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Giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di rapporto di
lavoro dei volontari di truppa in ferma breve anche quando esso si realizza con
prestazioni disomogenee rispetto a quelle svolte normalmente per la P.A.
(Cassazione civile, Sez. Un.,
27 ottobre 2006, n. 23076)
NOTE
Il rapporto di lavoro dei volontari di truppa in ferma
breve (ex artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 196 del 1995) applicabile “ratione
temporis”, caratterizzato dal requisito della volontarietà o spontaneità,
rientra nel novero dei rapporti del “personale militare” che, sulla base dell’art.
63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, restano devoluti alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, ivi comprese le questioni attinenti a diritti
patrimoniali connessi. Per la Suprema Corte la giurisdizione amministrativa va
affermata anche quando la distribuzione temporale delle prestazioni eseguite
alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nella specie, Ministero della
difesa), con la quale già si intrattenga un rapporto lavorativo, si realizza
mediante ulteriori prestazioni disomogenee rispetto a quelle svolte normalmente
(nella specie, per attività fornita a favore della s.p.a. Ferrovie dello
Stato), rappresentando, dette prestazioni, unicamente una particolare modalità
di esecuzione del rapporto lavorativo.
SENTENZA
Clicca sul link per il testo completo della sentenza
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23076.pdf
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