| Torna in dietro |
Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215
Si riporta il testo del D.Lgs. n. 215 del 2001,
inerente la trasformazione dello strumento militare in professionale, così come
modificato dal D.Lgs. n. 275 del 2006. In particolare l’intervento riformatore
si è concentrato su: Costituzione della commissione di avanzamento per i
volontari; Autorità che sovrintende alla leva; Cancellazione della nota di
renitenza; Gestione e consultazione delle liste di leva; Attività connesse con
la sospensione della leva obbligatoria; Ricorsi avverso le decisioni in materia
di leva; Annullamento dei provvedimenti in materia di leva; Obblighi di
iscrizione nelle liste di leva; Volontari in ferma prefissata; Volontari in
ferma prefissata in servizio; Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni
festivi; Proscioglimento dalla ferma; Norme in materia di personale ammesso
alla ferma breve a seguito di ricorsi; Ufficiali in ferma prefissata.
D.Lgs. 8
maggio 2001, n. 215 (suppl. ord. G.U. 11 giugno 2001, n. 133). Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L.
14 novembre 2000, n. 331.
Capo I
Generalità
1. Àmbito di applicazione. 1. Le disposizioni del presente decreto
legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare
in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio
obbligatorio di leva dell’Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e
dell’Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa
nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa.
Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo
delle capitanerie di porto ove non espressamente previsto.
2. Nell’àmbito della trasformazione, viene
disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei
contingenti massimi del personale militare dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica appartenenti alle categorie:
a) dei ruoli degli ufficiali
del servizio permanente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) dei ruoli dei sottufficiali
in servizio permanente di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in
servizio permanente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in
ferma breve di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni.
Capo II
Disciplina
degli organici nel periodo transitorio
2. Organico complessivo delle Forze armate. 1. L’entità complessiva
delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica è fissata a 190.000 unità a decorrere dalla data del 1°
gennaio 2007.
2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni
organiche per ciascuna delle categoria di personale indicate all’articolo 1,
comma 2, sono riportate nella tabella «A» allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a
190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio
coerente con l’evoluzione degli oneri indicata nella tabella «A» allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata
nella tabella «A» di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni
organiche del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, a
decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
3. Ufficiali. 1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici
dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica,
incluso il Corpo delle capitanerie di porto. continua ad essere disciplinato
con le modalità definite dall’articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei
ruoli degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica sono
determinate annualmente con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3.
4. Sottufficiali. 1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche
dei ruoli dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica sono
indicate nella tabella «B» allegata al presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione
degli organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per
l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica nella tabella «A» allegata al presente
decreto, a decorrere dall’anno 2003, le dotazioni organiche del personale di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera b),
sono determinate annualmente con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3.
5. Volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve. 1.
Nell’àmbito del progressivo incremento dei volontari di truppa in servizio
permanente, è autorizzata, per il biennio 2001-2002, l’immissione in servizio
permanente di non più di 10.450 unità, comprensive dei 2.531 volontari di cui
all’articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento
della dotazione organica fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196. Il personale in servizio non può comunque eccedere le
seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840
unità; Marina 2.797 unità; Aeronautica 1.658 unità;
b) anno 2002: Esercito 23.438
unità; Marina 3.183 unità; Aeronautica 1.750 unità.
2. Per il biennio 2001-2002 i contingenti dei
volontari di truppa in ferma breve e in rafferma in servizio non possono
eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223
unità; Marina 5.272 unità; Aeronautica 2.033 unità;
b) anno 2002: Esercito 24.066
unità; Marina 5.318 unità; Aeronautica 2.075 unità.
3. Al fine di realizzare con gradualità il
raggiungimento degli organici da conseguire al 1° gennaio 2021, nella misura
indicata nella tabella «A» allegata al presente decreto a decorrere dall’anno
2003, le dotazioni organiche del personale di cui all’articolo 1, comma 2,
lettere c) e d), sono determinate annualmente con il decreto di cui all’articolo
2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel ruolo dei
volontari in servizio permanente possono essere devolute in aumento ai limiti
massimi dei volontari in ferma breve, in rafferma o in ferma prefissata.
5-bis. Costituzione
della commissione di avanzamento per i volontari. 1. Ai fini della
valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in
servizio permanente, può essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza
armata, distinta da quella di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e successive modificazioni.
2. La Commissione di cui al comma 1 è istituita con
decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il
termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine
di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività
svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della Commissione e
della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del
decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti della
Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
6. Gestione delle eccedenze. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino
al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici
stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della
difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e
dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne
facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere
esercitato entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di
ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e
comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n.
331.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è
equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di
età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto
spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo
stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di
età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di
stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o
della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra
amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi
del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da
parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno
validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il
personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro
il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata
accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni
successivi.
5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di
personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2,
viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente
più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in
grado1.
1 Articolo così sostituito dall’art. 12-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115,
convertito in L. 17 agosto 2005, n. 168.
Capo III
Sospensione
del servizio di leva
7. Sospensione del servizio di leva. 1. Le chiamate per lo svolgimento
del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31
dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di
ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del
servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti1.
2. Dall’anno 2002 il contingente di militari di
truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva è annualmente
ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l’Esercito, la Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l’Aeronautica. Per il Corpo
delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera f), della legge 14 novembre
2000, n. 331, il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
1 Comma così sostituito dall’art. 1, L. 23 agosto
2004, n. 226.
8. Modalità per la chiamata alle armi. 1. Con decreto del Ministro
della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è disciplinata la gestione unitaria dei giovani disponibili a
prestare in armi il servizio di leva, mediante la definizione delle priorità
per l’assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto disposto
dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. Tale decreto
tiene conto, per l’assegnazione dei Giovani al Corpo equipaggi militari
marittimi della Marina, dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, così come sostituito
dall’articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro
della difesa dispone, altresì, affinché sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100 chilometri dal
luogo di residenza e il personale che risponde per indice di idoneità
somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di
incarico di ciascuna Forza armata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di
residenza dei militari di leva che non possono essere impiegati entro i 100
chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della dislocazione delle
unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, il rimborso degli
oneri connessi alle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia,
autolinee e piroscafi, nel limite del costo del biglietto a tariffa d’uso,
escluso l’eventuale supplemento per il vino e per la classe di diritto stabilita
dall’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è a carico
dell’Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai volontari in
ferma annuale di cui all’articolo 16.
4. Il Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti
locali interessati, assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi
di trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di truppa in ferma
annuale di ciascuna Forza armata.
9. Ritardi per motivi di studio degli studenti universitari. 1. […]1.
2. […]2.
1 Modifica il comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 30 dicembre
1997, n. 504.
2 Aggiunge il comma 2-bis all’art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.
10. Dispensa dalla ferma di leva. 1. […]1.
2. […]2.
3. […]3.
1 Sostituisce la lett. b) del comma 3 dell’art. 7, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.
2 Aggiunge le lett. d-bis) e d-ter) al comma
3 dell’art. 7, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.
3 Modifica la lett. f) del comma 1 dell’art. 7, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.
11. Contingenti ausiliari. 1. Il Ministro della difesa,. di concerto
con i Ministri dell’interno, della giustizia e delle finanze, fatte salve le
esigenze dell’Esercito, della Marina, ivi comprese quelle del Corpo delle
capitanerie di porto, e dell’Aeronautica, stabilisce, a decorrere dal 1°
gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, i contingenti autorizzati a
prestare servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di stato,
nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i volontari di cui all’articolo
10, comma 6, della legge 10 agosto 2000, n. 246, tenendo conto della
progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
11-bis. Sospensione
delle attività dei consigli di leva. 1. La data dell’ultima chiamata alla
leva e la data di sospensione delle attività dei consigli di leva sono
stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalità di attuazione della sospensione delle
attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della
Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione,
mobilitazione civile e corpi ausiliari.
1 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 31 luglio
2003, n. 236.
11-ter. Formazione
delle liste di leva. 1. Ai fini del ripristino del reclutamento
obbligatorio nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n.
331, i comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le
attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva anche
successivamente alla formazione delle liste della classe 19851.
1 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 31 luglio
2003, n. 236.
11-quater. Autorità che sovrintende alla leva. 1. Il Ministro della difesa,
avvalendosi della Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti:
a) la riattivazione del
servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f), della legge 14 novembre 2000, n.
331;
b) le residue attività
amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23
agosto 2004, n. 226.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma
1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle
strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata.
3. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al
comma 1, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di
coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi
militari Esercito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e
successive modificazioni, ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato
maggiore dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli
enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
11-quinquies. Cancellazione della nota di renitenza. 1. I renitenti appartenenti
alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso i comandi militari
dell'Esercito ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori
dell'Esercito e della Marina, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza,
fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
11-sexies. Gestione e consultazione delle liste di leva. 1. Presso i comuni le
liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione
della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le modalità di tenuta delle liste di cui al comma
1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di
concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
11-septies. Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria. 1.
Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti
alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente
competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati
dagli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, su istanza
degli interessati:
a) definiscono le posizioni
rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio
militare incondizionato;
b) pronunciano la revoca delle
riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno
determinate;
c) provvedono alla
cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
d) definiscono i procedimenti
pendenti connessi con la cittadinanza;
e) provvedono alla
compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli
matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonchè ai dispensati a
seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
2. All'estero le residue attività in materia di leva
sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
11-octies. Ricorsi
avverso le decisioni in materia di leva. 1. Avverso le decisioni adottate
in materia di leva è ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al
capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
alla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre
2005, n. 2161.
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
11-novies. Annullamento dei provvedimenti in materia di leva. 1. Le decisioni
di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad annullamento d'ufficio ai
sensi dell'articolo 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate
le cause, sono revocabili ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, a seguito di richiesta presentata dall'interessato entro il
quarantacinquesimo anno di età.
3. Le decisioni di riforma pronunciate per
corruzione o per i reati di procurata e simulata infermità, di cui all'articolo
134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette
ad annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono
adottati dalla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
6 ottobre 2005, n. 2161.
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
11-decies. Obblighi
di iscrizione nelle liste di leva. 1. Le informazioni sugli obblighi di
iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, possono essere diffuse dalle
amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso
altri idonei mezzi di divulgazione1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
Capo IV
Volontari di
truppa
12. Volontari in ferma prefissata. 1. Ai fini del presente decreto, per
volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono
i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in
rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale,
previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004,
n. 226.
2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati,
per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.
L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel
relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare
e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.
3. Le categorie, le specialità, le specializzazioni,
nonché gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati
dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento al
grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui
agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che
comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai
compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli
incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso
ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal
comandante di corpo. Il grado è conferito dal comandante di corpo. Per la
partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna
indennità o compenso nè rimborso spese.
5. Lo stato di volontario in ferma prefissata è
costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di
appartenenza e al grado posseduto.
6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma
prefissata sono le seguenti:
a) servizio;
b) congedo illimitato;
c) congedo assoluto.
7. Per quanto non diversamente disposto dal presente
decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di
truppa in servizio permanente.
7-bis. I
bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un
anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o
assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio
decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1°
dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1948, n. 989, nonchè dei figli di militari deceduti in servizio, nel
limite massimo del 10% dei posti disponibili1 2.
1 Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 3 ottobre 2006,
n. 275.
2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 197.
12-bis. Volontari
in ferma prefissata in servizio. 1. I volontari in ferma prefissata in
servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio effettivo;
b) sospensione precauzionale
dal servizio.
2. I volontari in ferma prefissata in servizio
debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneità
fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto
dall'articolo 13. L'accertamento è effettuato con le modalità stabilite da
ciascuna Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata in servizio non
possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè
comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con
l'adempimento dei propri doveri.
4. Al verificarsi di una delle cause di
incompatibilità di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata è
diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla
diffida, se l'incompatibilità persiste, il militare è prosciolto dalla ferma.
L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale
esercizio dell'azione disciplinare.
5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo
di alloggiare nella località sede di servizio. In relazione alla situazione
abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio,
può autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in
località diversa dalla sede di servizio.
6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno
l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo
autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle
infrastrutture militari.
6-bis.
Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo può autorizzare il
personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o
convivente avente domicilio nella località sede di servizio, ovvero in località
viciniore, a pernottare presso il citato domicilio1.
7. La fruizione della mensa e degli alloggi
collettivi di servizio è a titolo gratuito.
8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati
in servizio isolato, si trovano nell'impossibilità, attestata dall'autorità che
dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono
rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo,
nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di
truppa in servizio permanente2.
1 Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 3 ottobre 2006,
n. 275.
2 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
12-ter. Impiego,
libera uscita, permessi speciali, giorni festivi. 1. I volontari in ferma
prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di
appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito
delle unità dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di
porto, e dell'Aeronautica, nonchè negli enti interforze, sia sul territorio
nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della
professionalità acquisita. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma
prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o
di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata
quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività
operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di
personale.
2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati
secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti,
prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di
servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono
impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in
servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio
dei reparti.
4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento
delle attività di carattere personale, ancorchè disciplinati dall'orario di
servizio, non sono computati nell'attività di lavoro giornaliera effettivamente
svolta.
5. I servizi di guardia presidiari e di caserma,
anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se
effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di
servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennità,
danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla
durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività ovvero della
giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto
dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate
relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine
destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'articolo 9,
commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le
modalità dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo
previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può
essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano
richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di
servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma.
I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello
nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o
di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.
Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da
recuperare secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto,
possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno1.
8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano
gli alloggiamenti di reparto o di unità navale fruiscono della libera uscita
secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza
armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione
all'albo del reparto.
9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano
richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti
disciplinari in corso, possono essere concessi:
a) permessi per
l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;
b) permessi speciali notturni;
c) permessi speciali per
trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali,
con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della
settimana o precedente la festività.
10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e
gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonchè la
ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno
feriale2.
1 Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
2 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
12-quater. Licenza ordinaria. 1. I volontari in ferma prefissata in servizio
hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria,
durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non
sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la
seguente:
a) se l'orario settimanale di
servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:
1) ventotto giorni lavorativi,
per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2) trenta giorni lavorativi,
per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
3) trentadue giorni
lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;
b) se l'orario settimanale di
servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni:
1) ventiquattro giorni
lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma
annuale;
2) ventisei giorni lavorativi,
per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
3) ventotto giorni lavorativi,
per i volontari in rafferma biennale.
2. Se l'orario settimanale di servizio è distribuito
su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1,
lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2)
e 3) delle stesse lettere a) e b)
del comma 1 è, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni
per ogni giorno del periodo in più o in meno.
3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1
e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in
proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese
superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti
casi:
a) nei riguardi dei volontari
ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226;
b) nei riguardi dei volontari
in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo
anno della ferma non coincidono con l'anno solare;
c) nei riguardi dei volontari
prosciolti dalla ferma.
5. L'assenza per infermità, anche se protratta per
l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.
6. La licenza ordinaria è frazionabile in più
periodi, anche di durata pari a un giorno.
7. Se la licenza ordinaria non è goduta entro il 31
dicembre dell'anno in cui è maturata a causa di imprescindibili esigenze di
impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere
fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta,
entro il mese di giugno dell'anno successivo.
8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile
e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la
mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:
a) imprescindibili esigenze di
impiego documentate;
b) proscioglimento dalla ferma
nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c), d) e f);
c) decesso.
9. La licenza ordinaria è interrotta nei casi di
ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni,
tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione
non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il
provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
10. La revoca della licenza ordinaria per
imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base
della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e
soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non
altrimenti recuperabili.
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per
imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese
anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del
trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonchè il rimborso
delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno
nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di
cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro
giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare
maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero
l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.
13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano
corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli
ordinamenti di Forza armata.
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio
all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi
i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi
internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo
internazionale accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel
corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei
limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo1
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
12-quinquies. Licenza straordinaria. 1. La licenza straordinaria è disciplinata secondo
le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.
2. La licenza straordinaria di convalescenza non è
compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il
periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti
misure massime:
a) fino a quattro mesi per i
volontari in ferma prefissata di un anno;
b) fino a quattro mesi per i
volontari in rafferma annuale;
c) fino a diciotto mesi per i
volontari in ferma prefissata quadriennale;
d) fino a dodici mesi per i
volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
e) fino a dieci giorni per
ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al
prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226.
3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di
temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti
da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza
da causa di servizio.
4. La licenza straordinaria di convalescenza non può
comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di
servizio prestato.
5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di
convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
6. Durante la licenza straordinaria di
convalescenza:
a) se l'infermità dipende da
causa di servizio, è dovuto il trattamento economico del pari grado in attività
di servizio;
b) se l'infermità non dipende
da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura:
1) ai volontari in ferma
prefissata di un anno la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi,
in misura ridotta alla metà per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese
la paga non è più dovuta;
2) ai volontari in ferma
prefissata quadriennale la paga è dovuta in misura intera per i primi sei mesi,
in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo
mese la paga non è più dovuta.
7. Agli effetti previdenziali la licenza
straordinaria di convalescenza è computata per intero.
8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta
anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la
donazione di midollo osseo.
9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra
ovvero nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni
militari all'estero non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza
straordinaria.
10. I volontari in ferma prefissata possono fruire
dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
11. La licenza straordinaria per gravi motivi
concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un
contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso
delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
12-sexies. Elevazione e aggiornamento culturale. 1. In aggiunta ai normali
periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione
post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o
parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari
complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi,
fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano
l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai
periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze
prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima
dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea
documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto
il beneficio, il beneficio stesso è revocato e il periodo fruito è detratto
dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale
raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5
della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste
dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del congedo per la
formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel
tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non
è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e
della determinazione della posizione previdenziale1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
12-septies. Tutela e sostegno della maternità e paternità. 1. Ai volontari in
ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità.
2. Il personale femminile in ferma prefissata in
stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con
tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di
presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante
lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità.
Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto
per le licenze straordinarie1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
13. Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio.
1. I volontari in ferma prefissata, che perdono l'idoneità
fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o
lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale
dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare
incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della
ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonchè
essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale
dipendenza da causa di servizio.
2. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute
dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata sono
prosciolti dalla ferma.
3. Se le ferite o lesioni sono riconosciute
dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere
ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori
ferme e rafferme, nonchè all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e
specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.
4. Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi
del comma 1, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e
collocati in congedo illimitato.
5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4-ter
del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni1.
1 Articolo così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 197.
13-bis. Sospensione
precauzionale dal servizio. 1. La sospensione precauzionale dal servizio
può essere disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano
assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui
possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che siano
sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità.
2. La sospensione precauzionale dal servizio è
sempre disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata a carico dei
quali sia stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si
trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della libertà personale.
3. Durante la sospensione precauzionale dal servizio
ai volontari in ferma prefissata spetta la metà della paga e degli altri
assegni a carattere fisso e continuativo.
4. Ai fini della determinazione della posizione
previdenziale, il periodo di sospensione precauzionale dal servizio è computato
per metà.
5. Gli effetti della sospensione precauzionale dal
servizio sono revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza
definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o non costituisce illecito
penale o che l'imputato non lo ha commesso.
6. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal
servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale
per il personale militare1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
13-ter. Collocamento
in congedo. 1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo
illimitato:
a) alla scadenza del termine
della ferma;
b) a seguito di
proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità
al servizio militare incondizionato.
2. I volontari in congedo illimitato sono soggetti
alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina
e il controllo della forza in congedo.
3. I volontari in congedo illimitato sono soggetti
ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace:
rispondere ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere
operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
b) in tempo di guerra:
rispondere ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 14
novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.
4. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro
della difesa nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti
all'atto del richiamo.
5. I volontari richiamati in servizio temporaneo
sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo.
6. I volontari in ferma prefissata cessano dal
congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
a) al raggiungimento del
quarantacinquesimo anno di età;
b) prima del raggiungimento
del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei
al servizio militare incondizionato.
7. I volontari in ferma prefissata in congedo
assoluto non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore
dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e
la disciplina1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
13-quater. Ruoli d'onore. 1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore
istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i
volontari in ferma prefissata che sono riconosciuti permanentemente non idonei
al servizio militare:
a) per mutilazioni o
invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo
a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto
categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) per mutilazioni o invalidità
riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di
servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato
aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive
modificazioni;
c) per mutilazioni o
invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato
luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono
essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in
casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o
servizi compatibili con le loro condizioni fisiche1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
14. Proscioglimento dalla ferma. 1. Il provvedimento di proscioglimento
dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e
determina la cessazione del rapporto di servizio.
2. Il proscioglimento dalla ferma è disposto nei
seguenti casi:
a) domanda presentata
dall'interessato per i motivi di cui al comma 3;
a-bis) assunzione in servizio
nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma
dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a
ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco1;
b) perdita permanente
dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo
quanto previsto dall'articolo 13;
c) esito positivo degli
accertamenti diagnostici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della
legge 23 agosto 2004, n. 226;
d) perdita dei requisiti
morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n.
226 del 2004;
e) cause di incompatibilità,
di cui all'articolo 12-bis, comma 3;
f) superamento del limite
massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
g) protratto insufficiente
rendimento;
h) grave mancanza disciplinare
ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11
luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento
alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
i) perdita del grado.
3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2,
lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il
personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata
del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche
sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di
proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda
può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
a) assunzione presso
amministrazioni pubbliche, nonchè presso imprese o organizzazioni private;
b) gravi motivi familiari. In
ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
1) la condizione di orfano di
entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a
carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non
autosufficienti;
2) la condizione di figlio
unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile
affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834;
3) la condizione di fratello
di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio2.
3-bis. I
giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le
dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione3.
4. Il proscioglimento per esito positivo degli
accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), è disposto sulla base
della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.
5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali
e di condotta, di cui al comma 2, lettera d), è di competenza della Direzione
generale per il personale militare.
6. La proposta di proscioglimento per protratto
insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera g), può essere avanzata
dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la
qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della
documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario
in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di
almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma
biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando
essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte
consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione
previsti per la ferma prefissata di un anno.
7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza
disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma
2, lettera h), è avanzata dal
comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare,
previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti
sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo
trasmette alla Direzione generale per il personale militare, per il tramite
dell'alto comando sovraordinato, gli atti per il deferimento alla commissione
di disciplina4 5.
1 Lettera aggiunta dall’art. 6, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
2 Comma così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
3 Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 3 ottobre 2006,
n. 275.
4 Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
5 Articolo così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 197.
14-bis. Perdita
del grado. 1. La perdita del grado è disposta nei confronti dei volontari
in ferma prefissata, in servizio o in congedo, con provvedimento della
Direzione generale per il personale militare nei seguenti casi:
a) perdita della cittadinanza;
b) assunzione di servizio
presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata;
c) interdizione giudiziale o
inabilitazione;
d) irreperibilità accertata;
e) violazione del giuramento o
gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità
delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio
della commissione di disciplina;
f) sentenza di condanna:
1) nei casi in cui, ai sensi
della legge penale militare, la condanna comporta la pena accessoria della
rimozione;
2) per delitto non colposo,
quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure
una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5),
del codice penale.
2. La perdita del grado è disposta anche nel caso di
assunzione di servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a
quello rivestito, in altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero nelle Forze
di polizia.
3. La perdita del grado decorre:
a) dalla data del
provvedimento, nei casi di cui al comma 1, lettere a), d) ed e);
b) dalla data di assunzione
del servizio, nei casi di cui ai commi 1, lettera b), e 2;
c) dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza, nei casi di cui al comma 1, lettere c) e f);
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere e) e f),
se è già intervenuta la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni
effetto, avvenuta per perdita del grado mantenendo l'originaria decorrenza.
5. La reintegrazione nel grado può essere disposta
con provvedimento della Direzione generale per il personale militare:
a) nei casi di cui al comma 1,
lettere a), c) e d), a seguito di
istanza presentata dall'interessato, quando le relative cause siano cessate;
b) nel caso di cui al comma 1,
lettera e), a seguito di istanza presentata dall'interessato trascorsi almeno
cinque anni dalla data della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto
ottima condotta morale e civile. Tale periodo è ridotto alla metà se il
militare ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa
al valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado. Se il
militare ha conseguito piu' di una ricompensa può chiedere la reintegrazione
nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado è stata disposta in via
disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto
la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima
intervenuta sentenza di riabilitazione;
c) nel caso di cui al comma 1,
lettera f), a seguito di istanza
presentata dall'interessato quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a
norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi del
numero 1) della stessa lettera f), anche a norma della legge penale
militare;
d) nel caso di cui al comma 2,
a seguito di istanza presentata dall'interessato ovvero d'ufficio, quando il
militare cessa di appartenere ad altra Forza armata o di polizia.
6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data
del provvedimento e non comporta di diritto la riammissione in servizio del
militare1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 31 luglio
2003, n. 236 e poi così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197.
14-ter. Volontari
in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi. 1. Per
l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in
ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni, devono possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del
reclutamento.
1 Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
14-quater. Documentazione di servizio. 1. I documenti caratteristici dei
volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213, e successive modificazioni, anche per la partecipazione alle procedure
per la rafferma.
2. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante
il servizio viene predisposto un estratto della documentazione di servizio
degli ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma prefissata,
redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto
1 Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
15. Volontari di truppa in
ferma breve e in rafferma. 1. Ai volontari in ferma breve si applicano:
a) fino al dodicesimo mese di
servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma
prefissata di un anno;
b) oltre il dodicesimo mese di
servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma
prefissata quadriennale;
c) per quanto non diversamente
disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai
volontari di truppa in servizio permanente1.
2. Nell’àmbito dei contingenti massimi di volontari
di truppa in ferma breve di cui all’articolo 5, è consentito prolungare la
ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme
biennali.
3. Ai fini dell’armonizzazione del trattamento
economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale
volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un’indennità mensile pari
a euro 103,29 volta anche a compensare l’attività effettuata oltre il normale
orario di servizio.
4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il
reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i
volontari in ferma breve di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b),
della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a),
c), d), e), g) e h),
e all'articolo 11, comma 1, lettera a) della stessa legge n. 226 del 20041.
4-bis. I
volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge
24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21
aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati
nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste
possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di
truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all’articolo 2, comma
4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio2.
4-ter. I
vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis
mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario
all’espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi
propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di
1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di
approvazione della graduatoria del concorso e nell’ordine risultante dalla
stessa1.
4-quater.
Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi straordinari per il
reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i
volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis
del presente articolo e all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge n.
226 del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d),
e), g) e h), della legge n.
226 del 2004;
b) possesso dei coefficienti
relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto
per l'arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonchè
degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della
legge 24 dicembre 1986, n. 9583.
1 Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
2 Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
3 Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 agosto 2005,
n. 197.
15-bis. Riammissione
alla ferma prefissata. 1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in
quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei
ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la
qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai
reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre
che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente
contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i
periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
15-ter. Norme
in materia di personale ammesso alla ferma breve a seguito di ricorsi. 1.
In relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 23 agosto 2004, n.
226, la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è soppressa. Le funzioni residuali sono
attribuite alla Direzione generale per il personale militare.
2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al
reclutamento in qualità di volontari in ferma breve a seguito di ricorso
amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata prescelta
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso1.
1 Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
16. Volontari di truppa in ferma annuale di cui all’art. 2, comma 4-bis,
del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186. 1. Fino al 31 dicembre 2006, l’Esercito, la
Marina e l’Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in
ferma annuale di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110. convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato articolo 2 del decreto
legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti
all’articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui
al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche
stabiliti dalla vigente normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo
del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere
prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza
e previo consenso dell’interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi,
per consentirne l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’àmbito di
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali
impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze
di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la
partecipazione ai concorsi per l’accesso alla ferma breve o prefissata.
3. I volontari in ferma annuale, congedati senza
demerito, possono concorrere per l’assunzione di una nuova ferma annuale,
previa rinuncia al grado conseguito.
4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:
a) in materia di licenze, le
disposizioni relative al personale militare in servizio di leva obbligatorio
tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto
previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
b) la licenza speciale di cui
all'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
c) i permessi speciali, di cui
all'articolo 12-ter, comma 9, lettera
c);
d) la licenza straordinaria di
convalescenza, entro la misura massima di cui all'articolo 12-quinquies, comma 2, lettera a)1.
1 Comma così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 197.
17. Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi. 1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni
di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul
mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate come
determinate in applicazione dell’articolo 2, prevedendo, in particolare, il
ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti ad
incentivare le assunzioni da parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione dell’occupazione e
dell’imprenditorialità che individuino i beneficiari anche sulla base dell’età,
della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai
volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza
demerito che abbiano completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai
requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la
residenza precedente l’arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni, definisce un programma di iniziative in materia di
formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari
di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle
singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le
amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la
costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve
e in ferma prefissata congedati per l’affidamento di attività di supporto
logistico di interesse delle Forze armate.
5. Le Università degli studi possono riconoscere
crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse
rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in
qualità di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma prefissata,
rilevanti per il curriculum degli studi1.
1 Comma così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 197.
18. Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve.
1. Nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi
e nell’Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in
ferma prefissata e ferma breve sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70%;
b) Corpo della guardia di
Finanza: 70%;
c) Corpo Militare della Croce
Rossa: 100%;
d) Polizia di Stato: 45%;
e) Corpo di Polizia
Penitenziaria: 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco: 45%;
g) Corpo forestale dello
Stato: 45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale, di cui all'articolo 12 della
legge n. 226 del 20041.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l’applicazione delle riserve
di posti di cui al comma 12.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l’accesso dei volontari di truppa in
ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere
iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la
previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma
prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per
cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non
dirigente del Ministero della difesa.
6. La riserva di cui all’articolo 39, comma 15, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei
soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e
integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica
ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze
armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che
prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende,
dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, debbono recare l’attestazione dei predetti posti riservati agli aventi
diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al
Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti
che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di
ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente
articolo, nel corso dell’anno precedente. La riserva di cui al presente comma
non si cumula con quella prevista dal comma 13.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in
ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere
iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare
integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale
frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla
stessa amministrazione ovvero ne è prevista l’utilizzazione nell’ipotesi in cui
l’amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli
idonei.
1 Comma così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 197.
2 Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 31 luglio
2003, n. 236.
3 Comma così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 197.
19. Età massima per il reclutamento dei volontari di truppa. […]1.
1 Articolo abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 197.
Capo V
Disposizioni
in materia dì ufficiali
20. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni. 1. […]1.
2. […]6.
3. […]3.
4. […]4.
5. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 e successive modifiche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) […]5;
b) […]6;
6. […]7.
7. […]8;
8. […]9.
1 Modifica il comma 8 dell’art. 4, D.Lgs. 30 dicembre
1997, n. 490.
2 Aggiunge le lett. a-bis) e a-ter) al comma
1 dell’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
3 Modifica il comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. 30 dicembre
1997, n. 490.
4 Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all’art. 5,
D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
5 Modifica la lett. b) del comma 3 dell’art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
6 Modifica la lett. c) del comma 3 dell’art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
7 Modifica i quadri I e VI della Tabella 1 allegata
al D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
8 Modifica i quadri II e VII della Tabella 1 allegata
al D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
9 Aggiunge il comma 3-bis all’art. 58, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
21. Ufficiali ausiliari. 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza
armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i
cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:
a) ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
della normativa vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di
complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986,
n. 224;
c) ufficiali in ferma
prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di
completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse
alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla
necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge
di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento
militare in professionale1.
1 Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 31 luglio
2003, n. 236.
22. Ufficiali di complemento. 1. Gli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina possono essere reclutati:
a) fino al 2006, tra i giovani
soggetti alla leva nati entro il 1985;
b) qualora venga ripristinata
la coscrizione obbligatoria, nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera f), della legge 14 novembre
2000, n. 331.
23. Ufficiali in ferma prefissata. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003,
ciascuna Forza armata, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di
finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata
con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di
formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli
appositi corsi formativi1.
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite
pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei
requisiti di cui alle lettere c), e), f)
e g) dell’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) non abbiano superato il 38°
anno d’età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano in possesso
dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria all’esercizio delle
mansioni connesse;
c-bis) non siano già in servizio
quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione
di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata2.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l’Arma dei
carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani che:
a) siano in possesso dei
requisiti di cui alle lettere b), c), d),
e), f) dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre
2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32°
anno d’età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in
possesso dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
c-bis) non siano già in servizio
quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione
di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata2.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della
guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono
partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei
requisiti di cui alle lettere b), c), d),
e) ed f) dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai
sensi dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32°
anno d’età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in
possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale ai servizio incondizionato
quale ufficiale;
c-bis) non siano già in servizio
quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione
di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata2.
5. Con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti
per l’ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le
tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame,
prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di
studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento
dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali;
b) i requisiti psico-fisici ed
attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali in ferma prefissata3.
5-bis. I
bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata
possono prevedere:
a) riserve di posti a favore
dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto
29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite
massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti
messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni4.
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso
sono nominati:
a) sottotenenti o
guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale
della Forza armata d’appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal
bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado3;
b) tenenti o sottotenenti di
vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della
Forza armata d’appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di
concorso sia il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell’Arma dei
carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale
ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;
d) sottotenenti del Corpo
della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente
ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.
7. L’anzianità relativa è determinata dalla media
del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine
del corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami di fine
corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di
riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in
prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda
sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle
attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano
colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero
che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono
dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale
militare e ad essi si applica l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle
accademie.
1 Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 31 luglio
2003, n. 236.
2 Lettera aggiunta dall’art. 8, D.Lgs. 3 ottobre
2006, n. 275.
3 Lettera così modificata dall’art. 8, D.Lgs. 31
luglio 2003, n. 236.
4 Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
24. Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata.
1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico
previste per gli ufficiali di complemento.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato la ferma, sono collocati in congedo.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di
studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sempre che gli stessi non
abbiano superato il 40° anno d’età. Il servizio prestato in qualità di
ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle
graduatorie di merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
all’Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui
agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato
il 34° anno di età.
4-bis.
Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli
ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio
nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in
relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, semprechè gli
ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il
servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce
titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito1.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere
posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati
nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso
rendimento in servizio. Il provvedimento è adottato dal direttore generale del
personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere
giudizi sull’avanzamento.
5-bis. Gli
ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati
in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L’amministrazione
militare d’appartenenza può rinviare il collocamento in congedo sino a un
massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell’impiego nelle
operazioni di cui al comma 6, lettera b)2.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una
ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del
Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le
rispettive competenze3;
b) trattenuti in servizio sino
ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l’impiego ovvero
la proroga dell’impiego nell’àmbito di operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del
territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale
sede di servizio.
7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma
prefissata sono valutati per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore dai
superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
1 Comma aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 agosto 2005,
n. 197.
2 Comma aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
3 Lettera così modificata dall’art. 13, D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 197.
25. Ufficiali delle forze di completamento. 1. In relazione alla necessità
di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle
esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli
interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità
posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono
collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio
permanente.
3. L’avanzamento dei predetti ufficiali avviene con
le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di
completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età. Al termine dei
prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il
grado rivestito, dopo l’ultimo dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
all’Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui
agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato
il 34° anno di età.
5-bis.
Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli
ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di
finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro
riservati ai sensi dell'articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, semprechè gli ufficiali
interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine
dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con
il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo1.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi
dell’articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita
ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio
affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è
conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d’avanzamento, che
stabilisce il grado ed il ruolo d’assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di
stato maggiore o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in
relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalità per
l’individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell’àmbito del
limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed
attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza
armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano
gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle
rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi,
le modalità per l’individuazione delle professionalità e del grado conferibile
ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri
analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932,
n. 8192.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze
delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed
eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell’articolo 28, comma 5, e
limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni
precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a
carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l’indennità integrativa speciale,
dovute dall’amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all’interessato.
1 Comma aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 agosto 2005,
n. 197.
2 Lettera così modificata dall’art. 10, D.Lgs. 31
luglio 2003, n. 236.
26. Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari. 1. Agli
ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell’articolo 77 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive
modificazioni. nonché le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e
successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i
richiamati alle armi.
2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale
ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale
non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i
servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato
servizio senza demerito nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica sono
previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente
disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno
diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali
delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza demerito
nell’Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei
posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo tecnico-logistico
dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298.
4-bis. Per
gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto
mesi senza demerito nell’Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40
per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo speciale
dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 2982.
4-ter. Per
gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli
ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che
abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza
sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente
disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo
della guardia di finanza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69
del 20013.
4-quater.
Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno
diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste
riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per
l'accesso al ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in
caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono
messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate3.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 17 si
applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza
demerito.
5.1. La struttura prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, svolge le attività di propria competenza
anche a beneficio degli ufficiali ausiliari di cui al comma 5, al fine di
agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro3.
5-bis. Le
riserve di posti di cui all’articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta2.
1 Comma così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 31
luglio 2003, n. 236.
2 Comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
3 Comma aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 agosto 2005,
n. 197.
27. Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. 1. […]1.
1 Aggiunge il comma 5-bis all’art. 7, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.
28. Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali. [1. Al
sottotenente di complemento in servizio di prima nomina ed al tenente di
complemento in rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le
indennità relative rispettivamente ai livelli retributivi VI° e VII°-bis nonché le indennità operative già
previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di tenente dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente,
tenente, capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di
cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l’articolo 32, comma
3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono corrisposte, a
decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennità operative previste per il grado
superiore dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e
successive modificazioni e integrazioni.
3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali
dell’Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di cui
all’articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile
1981, n. 121, lo stipendio è determinato, se più favorevole, sulla base
dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869,
prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti.
4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il
trattamento previsto per gli ufficiali di complemento.
5. Agli ufficiali delle forze di completamento si
applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli
ufficiali del servizio permanente]1.
1 Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, vedi art. 5, D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.
Capo VI
Disposizioni
varie e finali
29. Disposizioni finali. 1. Fermi restando gli organici complessivi
fissati per ciascuna Forza armata indicati nella tabella «A» allegata al
presente decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche
delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle
effettive esigenze funzionali da soddisfare.
2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche
indicate nella tabella «A» allegata al presente decreto, le procedure di
reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma
prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge
27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nell’àmbito della progressiva trasformazione
dello strumento militare in professionale, il Ministero della difesa promuove,
anche mediante specifici corsi di riqualificazione previsti dal contratto
collettivo nazionale integrativo di lavoro, l’impiego di personale civile della
difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa l’Arma dei
carabinieri, al fine di contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico
e amministrativo dello strumento militare e di recuperare unità di personale
militare per l’espletamento dei compiti d’istituto.
4. Al personale impiegato in servizi armati e non,
al quale non sia possibile concedere recuperi compensativi prima del
trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, può
essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il compenso
di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente normativa e
nell’àmbito delle risorse disponibili nell’apposito Fondo.
30. Modifica e abrogazione di norme. 1. A decorrere dal 1° gennaio
2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505,
si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con
meno di dodici mesi di servizio.
2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma
annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da più di 10 mesi, continua
ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati
gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato
l’articolo 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
4-bis.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo
quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di
proscioglimento dal servizio del personale militare ed in particolare:
a) l’articolo 33, primo comma,
lettera f), e l’articolo 45 della
legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) l’articolo 26, primo comma,
lettera e), l’articolo 35 e
l’articolo 40, primo comma, lettera f),
della legge 31 luglio 1954, n. 599;
c) articolo 34, primo comma,
lettera f), della legge 3 agosto
1961, n. 833;
d) la legge 8 agosto 1977, n.
564, e successive modificazioni;
e) l’articolo 17 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
f) l’articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196;
g) l’articolo 8, comma 2,
lettera c), numero 3), del decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 3321.
1 Comma aggiunto dall’art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
31. Clausola finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente decreto si provvede con le risorse finanziarie e con le modalità
previste all’articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
Allegato e Tabelle
[…].
| Torna in dietro |