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Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 80
NOTE
Il D.Lgs. n. 80 del 1998, è stato emanato per diversi motivi: a) completare l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell’impresa; b) estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche; c) devolvere al giudice ordinario, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; d) estendere la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti.
PROVVEDIMENTO
D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80 (suppl. ord. G.U. 8 aprile 1998, n. 82). Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della L. 15
marzo 1997, n. 591.
1 Tutti i riferimenti alle disposizioni abrogate del
presente decreto contenuti in altri provvedimenti legislativi si intendono
effettuati alle corrispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
1. - 32. […]1.
1 Articoli abrogati dall’art. 72, D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
33. 1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in
materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul
credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico,
ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 4811.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione,
modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi
comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di
trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni
pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) in materia di vigilanza e
di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
d) aventi ad oggetto le
procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture,
svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o
della normativa nazionale o regionale;
e) riguardanti le attività e
le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei
rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie
meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle
controversie in materia di invalidità2.
3. […]3 4.
1 La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio
2004, n. 204, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi,
ivi comprese quelle» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennità, canoni o altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio
in un provvedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla
vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché».
2 La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio
2004, n. 204, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
3 Modifica il comma 1 dell’art. 5, L. 6 dicembre
1971, n. 1034.
4 Articolo così sostituito dall’art. 7, L. 21 luglio
2000, n. 205.
34. 1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per
oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed
edilizia1 2.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia
urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio2.
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del
tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa3.
1 La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio
2004, n. 204, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti
e i comportamenti», anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica
ed edilizia.
2 La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio
2004, n. 281, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di edilizia e urbanistica. Anziché limitarsi ad
estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi
comprese quelle relative al risarcimento del danno.
3 Articolo così sostituito dall’art. 7, L. 21 luglio
2000, n. 205.
35. 1. Il giudice
amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,
dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice
amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica
o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo
il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad
un accordo, con il ricorso previsto dall’articolo 27, primo comma, numero 4),
del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere
chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di
cui al comma 1, può disporre l’assunzione dei mezzi di prova previsti dal
codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d’ufficio, esclusi
l’interrogatorio formale e il giuramento. L’assunzione dei mezzi di prova e
l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio sono disciplinati, ove
occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642,
tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle
esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.
4. […]1.
5. Sono abrogati l’articolo 13 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al
giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente
all’annullamento di atti amministrativi2.
1 Modifica il comma 3 dell’art. 7, L. 6 dicembre
1971, n. 1034.
2 Articolo così sostituito dall’art. 7, L. 21 luglio
2000, n. 205.
36. 1. […]1.
1 Sostituisce la rubrica ed il primo comma dell'art.
410 del c.p.c.
37. 1. […]1.
1 Aggiunge l'art. 410-bis al c.p.c.
38. 1. […]1.
1 Sostituisce l'art. 412, c.p.c.
39. 1. […]1.
1 Aggiunge gli artt. 412-bis, 412-ter e 412-quater al c.p.c.
40. 1. […]1.
1 Aggiunge due commi, dopo il quarto, all’art. 413,
c.p.c.
41. 1. […]1.
1 Aggiunge un comma all'art. 415,
c.p.c.
42. 1. […]1.
1 Aggiunge l'art. 417-bis, c.p.c.
43. […]1.
1 Articolo abrogato dall’art. 72, D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
44. […]1.
1 Articolo abrogato dall’art. 72, D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
45. 1. […]1.
2. […]1.
3. […]1.
4. […]1.
5. […]1.
6. […]1.
7. […]1.
8. […]1.
9. […]1.
10. […]1.
11. […]1.
12. […]1.
13. […]1.
14. […]1.
15. […]1.
16. […]1.
17. […]1.
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del
presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1°
luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in
vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.
19. […]1.
20. […]1.
21. […]1.
22. […]1.
23. […]1.
24. […]1.
25. […]1.
1 Comma abrogato dall’art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
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