| Torna in dietro |
La decisione sullo status del militare, precedente al nuovo inserimento nei ruoli civili, spetta all’amministrazione militare
Il rifiuto per il passaggio di un dipendente
militare del Corpo della Guardia di finanza a quello civile del Ministero delle
finanze, per inidoneità al servizio militare accertata dalla commissione
ospedaliera, sarebbe giustificato da una asserita pendenza di un giudizio
penale.
Tuttavia deve ritenersi fondata e assorbente la
doglianza di violazione dell’art. 1, comma 5, L. n. 266 del 1999 che vincola
ogni determinazione in ordine al transito nel ruolo del personale civile del
ministero citato alla valutazione dell’unico presupposto dell’inidoneità al
servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti da causa di servizio.
Il presupposto per applicare la norma è, perciò,
quello che sussista un rapporto in atto con l’amministrazione militare nonché
il previo accertamento di carattere tecnico discrezionale della commissione
chiamata a valutare l’idoneità fisica o psichica dell’interessato.
Dalla lettera della legge si evince (“il personale
non idoneo al servizio militare transita nelle qualifiche funzionali”) che il
Ministero al quale viene richiesto il transito da parte del militare non
possiede discrezionalità nella valutazione dell’istanza ove ricorrano i
presupposti di legge.
Ogni decisione sullo status del militare precedente
al nuovo inserimento nei ruoli civili, è di esclusiva pertinenza
dell’amministrazione della Guardia di finanza (così Tar Lazio, sez. II, 8
novembre 2006, n. 12139).
| Torna in dietro |