del mandato dei
componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza. La proroga è disposta fino al 15 maggio 2006 e riguarda gli
eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario.
In proposito, ricorda che una disposizione di proroga,
analoga a quella in commento, fu introdotta, lo scorso luglio, durante l'esame
presso il Senato del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione, con l'articolo 8-terdecies. In tale disposizione,
tuttavia, si precisava che la proroga era disposta fino all'entrata in vigore
della legge di riforma della rappresentanza militare, e comunque non oltre il 15
maggio 2006. La Camera dei deputati ha per altro successivamente soppresso tale
modifica del Senato. Per quanto concerne la riforma della rappresentanza
militare, segnala che sono attualmente all'esame della Commissione difesa della
Camera, in sede referente, le proposte di legge C. 932 Molinari, C. 1718
Ramponi, C. 1822 Lavagnini, C. 1958 Deiana, C. 2063 Ascierto, C. 2193 Minniti.
L'esame ha condotto all'elaborazione di un testo unificato in ordine al quale,
il 30 giugno 2004, la Commissione ha concluso la votazione degli emendamenti. Il
testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato quindi
trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei
prescritti pareri. Fa presente, peraltro, che la legge 2 marzo 2004, n. 62, ha
prorogato il mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare
eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei
consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e
sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO si riporta alla relazione
illustrativa del decreto-legge presentata al Senato e ricorda che il
provvedimento in esame è preordinato a porre rimedio ad una sperequazione
determinatasi per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 1-bis del
decreto-legge n. 136 del 2004, utilizzando a tal fine le occorrenti risorse
stanziate dalla legge finanziaria per il 2004.
Roberto LAVAGNINI, presidente, ricorda che a seguito delle
determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine
per la presentazione degli emendamenti è stato fissato nella giornata di martedì
19 ottobre alle ore 16. Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.