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Illegittimo il provvedimento
disciplinare irrogato
senza il rispetto del
termine di difesa
(Consiglio di Stato, Sezione
VI, 13 marzo 2007, n. 1232)
NOTE
È da ritenersi illegittimo il provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato senza il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni fra l'acquisita conoscenza da parte dell'inquisito della sua convocazione davanti al Consiglio di disciplina e la data fissata per quest'ultima.
SENTENZA
Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 marzo 2007, n.
1232
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto in data 2 novembre 2001 il Capo della
Polizia irrogava nei confronti dell'Ispettore della Polizia di Stato V.G. la
sanzione disciplinare della destituzione dal servizio per la fattispecie
prevista dall'art. 7, n. 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in relazione a
comportamento in servizio ritenuto atto ad evidenziare mancanza del senso
dell'onore e del senso morale, da considerarsi doti basilari ed imprescindibili
per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato.
Avverso detto provvedimento il V. insorgeva avanti
al T.A.R. Liguria deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di
potere in diversi profili.
Il T.A.R. adito con la sentenza di estremi indicati
in epigrafe accoglieva il ricorso riscontrando, in particolare, plurime
violazione delle regole che presiedono la svolgimento dell'azione disciplinare
che possono così riassumersi:
- la fase istruttoria non si è conclusa nel termine
di sessanta giorni previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 737/1981 e non risulta,
inoltre, motivata la proroga di 15 giorni per il suo completamento;
- in violazione di quanto stabilito dal menzionato
art. 19 il Consiglio di Disciplina non è stato convocato entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della relazione finale;
- sono stati violati i diritti di difesa
dell'inquisito avanti alla Commissione di Disciplina essendo pervenuta la
convocazione solo sei giorni prima della data fissata per l'audizione;
- è stato altresì violato il termine generale di 90
giorni stabilito dall'art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 che deve intercorrere fra i
singoli atti in cui si articola il procedimento disciplinare.
Avverso detta decisione ha proposto appello il
Ministero dell'Interno ed ha contraddetto alla conclusioni del giudice di primo
cure concludendo per l'annullamento della decisione impugnata.
Il sig. V., costituitosi in giudizio, si è opposto
in memoria ai motivi di appello ed a chiesto al conferma della sentenza del
T.A.R.
All'udienza del 23 gennaio 2007 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
2. L'appello è infondato.
Nell'arco dei motivi con i quali il V. ha censurato
l'inosservanza, sotto plurimi, profili delle regole poste a garanzia
dell'inquisito da osservarsi in sede del procedimento disciplinare nei
confronti degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, vizia con
carattere assorbente la misura sanzionatoria irrogata la dedotta violazione
dell'art. 20, comma secondo, del d.P.R. n. 737/1981.
La disposizione da ultimo citata, con riguardo ai
procedimenti di fronte al Consiglio Centrale o Provinciale di disciplina,
stabilisce che, terminata la prima riunione, il segretario del collegio dà
"notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al Consiglio di
Disciplina nel giorno e nell'ora fissati, avvertendo che ha facoltà di prendere
visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di
farsi assistere da un difensore".
La disposizione su riportata prevede un termine
dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l'acquisita conoscenza della
convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di
Disciplina.
Come posto in rilievo dalla giurisprudenza in fattispecie
analoghe (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 793 del 28 maggio 1997) si tratta di
termine posto a garanzia dei diritti di difesa dell'inquisito. Quest'ultimo
deve disporre di un lasso temporale congruo e non comprimibile per potere
approntare la difesa finale sulla base di tutte le risultanze dell'inchiesta
che, con l'avviso di convocazione, sono contestualmente rese disponibili per la
cognizione dell'interessato.
Dagli atti esibiti risulta che il V. ha conosciuto
con carattere di effettività il 10 agosto 2001 la convocazione avanti al
consiglio di disciplina fissata per la data del 17 agosto 2001 (doc. n. 19 del
deposito del Ministero istante). Non ha potuto quindi fruire dello spazio
temporale di dieci giorni per le difese finali, circostanza fatta rilevare
avanti al Consiglio di Disciplina che però non si è pronunziato sul punto, né
ha ritenuto di disporre la rimessione in termini dell'incolpato.
L'Amministrazione oppone di aver dato avviso al V.
della convocazione a mezzo di telegramma (che peraltro non è lo strumento di
comunicazione a mezzo notifica previsto dall'art. 20 del d.P.R. n. 731/1981) e
con notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; tuttavia nessun elemento
documentale è stato esibito a sostegno di detti adempimenti, né ad essi è fatto
riferimento nel verbale del Consiglio di Disciplina del 17 agosto 2001 onde
disattendere l'eccezione sollevata dall'appellato sulla mancata osservanza del
termine di cui al richiamato art. 20, secondo comma.
La violazione della regola procedimentale, posta a
garanzia dei diritti di difesa dell'incolpato in contraddittorio con
l'Amministrazione, determina quindi l'illegittimità del provvedimento finale di
irrogazione della sanzione disciplinare.
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di appello.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra
le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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