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I sei criteri per identificare e quantificare il danno all’immagine
della P.A.
(Corte dei Conti – Regione Sicilia
9 novembre 2006, n. 3227)
NOTE
Il danno all’immagine della p.a. può essere identificato e quantificato sulla base di specifici elementi, mentre la sua prescrizione (quinquennale) decorre dall’accertamento della colpevolezza del soggetto agente (pubblico dipendente).
Nel
caso di specie il danno all’immagine si fa derivare non dalla commissione di un
qualsiasi comportamento illecito, ma da un insieme di azioni ed omissioni
concretizzanti unitariamente una fattispecie di reato, in specifico, tra le più
aberranti delle quali possa macchiarsi un soggetto preposto alla tutela del
principio di legalità nell’ambito della struttura istituzionale dello Stato: il
concorso esterno in associazione mafiosa.
Così
la Corte dei conti ha condannato un dirigente del Centro interprovinciale
Criminalpol che aveva intrattenuto rapporti con l’associazione criminale “Cosa
Nostra” fornendo notizie riservate ed ostacolando operazioni finalizzate alla
cattura di pericolosi latitanti. Dopo la condanna penale a dieci anni di reclusione
il Collegio contabile ha ritenuto l’ex dirigente responsabile - data anche il
notevole impatto che l’evento delittuoso ha avuto sull’opinione pubblica
attraverso i mass media – anche per il danno all’immagine del Corpo di Polizia
di Stato, considerata dalla collettività rappresentativa dei valori della
legalità e dell’integrità morale.
In tema
di danno all'immagine la Corte di Cassazione ha ormai più volte affermato che,
se la persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti od
altre similari alterazioni, è tuttavia portatrice dei diritti immateriali della
personalità, ove compatibili con l'assenza della fisicità, e quindi dei diritti
all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione. In
linea con tale orientamento la Corte dei Conti ha più volte affermato la
possibilità che anche la persona giuridica pubblica, per effetto del
comportamento genericamente illegittimo o illecito tenuto da un amministratore
o da un pubblico dipendente, possa subire una tale tipologia di danno,
rientrante nella categoria del “danno esistenziale”, inteso come lesione di
interessi costituzionalmente garantiti inerenti la persona, sia fisica che
giuridica.
È
stato poi rilevato che è di tutta evidenza che il danno alla immagine debba
essere sempre provato, non potendo derivare automaticamente dal riconoscimento
della illiceità del comportamento cosicché ai fini risarcitori o riparatori la
potenzialità dannosa della condotta va saggiata nei singoli casi (Corte dei
conti Sez. giurisdiz. d'appello per la Regione Siciliana n. 61 del 9 marzo 2005).
Assumono
così rilievo in relazione all'an ed al quantum del danno all'immagine i
seguenti elementi:
1) l'attività dell'ente, organo, ufficio dell'autore del
danno;
2) la posizione funzionale dell'autore dell'illecito, che
assume maggior gravità in caso di posizione di vertice;
3) la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei
comportamenti illeciti;
4) la necessità o meno di interventi sostitutivi o
riparatori dell'attività illecitamente tenuta;
5) in ipotesi di tangenti, l'entità del denaro ricevuto;
6) la negativa impressione nell'opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell'ente.
SENTENZA
Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la
regione siciliana - 9 novembre 2006, n. 3227
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE SICILIANA
composta dai signori magistrati:
dott. Fabrizio TOPI: Presidente
dott. Pino ZINGALE: Consigliere relatore
dott. Guido PETRIGNI: Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 3227 / 2006
nel giudizio di responsabilità amministrativa
iscritto al n. 43122 del registro di segreteria promosso ad istanza del
Pubblico Ministero nei confronti di D. I., rappresentato e difeso dall’avv.
Luigi Napolitano ed elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio
dell’avv. Antonino Reina, piazza Giovanni Amendola n. 8.
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il
24 aprile 2006.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo
processuale.
Uditi alla pubblica udienza del 20 settembre 2006 il
relatore Consigliere Pino Zingale ed il Pubblico Ministero nella persona del
Vice Procuratore Generale Tommaso Brancato. Non rappresentato il convenuto.
FATTO
Con sentenza n. 2483/01 del 12 dicembre 2001, la
Sezione IV del Tribunale di Palermo condannava D. I. alla pena di anni dieci di
reclusione per il delitto di associazione di tipo mafioso.
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n.
1562/2003, emessa il 30 aprile 2003, confermava la pronuncia di condanna,
divenuta irrevocabile in data 26 maggio 2004 a seguito dell’ordinanza di
inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dal D.
A conclusione del procedimento penale è stato
definitivamente accertato che il D., nel periodo in cui aveva ricoperto il
ruolo di dirigente del Centro interprovinciale Criminalpol della Sicilia, aveva
posto in essere ripetute specifiche condotte di agevolazione dell’associazione
criminale “Cosa Nostra”, fornendo il proprio contributo, non occasionale, alle
finalità ed alle attività della predetta organizzazione criminale,
strumentalizzando così i delicatissimi incarichi istituzionali dal medesimo
rivestiti all’interno delle strutture investigative dello Stato preposte alla
lotta alla criminalità organizzata.
I fatti illeciti accertati in sede di giudizio
penale risultano commessi dal D. a decorrere dal periodo successivo al 1982
(pag. 76 Sentenza Corte di Appello n. 1562/2003).
I giudici di primo e secondo grado, nell’affermare
la responsabilità penale del D. per aver svolto il ruolo di concorrente esterno
nell’organizzazione mafiosa, hanno evidenziato l’atteggiamento di
collaborazione assunto dal medesimo nel tempo ed il forte legame del citato
dirigente della Polizia con il sodalizio criminoso “Cosa Nostra”.
Sotto il profilo probatorio, il giudizio di
colpevolezza del Giudice penale si fonda sulla valutazione di taluni
comportamenti assunti dal D. in occasione del compimento di operazioni di
polizia, nonché su numerose dichiarazioni rese da testimoni e da alcuni
collaboratori di giustizia.
Con invito a dedurre, notificato il 16 dicembre
2005, la Procura Regionale presso questa Corte contestava al D.il danno
arrecato all’immagine ed al prestigio del Corpo di Polizia di Stato,
quantificato, con il criterio equitativo ai sensi dell’art. 1226 c.c.,
nell’importo di € 150.000,00, tenuto conto, in primo luogo, della particolare
gravità della condotta collusiva imputata al D. e della pluralità degli episodi
criminosi commessi e, in secondo luogo, della specifica rilevanza del ruolo
istituzionale rivestito dal medesimo all’interno delle strutture investigative
dello Stato preposte al contrasto delle attività di criminalità organizzata.
Con atto pervenuto il 16 gennaio 2006, il D.
sosteneva l’infondatezza della contestazione di responsabilità e faceva
presente che, dopo la definizione del procedimento penale, erano emersi
elementi nuovi per la presentazione della richiesta di revisione del processo.
Deduceva, inoltre, la prescrizione dell’azione di
responsabilità amministrativo-contabile per il risarcimento del danno
all’immagine arrecato alla pubblica amministrazione, essendo trascorso oltre un
quinquennio dalla data del rinvio a giudizio.
Sosteneva, infine, l’insussistenza della prova
dell’effettiva erogazione da parte dell’Amministrazione di una spesa per il
ripristino dei beni immateriali lesi, nonché la mancata indicazione, da parte
della Procura regionale, di parametri ed elementi utili per la quantificazione
del danno arrecato.
Le argomentazioni difensive non sono state ritenute
sufficienti, da parte dell’Ufficio del P.M., a superare l’addebito di
responsabilità per danno erariale, ed in conseguenza di ciò è stato emesso atto
di citazione in giudizio.
Il P.M. ha preliminarmente osservato che il termine
iniziale per proporre l’azione di responsabilità amministrativa, nel caso in
esame, non decorrerebbe dal momento del rinvio a giudizio innanzi al Giudice
penale, bensì dalla data della conclusione del procedimento penale che, nella
fattispecie, è divenuto definitivo il 26 maggio 2004 a seguito dell’ordinanza
della Suprema Corte di Cassazione di inammissibilità del ricorso proposto dal
D.
Ricorda il P.M. come, con orientamento orami
consolidato, la giurisprudenza contabile (tra le numerose pronunce, Sezione
d’Appello per la Regione siciliana n. 61/A/2005, Sezione Giurisdizionale per la
Regione siciliana n. 1676/2005, n. 124/2003 e n. 1070/2004), abbia affermato
che il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del dipendente
pubblico si ponga quale elemento di fatto costitutivo della fattispecie di
danno erariale, necessario per l’esercizio dell’azione risarcitoria da parte
del Procuratore regionale. Infatti, il cosiddetto danno all’immagine, derivante
all’ente pubblico dalla condotta illecita dei pubblici funzionari, sarebbe
riconducibile alla nozione di danno erariale dato che vi sono i presupposti di
una valutazione patrimoniale del danno in questione.
In tale fattispecie, sempre secondo quanto affermato
dalla sopramenzionata giurisprudenza e fatto proprio dal P.M., gli elementi
necessari per potere esperire l’azione risarcitoria sarebbero molteplici e non
si limiterebbero al discredito subito dall’Amministrazione in conseguenza della
conoscenza da parte dell’opinione pubblica della notizia della commissione di
un reato da parte del pubblico funzionario, dato che il danno può porsi a
carico del dipendente solo se la notizia sia fondata ed il fatto accertato con
certezza.
In conclusione, ha ricordato il P.M. in base al
consolidato orientamento giurisprudenziale sopra rilevato, la Procura non
potrebbe iniziare l’azione risarcitoria fino a quando non venga accertata
definitivamente in sede penale la colpevolezza del dipendente della pubblica
amministrazione.
Ne conseguirebbe che l’eccezione di prescrizione,
già dedotta in sede istruttoria del P.M., sarebbe destituita di ogni fondamento,
atteso che alla data del deposito dell’atto di citazione non risultava
interamente decorso il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza
penale di condanna.
Per il resto, ha osservato il P.M. come la grave
condotta illecita contestata all’odierno convenuto risulterebbe provata dai
numerosi elementi probatori emersi nel corso della fase dibattimentale del
giudizio penale.
Infatti, è stato accertato che il D. ha intrattenuto
rapporti con “Cosa Nostra” in ragione delle pubbliche funzioni esercitate ed è
restato “a disposizione” dell’organizzazione fino a quando è stato in grado di
apportare il suo contributo mediante una strumentalizzazione delle sue funzioni
in favore del sodalizio mafioso (pag. 76 sentenza Corte d’Appello di Palermo n.
1562/2003).
Secondo quanto affermato dal medesimo Giudice
penale, l’odierno convenuto, fornendo agli appartenenti all’associazione
criminale notizie riservate riguardanti indagini ed operazioni di polizia da
svolgere nei confronti degli stessi, nonché ostacolando operazioni intraprese
da altri funzionari di polizia mirate alla cattura di latitanti, si è reso
partecipe della realizzazione, anche se solo parziale, del programma criminoso
dell’associazione.
Ha stigmatizzato il P.M. come i fatti contestati in
sede penale abbiano trovato fondamento su numerose dichiarazioni rese da
testimoni e da alcuni collaboratori di giustizia, nonché sull’attenta
valutazione, da parte del Collegio giudicante, di taluni specifici
comportamenti assunti dal D. in occasioni di importanti operazioni di polizia
dirette alla cattura di pericolosi latitanti.
In ogni caso, nella fattispecie, ha sottolineato il
P.M., come risulta definitivamente accertato con sentenza penale irrevocabile,
l’odierno convenuto ha svolto, in un arco temporale rilevante, un ruolo di
collaborazione con l’organizzazione mafiosa, ponendo in essere una condotta
contraria ai principi di rettitudine ed ai fondamentali doveri di correttezza e
fedeltà propri di ciascun appartenente al Corpo di Polizia di Stato: la sentenza
penale di condanna, passata in giudicato, infatti, farebbe stato nel presente
giudizio relativamente alla sussistenza della responsabilità del D.in ordine ai
fatti contestati in sede di procedimento penale, né risulterebbe in concreto
alcuna iniziativa da parte del D.in merito ad una pretesa revisione del
processo penale.
In conclusione, secondo il P.M., la condotta
gravemente illecita del convenuto – sanzionata in sede penale – avrebbe
arrecato un danno certo all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione,
economicamente valutabile (Cassazione sentenza n. 98 del 4/04/2000), danno
(secondo l’orientamento giurisprudenziale tracciato dalle Sezioni riunite della
Corte dei conti con la sentenza n. 10 QM del 23 aprile 2003) che dovrebbe
essere ricondotto nell’ambito del danno non patrimoniale, inteso come
danno-evento e non come danno- conseguenza. In altri termini, la lesione del
bene giuridico dell’immagine della pubblica amministrazione, tutelato
dall’ordinamento come qualsiasi altro valore della persona giuridica, si
concretizzerebbe nel momento in cui si realizza la condotta gravemente illecita
e la prova dell’esistenza del danno sarebbe, quindi, “in re ipsa” e non
necessiterebbe di ulteriore dimostrazione.
Peraltro, nel caso di specie, la notizia dei gravi
fatti commessi dal D. avrebbe trovato ampia diffusione sulla stampa, con
inevitabile conseguente ricaduta sulla immagine del Corpo di Polizia,
considerata dalla collettività dei cittadini rappresentativa dei valori della
legalità e dell’integrità morale.
L’entità del risarcimento è stata indicata, da parte
del P.M., con il criterio equitativo, previsto dall’art. 1226 c.c., in €
150.000,00, con riferimento al ruolo del responsabile nell’ambito
dell’organizzazione amministrativa (profilo soggettivo) ed alla reazione
causata dal comportamento lesivo (aspetto oggettivo), atteso che il D.
all’epoca dei fatti rivestiva il grado di dirigente del Centro interprovinciale
Criminalpol della Sicilia, ruolo di vertice dell’organizzazione della Polizia
di Stato, che gli consentiva l’acquisizione di notizie riservate circa
l’attività di indagine e di contrasto alle organizzazioni criminali operanti
nel territorio della Regione.
Oltre al risarcimento in favore del Ministero
dell’Interno del danno all’immagine sopra determinato, il P.M. ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Il convenuto si è costituito, rappresentato e difeso
dall’avv. Luigi Napolitano, con memoria depositata il 3 agosto 2006, il quale
ha confermato l’eccezione di prescrizione già proposta in sede istruttoria ed
ha ribadito la genericità dell’atto di citazione che non consentirebbe di
individuare, a suo dire, i fatti e le circostanze su cui si fonderebbe la
responsabilità del D., né gli effettivi parametri utilizzati per la
determinazione equitativa del danno.
Ha chiesto conclusivamente che l’azione del P.M.
fosse dichiarata prescritta o, in subordine, rigettata perché infondata; in
ulteriore subordine ha chiesto una cospicua riduzione dell’addebito.
Alla pubblica udienza del 20 settembre 2006, non
rappresentato il convenuto, il P.M. ha confermato le richieste di condanna.
DIRITTO
Preliminarmente
deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento
del danno all'immagine azionato dal P.M. con l'atto introduttivo del giudizio.
L'eccezione
nei termini descritti nella memoria difensiva è infondata.
Nel caso
di specie il danno all’immagine si fa derivare non dalla commissione di un
qualsiasi comportamento illecito, ma da un insieme di azioni ed omissioni
concretizzanti unitariamente una fattispecie di reato, in specifico, tra le più
aberranti delle quali possa macchiarsi un soggetto preposto alla tutela del
principio di legalità nell’ambito della struttura istituzionale dello Stato: il
concorso esterno in associazione mafiosa.
Sarebbe
alquanto strano che, in questi casi, il termine di prescrizione si facesse
decorrere, coincidendo la lesione all'immagine con la commissione di una
fattispecie di reato, con un momento antecedente all'accertamento definitivo
della colpevolezza penale (rimessa in via esclusiva all’A.G.O.) del presunto
responsabile, attesa la presunzione di non colpevolezza costituzionalmente
garantita: con il risultato che l'azione di responsabilità potrebbe essere
avviata per fatti poi accertati in sede penale come non sussistenti, con
l'ulteriore effetto che il convenuto, oltre ad avere subito un danno alla sua
personale immagine, per l'attribuzione di fatti di reato non commessi, si
troverebbe pure nella condizione di dovere affrontare un giudizio di
responsabilità amministrativa per una presunta lesione di un bene giuridico non
ancora accertata.
Pertanto,
nell'ipotesi di danno all'immagine subito dalla P.A. in conseguenza della
divulgazione sulla stampa di notizie di reato commesso da un dipendente, la
prescrizione del termine quinquennale non può essere anteriore al perfezionarsi
della fattispecie di danno, così intendendosi l'accertamento in sede penale
della colpevolezza del dipendente stesso (Corte dei Conti, Sez. Giur. App. Sicilia,
9 marzo 2005, n.161/2005, Corte dei Conti, sez. II, 9 ottobre 2003, n. 285/A;
Corte dei Conti Sicilia, 08/07/2003, n. 124; Corte dei Conti, sez. III, 16
ottobre 2001, n. 274/A).
Per ciò
che qui interessa il dies a quo della prescrizione va individuato nel giorno 26
maggio 2004, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale che ha
accertato il fatto illecito con tutti i conseguenti effetti, ed al momento
della notifica al convenuto dell'atto di citazione, avvenuta il giorno 16
maggio 2006, il termine di prescrizione era ben lungi dall’essere interamente
decorso.
Nel merito rileva il collegio che sussistano tutti
gli elementi per l’affermazione della responsabilità amministrativa del
convenuto.
Ai sensi
dell’art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le
restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel
processo penale.
L’art. 654
c.p.p. stabilisce, poi, che nei confronti dell'imputato, della parte civile e
del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel
processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio
civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o
a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli
stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti
accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e
purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione
soggettiva controversa.
In tale
senso la pronuncia irrevocabile di condanna resa nel giudizio penale a seguito
di dibattimento in ordine ai medesimi fatti oggetto del giudizio di
responsabilità amministrativa ha efficacia di giudicato in quest'ultimo
giudizio quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, venendo
così preclusa al giudice contabile ogni diversa assunzione che venga a
collidere con i presupposti logico-giuridici, espliciti o impliciti, le
risultanze e le affermazioni conclusionali della pronuncia penale in ordine ai
fatti vincolanti (Corte dei Conti Sicilia, sez. giurisdiz., 20/09/2001,
n.203/A).
Per
quanto afferisce al danno all'immagine, ipotizzato nell'atto di citazione,
reputa il Collegio, conseguentemente, che il comportamento in concreto
addebitato al convenuto sia stato idoneo, in relazione alla gravità dello
stesso, a ledere l'immagine della pubblica amministrazione di appartenenza
(Ministero dell'Interno).
In tema
di danno all'immagine la Corte di Cassazione ha ormai più volte affermato che,
se la persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti od
altre similari alterazioni, è tuttavia portatrice dei diritti immateriali della
personalità, ove compatibili con l'assenza della fisicità, e quindi dei diritti
all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione (Cass. civ.,
sez. I, 29/10/2002, n. 15233; Cass. civ. (Ord.), sez. un., 20/11/2003, n.
17674).
Nel solco
di tale orientamento la Corte dei Conti ha più volte affermato la possibilità
che anche la persona giuridica pubblica, per effetto del comportamento
genericamente illegittimo o illecito tenuto da un amministratore o da un
pubblico dipendente, possa subire una tale tipologia di danno, rientrante nella
categoria del c.d. “danno esistenziale”, inteso come lesione di interessi
costituzionalmente garantiti inerenti la persona, sia fisica che giuridica.
Al
riguardo si è osservato che il danno all'immagine deve essere individuato come
danno evento: da tale classificazione consegue che la prova della lesione è
"in re ipsa", essendo comunque necessaria la prova ulteriore
dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una
perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla
diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) nella quale
il risarcimento deve essere equitativamente commisurato (Corte dei Conti, 23
aprile 2003, n. 10).
Si è poi
rilevato che “è di tutta evidenza che il danno alla immagine debba essere
sempre provato, non potendo derivare automaticamente dal riconoscimento della
illiceità del comportamento cosicché ai fini risarcitori o riparatori la
potenzialità dannosa della condotta va saggiata nei singoli casi. Assumono
rilievo in relazione all'an ed al quantum del danno all'immagine i seguenti
elementi: l'attività dell'ente, organo, ufficio dell'autore del danno; la
posizione funzionale dell'autore dell'illecito, che assume maggior gravità in
caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione
dei comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o
riparatori dell'attività illecitamente tenuta; in ipotesi di tangenti, l'entità
del denaro ricevuto; la negativa impressione nell'opinione pubblica, tale da
suscitare sfiducia nei confronti dell'ente” (Corte dei conti Sez. Giurisdiz.
d'appello per la Regione Siciliana n. 61 del 18/1/2005, pubblicata il 9 marzo
2005).
Nella
fattispecie, la condotta del convenuto, per la gravità del reato commesso
(favoreggiamento nei confronti di appartenenti al sodalizio criminoso-mafioso)
ha certamente determinato, anche in considerazione del tipo di attività da lui
svolta e della posizione di vertice ricoperta, una minore credibilità e
prestigio per la P.A. ed una diminuzione di potenzialità della sua capacità
operativa, ingenerando altresì nei cittadini la convinzione di una distorta
organizzazione dei pubblici poteri.
E' ovvio
che la determinazione deve essere fatta in via equitativa, ex art. 1226 c.c., o
in base ai costi di ripristino del bene, sotto il profilo del danno emergente -
costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell'inefficienza e
inefficacia dell'organizzazione, ecc. - o del lucro cessante - sotto il profilo
dei vantaggi derivanti alla P.A. dell'adesione della generalità dei cittadini,
ma potrà fondarsi su prove anche presuntive od indiziarie.
Il
Collegio é chiamato, in definitiva, attraverso il suo equo apprezzamento, a
fornire una valutazione della riparazione del danno che non è e non potrà mai
essere un preciso equivalente alla lesione dell'interesse colpito, ma che si
configura - sul piano del giudizio equitativo di cui al citato art. 1226 c.c. -
come un “corrispettivo non soltanto di carattere riparatorio dell'immagine
lesa”, che tiene conto di tutte le circostanze del caso particolare, atte a
motivare adeguatamente il “quantum” individuato secondo equità.
In virtù
di tali considerazioni, ritiene, quindi, il Collegio di potere ampiamente
aderire alla quantificazione del danno operata dal P.M. nella misura di €
150.000,00.
Si
rileva, infatti, che la condotta criminale si è protratta dal 1982 e per tutta
la durata della permanenza in carica del D., fino al 1989.
Ben può
affermarsi che in quel periodo il D. ebbe, quindi, due datori di lavoro, lo
Stato, verso il quale risultò essere infedele, e la Mafia, ai cui fini piegò e
strumentalizzò la propria attività istituzionale di soggetto che, invece,
avrebbe dovuto perseguire e reprimere quel fenomeno di criminalità organizzata.
Le
retribuzioni percepite dal D. in quel periodo dallo Stato, ammontano di certo
(e ciò costituisce fatto notorio in relazione alla qualifica professionale da
lui posseduta) ad un importo ben maggiore di quello oggi richiesto dal P.M.
quale danno all’immagine, e ciò può costituire un sicuro parametro di
riferimento per la quantificazione del danno all’immagine.
L’utilità
degli stipendi ed accessori pagati al D. è stata, infatti, ampiamente sminuita
dallo sviamento della funzione da lui posta in essere e tale decremento di
utilità può essere assunto a base della valutazione equitativa richiesta dal
P.M.
Attesa la
natura dolosa del comportamento e la particolare odiosità di quest’ultimo in
relazione alle funzioni di prevenzione e repressione del fenomeno mafioso che
avrebbe, invece, dovuto svolgere il D., non ritiene il Collegio che sussistano
i presupposti per un qualunque esercizio del potere riduttivo.
La condanna deve essere, quindi, determinata, in via
equitativa, in € 150.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al
soddisfo.
La
condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara il convenuto D. I.
responsabile del fatto a lui ascritto e per l’effetto lo condanna al pagamento
in favore del Ministero dell’Interno della somma di € 150.000,00, comprensiva
di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della
pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
Condanna, altresì, il predetto convenuto al
pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio che si
liquidano in complessive € 166,60 ( euro centosessantasei/60).
Ordina che, ai sensi dell’art.24 del R.D. 12 agosto
1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria in
forma esecutiva all’ufficio del Pubblico Ministero, affinché quest’ultimo ne
curi l’inoltro alle Amministrazioni interessate per l’esecuzione in conformità
a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del
20 settembre 2006.
L’ESTENSORE: IL PRESIDENTE
F.to Pino Zingale:
F.to Fabrizio Topi
Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 9 novembre 2006
Il Funzionario di Cancelleria
F.to Dr.ssa Rita Casamichele
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