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Il termine di
conclusione del procedimento disciplinare
è perentorio
anche per la Polizia di Stato
(Consiglio di
Stato, sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 537)
NOTE
La previsione contenuta nell'art. 9 della l. 7 febbraio 1990, n. 19 - la quale fissa il termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna penale per l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti nonché il successivo termine di novanta giorni per la sua conclusione - ha portata estensiva in tutto il settore del pubblico impiego e, quindi, è applicabile anche al personale della Polizia di Stato, in luogo della normativa speciale contenuta nel D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
È principio altresì consolidato che il termine di
conclusione del procedimento disciplinare ha natura perentoria, tranne il caso
(che non ricorre nella fattispecie) che detto procedimento consegua ad una
sentenza penale di condanna pronunciata su accordo delle parti (c.d.
patteggiamento) (Cons. Stato, Ad. plen., 25 gennaio 2000, n. 4 e 26 giugno
2000, n. 15).
SENTENZA
CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 12 febbraio 2007, n. 537 -
FATTO E DIRITTO
1. In data 6 novembre 1993, il sig. G. T.,
Sovrintendente della Polizia di Stato, veniva sospeso cautelativamente dal
servizio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
(che regola le ipotesi di sospensione obbligatoria del personale di pubblica
sicurezza), a seguito del fermo disposto nei suoi confronti dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli quale indiziato di reato, per aver,
abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, costretto un privato a consegnargli somme di danaro
ed oggetti di valore, aiutando lo stesso ad assicurarsi il profitto di delitti,
sottraendo ed occultando foto, così impedendone l'acquisizione agli atti
dell'indagine in corso.
Lo stato di sospensione cautelare veniva confermato,
alla luce della gravità del reato ascrittogli, all'esito della condanna di
primo grado, resa l'8 gennaio 1994 dal Tribunale di Napoli, che lo aveva
riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 368 e 61, n. 9, c.p.
(favoreggiamento personale) e condannato ad anni uno e mesi sette di
reclusione, nonché alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni
uno e mesi sei.
1.1. Sopravvenuta, con pronuncia della Corte
d'Appello n. 51377 del 4 giugno 1996, passata in giudicato il 20 luglio 1996,
la conferma della sentenza di primo grado, seguiva, in data 2 dicembre 1996, il
provvedimento di sospensione - ancora obbligatoria - dall'impiego ex art. 1,
punto 1, lett. c), e 4-septies della l. 18 gennaio 1992, n. 16.
1.2. In data 10 dicembre 1996, il Questore di Napoli
dava inizio al procedimento disciplinare, con la nomina del funzionario
istruttore.
Seguivano: in data 24 dicembre 1996, la
contestazione degli addebiti; in data 14 gennaio 1997, la presentazione delle
giustificazioni da parte del T.; in data 15 marzo 1997, la chiusura della fase
istruttoria; in data 15 giugno 1997, il deferimento alla Commissione di
disciplina; in data 1 dicembre 1997, la conclusione del procedimento innanzi
alla Commissione, con la proposta della sanzione della destituzione.
1.3. Il Capo della Polizia, con decreto del 26
febbraio 1998, annullava gli atti del procedimento disciplinare a partire dalla
contestazione degli addebiti.
1.4. Nelle more, il T. aveva chiesto, con istanza
del 17 dicembre 1997, di essere riammesso in servizio, ricevendone in risposta
la nota del 17 marzo 1998, con la quale gli si comunicava che la sua posizione
poteva essere esaminata solo a seguito della conclusione del procedimento
disciplinare pendente.
2. Con quattro ricorsi notificati, rispettivamente,
l'11 aprile 1998, il 28 aprile 1998, il 2 novembre 1998 e il 24 novembre 1998,
l'interessato impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sia la nota del Ministero dell'interno del 17 marzo 1998 di diniego
di riammissione in servizio nelle more del procedimento disciplinare pendente a
suo carico; sia il decreto del Ministero dell'interno del 26 febbraio 1998, che
aveva disposto la rinnovazione degli atti del procedimento disciplinare a
partire dalla contestazione degli addebiti; sia, infine, il decreto del
Ministero dell'interno in data 13 ottobre 1998, di sospensione dal servizio per
gravi motivi disciplinari ex art. 92 del d.P.R. n. 3/1957.
3. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe:
- ha dichiarato inammissibile il ricorso rivolto
contro il diniego di riammissione in servizio;
- ha accolto il ricorso contro il decreto di
rinnovazione degli atti del procedimento disciplinare, per essersi quest'ultimo
concluso oltre il termine perentorio di 270 giorni dalla data (8 novembre 1996)
di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, della sentenza irrevocabile di
condanna a carico del T.;
- ha, conseguentemente, accolto i due ricorsi
proposti contro il provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 92 del
d.P.R. n. 3/1957, essendo quest'ultimo sorretto dall'erroneo presupposto della
perdurante pendenza del procedimento disciplinare, ormai estinto.
4. Avverso detta decisione ha proposto appello il
Ministero dell'Interno, invocando la peculiarità della normativa di settore,
nella cui applicazione, attesa la molteplicità degli adempimenti e l'intervento
di figure istituzionali di alto profilo, non sarebbe possibile rispettare i
ristretti termini di 90 giorni per la conclusione del procedimento, stabiliti
dall'art. 9 della l. 7 febbraio 1990, n. 19.
Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto
del gravame.
5. Il giudizio, dichiarato interrotto con ordinanza
di questa Sezione n. 1513 del 30 settembre 2005, a seguito del decesso del
difensore del T., è stato riassunto da quest'ultimo con atto notificato il 31
marzo 2006.
6. L'appello è privo di fondamento.
7. E' giurisprudenza consolidata di questo Consiglio
di Stato, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che la
norma contenuta nell'art. 9 della l. 7 febbraio 1990, n. 19 - la quale fissa il
termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha
avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna penale per l'avvio del
procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti nonché il successivo
termine di novanta giorni per la sua conclusione - ha portata estensiva in
tutto il settore del pubblico impiego ed è, quindi, applicabile anche al
personale della Polizia di Stato, in luogo della normativa speciale contenuta
nel d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (cfr., per tutte, Cons. St., IV Sez., n.
1933 dell'11 aprile 2003).
Ed è principio altrettanto consolidato che il
termine di conclusione del procedimento disciplinare ha natura perentoria,
tranne il caso (che non ricorre nella fattispecie) che detto procedimento
consegua ad una sentenza penale di condanna pronunciata su accordo delle parti
(c.d. patteggiamento) (Cons. St., Ad. Pl., n. 4 del 25 gennaio 2000 e n. 15 del
26 giugno 2000).
8. Ciò premesso, non trovano evidentemente spazio le
argomentazioni svolte dall'appellante a giustificazione del superamento del
termine complessivo di 270 giorni per la conclusione del procedimento
disciplinare a carico del T., con la comminazione della sanzione della
destituzione, tenuto conto, da un lato, che la stessa Corte costituzionale, con
sentenza 28 maggio 1999, n. 197, ha osservato che, in presenza di una sentenza
irrevocabile di condanna, il giudizio disciplinare consiste solo nel
"riesame delle risultanze processuali e dei fatti come risultano accertati
dalla sentenza" (sicché l'Amministrazione, che non è tenuta a compiere
autonomi accertamenti istruttori, può portare a termine il procedimento senza
inconvenienti, ben potendo essere congruamente ridotti i termini previsti dalla
disciplina ordinaria per il compimento degli adempimenti intermedi, fatta
eccezione per quelli posti a garanzia del contraddittorio); dall'altro, che il
termine di novanta giorni, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St.,
Ad. Pl., n. 4/2000, cit.), decorre dalla scadenza virtuale del primo termine di
centottanta giorni, per cui l'Amministrazione dispone, in realtà, di 270 giorni
dalla data di conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna per portare a
termine il procedimento in questione.
9. Alla luce delle considerazioni svolte, non
essendo stata mossa alcuna ulteriore censura, da parte dell'appellante, contro
gli altri capi della sentenza impugnata, il gravame deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio possono essere
equamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come
specificato in motivazione, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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