| Torna in dietro |
Condotte con
finalità di terrorismo compiute in conflitti armati contro soggetti non impegnati
nelle ostilità
(Cassazione
penale, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 1072)
NOTE
Attraverso la formulazione aperta
della nuova norma di cui all’articolo 270-sexies c.p., che rinvia, quanto alla
definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo,
agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, si è introdotto un
«meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l’armonizzazione degli ordinamenti
degli Stati» facenti parte della comunità internazionale in vista di una
«comune azione di repressione» del fenomeno del terrorismo transnazionale.
Pertanto, dovendo la nuova norma codicistica essere coordinata con la
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo,
fatta a New York l’8 dicembre 1999 e ratificata dall’Italia con la l. 14
gennaio 2003 n. 7, la finalità di terrorismo è configurabile anche quando le
condotte siano compiute in conflitti armati – qualificati tali dal diritto
internazionale anche se riguardanti guerre civili interne – e siano rivolte,
oltre che contro i civili, contro persone non impegnate nelle ostilità, con
esclusione soltanto delle azioni dirette contro i combattenti, che restano
invece soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario.
Conseguentemente, con riferimento alla questione di diritto sottopostale, la
Corte ha stabilito che possono qualificarsi come atto terroristico anche quelle
azioni dirette contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete
situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze
in danno alla vita e dell’incolumità fisica della popolazione civile,
contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico.
SENTENZA
Clicca sul link per il testo completo della sentenza
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1072.pdf
| Torna in dietro |