| Torna in dietro |
A piè di ciascun articolo – se presente – è riportata
in nota l’indicazione della modifica.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
NOTE
Il presente regolamento n. 461 del 2001 si applica agli impiegati appartenenti ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli appartenenti alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Essendo stata ravvisata la necessità, da un lato, di assicurare un adeguato funzionamento del Comitato di verifica per le cause di servizio e, pertanto, di elevare il contingente massimo del numero dei componenti del predetto Comitato e della segreteria di cui esso si avvale, dall’altro, di apportare modifiche alla definizione delle categorie di funzionari tra i quali vanno designati i componenti del Comitato, il legislatore ha apportato puntuale modifica con D.P.R. 18 settembre 2006, n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2006.
PROVVEDIMENTO
D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (G.U. 7 gennaio 2002, n. 5). Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
1. Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «impiegato» o «dipendente» l'appartenente ad amministrazioni
pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'appartenente alle Forze di
polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre
categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
b) per «militare» l'appartenente a forze armate o a
corpi ad ordinamento militare;
c) per «Amministrazione» la pubblica amministrazione o
il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;
d) per «Commissione» la Commissione medico-ospedaliera
di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
e) per «Comitato» il Comitato di verifica per le cause
di servizio di cui all'articolo 10.
2. Iniziativa a domanda. 1. Il dipendente che abbia subìto lesioni o
contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti,
ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare
l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta
all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente
la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso
e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e
sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il
trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione
dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal
dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o
da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o
dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la
cessazione del rapporto d'impiego.
3. La presentazione della richiesta di equo
indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento
di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di
riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in
quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della
richiesta di equo indennizzo.
4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare
la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di
seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla
tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione
conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è
indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna
di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione
dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del
rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità
ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
5. La richiesta di equo indennizzo può essere
proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei
mesi dal decesso.
6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto
disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere
presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o
comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione
ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la
menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente
da causa di servizio.
7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in
tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente
normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per
l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
3. Avvio d'ufficio. 1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il
procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che
un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di
servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a
cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa
d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o
sensoriale.
2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso
di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e
per fatto traumatico ivi riportato.
4. Tutela della riservatezza. 1. In applicazione dell'articolo 22,
comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente
regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni
strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite.
2. Gli uffici e gli organismi interessati
all'applicazione del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti,
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.
3. Possono essere effettuate, in conformità agli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali
operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite
solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi
interessati rendono pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali
i dati sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni
normative.
4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno
1990, n. 135, in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la
tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.
5. Istruttoria. 1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato
invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio
dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.
2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento
finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la
manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con
provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa,
al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni,
le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai
commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo interno
dell'Amministrazione.
3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali
indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento
finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto
dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la
domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione
allo stesso entro i successivi dieci giorni.
4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il
dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti
attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde
alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni
dalla ricezione della richiesta stessa.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente può comunicare
l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili
relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento,
salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra
comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la
trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici
competenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.
6. Commissione. 1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva
possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento
della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica,
psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla
Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima
assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto,
alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro
che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione,
da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero
dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
2. La Commissione è composta di tre ufficiali
medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e
delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente
sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro
assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di
grado, con maggiore anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su
infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di
appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due
ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le
modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico
della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla
complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla
visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
5. L'interessato può essere assistito durante la
visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non
integra la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla
ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di
almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal
verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma
dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e
gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di
conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione
ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria
stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le
eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i
motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto
consultivo del medico specialista.
7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione
competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di
accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla
Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del
comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione
da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per
il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore
prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie
disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione
e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la
conoscibilità.
9. La data di effettuazione della visita è
comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di
mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal
dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro
trenta giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente
alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da
effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente
alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti
all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di
comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre
l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della
Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno
e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per
l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui
all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le
trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di
accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.
7. Incombenze dell'Amministrazione. 1. Entro trenta giorni dalla
ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il
provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione
nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al
nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché
l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
2. Al dipendente è data comunicazione della
trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota
nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare
richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché
di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5.
3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del
procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il
provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo
notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei
successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della
domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo
2.
4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo,
con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a
seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o
stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata
oltre i termini di decadenza.
8. Presentazione diretta di certificazione medica. 1. Al fine
dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di
morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di
riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo,
certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente
dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui
all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti
presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della
data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio
dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o
irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione
ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda
stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Al dipendente è data comunicazione della
trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella
quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare
richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché
di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5.
3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 è
disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale,
territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1.
Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza
oneri per l'Amministrazione.
4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti
interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.
9. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico. 1.
In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6,
l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della
Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità
militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta
dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente
secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento
sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica
di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno
1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1.
2. La Commissione medica procede all'accertamento
sanitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura
seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7.
3. Per le visite relative a militari o appartenenti
a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente
articolo, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale
medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di
appartenenza.
10. Comitato di verifica per le cause di servizio. 1. Il Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per
le cause di servizio.
2. Il Comitato è formato da un numero di componenti
non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della
materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e
dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonchè tra gli
ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle
Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari
medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in
medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari
o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di
volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma,
corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due (1).
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per
non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori
ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno,
secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la
spesa relativa al trattamento economico complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il
Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del
Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa
l'utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal
Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei
quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i
casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca
degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un
contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente
all'Amministrazione dell'economia e delle finanze (1).
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della
segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione
all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre,
nell'àmbito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la
conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della
predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai
sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui
all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non
superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande
predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e
dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma
del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche
arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio,
composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie
indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di
composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti
presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti
sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di
costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione
alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A
supporto dell'attività dei Comitati speciali è utilizzato l'ufficio di cui al
comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza
aggravi di oneri.
13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni
per l'attivazione dell'articolo 4.
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 18
settembre 2006, n. 282.
11. Pareri del Comitato. 1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad
attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione
a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti,
il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si
pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con
parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente
e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il
Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione
medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all'articolo
9, scelta in modo da assicurare la diversità dell'organismo rispetto a quello
che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto dei
termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di
impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6,
commi 8 e 11, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al
Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2
entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.
12. Unicità di accertamento. 1. Il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo
anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento
pensionistico di privilegio.
13. Atti per via telematica. 1. Le comunicazioni tra uffici previste
dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida
di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento
dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Eventuali eccezioni alla procedura di
comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota
di trasmissione degli atti stessi.
3. È in facoltà del dipendente chiedere, in
qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti,
da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine
i dati necessari.
4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il
verbale recante diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla
nota di comunicazione.
14. Termini e competenza. 1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo
riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su
conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di
equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di
ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per
motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di
richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il
provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere
del Comitato.
2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto
dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o
comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi
quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di equo
indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico
provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e
concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di
concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini
procedimentali previsti dal presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del
provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della
menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato
concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione
la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate
dal presente regolamento.
5. La competenza in ordine all'adozione dei
provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento è
del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in
ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente
dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.
15. Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità. 1. Ai fini
dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione
sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente,
con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
6.
3. In conformità all'accertamento sanitario di
inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede,
entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla
risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la
concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti
disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.
16. Accelerazione di procedure. 1. L'Amministrazione non può chiedere
pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti
espressamente dal presente regolamento né dispone accertamenti o acquisisce
atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal
caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta
giorni.
17. Trattamenti pensionistici di privilegio. 1. Per i procedimenti di
riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di
privilegio, nonché di stati invalidanti al servizio o di inabilità non
dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti
civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente
regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell'entrata in
vigore del presente regolamento, fino all'assunzione da parte dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da
adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine
di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di
nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in relazione a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3.
18. Disposizione transitoria. 1. I procedimenti relativi a domande di
riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché
di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di
idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini
procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e
dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e
del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano
nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente
regolamento.
2. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da
causa di servizio, di cui al D.M. 8 maggio 1997, n. 187 del Ministro del tesoro
avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui
al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le
procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di
inidoneità al servizio.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono
comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati
personali.
19. Norme finali e di coordinamento. 1. I richiami contenuti in
disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a
seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti
al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennità
collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di
definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le
vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e delle Forze di polizia,
anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio
nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti
disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno
della dipendenza da causa di servizio.
4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge
11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla
procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la
presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla
comunicazione del verbale della Commissione medica.
5. Le regioni e le province autonome provvedono alle
finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa
di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'àmbito della propria
autonomia legislativa e organizzativa.
20. Abrogazioni. Sono abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli
11, 11-bis, 12, 13 e 14, nonché l'articolo 5 per la parte non richiamata
dall'articolo 19 del presente regolamento;
b) il regolamento approvato con regio decreto 15
aprile 1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto,
l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166,
170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 349;
h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
| Torna in dietro |