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A piè di ciascun articolo – se presente – è
riportata in nota l’indicazione della modifica.
Decreto Legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito in Legge 20 ottobre 2006, n. 270
NOTE
Si riporta il testo del D.L. n. 253 del 2006, nel testo
modificato e coordinato con la legge di conversione n. 270 del 2006 inerente la
missione del contingente militare italiano di pace in Libano volta a realizzare
iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero a sostenere lo sviluppo
socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione ivi
residente.
Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
nelle acque territoriali e nello spazio aereo del Libano e fino alla data di
uscita dallo stesso per il rientro nel territorio nazionale, al personale che
partecipa alla missione è corrisposta per tutta la durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, nella misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle
missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed
EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonchè al personale del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo,
detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali. Non si applica l'articolo
28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani) in base al quale le
diarie per le missioni all'estero sono ridotte del 20 per cento.
Interessante è l’art. 6-bis aggiunto in sede di
conversione relativo alla perequazione dell’indennità di impiego operativo.
PROVVEDIMENTO
D.L. 28 agosto 2006, n. 253 (G.U. 28 agosto 2006, n. 199), convertito in L. 20 ottobre 2006, n. 270 (G.U. 27 ottobre 2006, n. 251). Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite1.
1 Il termine per le autorizzazioni di spesa per la
continuazione delle missioni internazionali di cui al presente decreto, in
scadenza al 31 dicembre 2006, è stato prorogato al 31 gennaio 2007 dall’art. 1,
L. 27 dicembre 2006, n. 296.
1. Interventi di cooperazione allo sviluppo. 1.
Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad
assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è
autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2006 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella
Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative
umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo
socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.
2. Restano fermi gli interventi di protezione civile
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati
ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonchè l'applicabilità
dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Missione militare. 1. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del
contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla
risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite l'11 agosto 2006.
3. Consigliere diplomatico. 1. È autorizzata,
fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi
dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio
in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere
diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione
di cui all'articolo 2.
4. Indennità di missione. 1. Al personale
militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello
facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta
l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a),
della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
5. Disposizioni in materia penale. 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si
applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere
a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio
2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio
in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui
all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro
della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno
di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel
territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui
all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa
agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è
attribuita al Tribunale di Roma.
6. Rinvii normativi. 1. Alla missione di cui
all'articolo 2 si applicano:
a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1,
lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15;
b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto
2006, n. 247.
6-bis. Perequazione delle indennità di impiego
operativo. 1. Per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai
militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di
pace, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità
pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di
impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità
operativa di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo
1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e
a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano
l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma
6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è
autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099.
7. Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura
araba. 1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880
per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a
favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.
8. Base logistica ONU di Brindisi. 1. È
autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il
potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle
Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi
di cui agli articoli 1 e 2.
9. Copertura finanziaria. 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari
complessivamente a euro 220.813.718 per l'anno 2006, si provvede, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al più
favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
10. Rimborsi ONU. 1. Quota parte dei rimborsi
corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per
la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è
riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di
sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed
equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si
provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con
evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.
2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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