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La mancata adozione delle
dovute cautele da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione è causa
di danno esistenziale
Lo ha stabilito il TAR Emilia
Romagna con sentenza n. 200 del 17 febbraio 2006.
Perché questo può valere per un’infermiera professionale,
dipendente di una ASL (CASO A), ma non per un militare dipendente del Ministero
della difesa? (CASO B)
CASO A
L’infermiera nel 1993 si ferì in servizio con l'ago
di una siringa che aveva utilizzato per effettuare un prelievo ematico ad un
paziente ricoverato presso il reparto ove lei operava. Quest’ultimo risultava
poi affetto da HIV e HCV (epatite C) positivo, nonché da epatite HBV (epatite
B). Gli accertamenti disposti sull’interessata circa un anno dopo evidenziarono
il suo stato di sieropositività e l’asseritamente avvenuto contagio.
L’interessata propose innanzi al TAR un'azione
risarcitoria sostenendo che il contagio fosse conseguente alla violazione, da
parte dell'Amministrazione da cui dipendeva all'epoca dei fatti, delle
disposizioni che impongono al datore di lavoro di adottare tutte le misure
necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro; con la
conseguenza che andavano fatti gravare sull'Amministrazione predetta, a titolo
risarcitorio da responsabilità contrattuale, i danni patiti, consistenti nella
lesione della sua integrità fisica e psicologica.
Nella causa vennero ammesse ed assunte le prove
testimoniali richieste dalle parti in ordine a taluni profili di fatto
rilevanti per la decisione, e venne ordinato all'Azienda sanitaria locale il
deposito di copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri del paziente da
cui l’interessata afferma di aver contratto la sieropositività. Venne altresì
acquisita una consulenza tecnica d'ufficio.
La ricorrente ha agito in giudizio per far valere la
responsabilità contrattuale del proprio datore di lavoro (pubblica
amministrazione) derivante dalla mancata informazione delle possibili fonti
di rischio (nel caso di specie la natura "a rischio" del paziente
risultato poi fonte del contagio); dalla mancata messa a disposizione di
materiale protettivo specifico; e dalla mancata vigilanza sulla puntuale
osservanza, da parte degli operatori, delle misure precauzionali prescritte,
onde ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla
inosservanza, da parte del datore stesso, delle specifiche disposizioni
antinfortunistiche o comunque inerenti le necessarie cautele connesse ad
aspetti specifici del rapporto di lavoro.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto la
responsabilità del datore di lavoro ed il conseguente obbligo di risarcire i
danni che la ricorrente ha subito a causa della condotta colposa
precedentemente accertata (peraltro con il limite del concorso della dipendente
stessa).
I danni di cui l'interessata chiede il risarcimento
sono così articolati:
- danno biologico;
- danno morale;
- perdita della capacità lavorativa;
- danno esistenziale.
In conclusione, il danno da risarcire risulta così
quantificato:
• € 100.653,00 per il danno biologico;
• € 301.959,00 per il danno non patrimoniale,
diverso dal biologico (€ 50.326,50 per il danno morale soggettivo + €
251.632,50 per i danni derivanti dalla lesione di - ulteriori - interessi
costituzionalmente protetti: danno esistenziale);
• € 11.250,00 per il danno da lucro cessante;
per un totale complessivo di € 413.862,00.
CASO B
Il militare nel 1998 viene inviato in missione di
pace nello scenario bellico dei Balcani. L’area è completamente contaminata
perché si è fatto uso di proiettili all’uranio impoverito, ma lui non lo sa.
Quello che il militare sa è che c’è un pericolo di vita, un rischio di morte
legato ad un attentato, ad un agguato, ad uno scontro a fuoco. Il militare non
conosce i rischi dell’uranio impoverito. Del resto non gli hanno fornito nessun
tipo dispositivo di protezione individuale, tanto … si tratta di una missione
di pace, lì si va per aiutare, per ricostruire.
Di ritorno dalla guerra il militare scopre di essere
malato e che la causa è dovuta alla contaminazione provocata dall’utilizzo di
proiettili all’uranio impoverito. Il militare poi muore.
Così i familiari dell’interessato propongono innanzi
al TAR un'azione risarcitoria sostenendo che la malattia del loro congiunto sia
conseguente alla violazione, da parte dell'Amministrazione da cui dipendeva
all'epoca dei fatti, delle disposizioni che impongono al datore di lavoro di
adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei
prestatori di lavoro; con la conseguenza che andavano fatti gravare
sull'Amministrazione predetta, a titolo risarcitorio da responsabilità
contrattuale, i danni patiti, consistenti nella lesione della sua integrità
fisica e psicologica.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per far valere
la responsabilità contrattuale del datore di lavoro del loro congiunto morto (derivante
dalla mancata informazione delle possibili fonti di rischio e, segnatamente,
della natura "a rischio" dell’utilizzo di tali munizioni risultato
poi fonte della malattia; dalla mancata messa a disposizione di materiale
protettivo specifico; e dalla mancata vigilanza sulla puntuale osservanza, da
parte degli operatori, delle misure precauzionali prescritte) onde ottenere
il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla inosservanza, da parte
del datore stesso, delle specifiche disposizioni antinfortunistiche o comunque
inerenti le necessarie cautele connesse ad aspetti specifici del rapporto di
lavoro.
Il giudice di primo grado non ha riconosciuto la
responsabilità del datore di lavoro ed il conseguente obbligo di risarcire i
danni che il ricorrente ha subito e che i congiunti hanno patito a causa della
condotta colposa precedentemente accertata (dunque danno biologico, danno
morale, danno esistenziale).
Ma a questo punto i due casi divergono: l’infermiera
viene risarcita il militare no. Perché?
Perché il metro di valutazione
prognostico-probabilistico del nesso di causalità vale per l’uno ma non per
l’altro caso.
In tema di responsabilità presunta per l’esercizio
di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., il danneggiato ha il solo onere di
provare l’esistenza del nesso causale tra l’attività pericolosa ed il danno
subito; incombe invece sull’esercente l’attività pericolosa l’onere di provare
di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (così Cassazione n.
12307 del 1998), per cui onere probatorio dell’attore è solo quello di provare
l’esistenza del nesso causale tra l’attività pericolosa e l’evento dannoso e
non già il nesso causale tra il danno e l’omissione di cautele dovute da parte
dell’esercente l’attività pericolosa.
E allora l’esistenza del nesso eziologico tra l’esposizione a fattori chimici, tossici o
radiologici presenti nei territori balcanici (considerato anche l’indebolimento
delle difese immunitarie causato dai molteplici vaccini somministratigli in
modo con conforme ai protocolli medici, e lo stress) e la formazione tumorale,
rivelatasi mortale, dal medesimo contratta, è di elementare comprensione.
Siamo qui di fronte alla c.d. causalità
scientifica: il nesso causale si presenta come un problema di conoscenza,
la causalità deve rintracciarsi nell’azione che, secondo il miglior metodo
scientifico e la migliore esperienza del momento storico, è in grado di
provocare l’evento con un’alta percentuale di probabilità. L’individuazione
della legge scientifica che spiega l’evento rappresenta il presupposto per
affermare che una condotta costituisce la condizione necessaria di un evento.
La Cassazione sottolinea a riguardo che in tema di
responsabilità colposa un antecedente può essere configurato come condizione
necessaria dell’evento, secondo il modello della sussunzione sotto leggi
scientifiche, solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti
che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di
validità scientifica (la cosiddetta legge generale di copertura della condotta
o dell’evento) portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto (così
Cassazione n. 4793 del 1991).
Il problema della causalità non riguarda soltanto i
reati commissivi, ma anche quelli omissivi. Il nesso di causalità all’interno
di questi reati deve essere visto dal punto di vista normativo perché, come
detto, legislatore ha equiparato l’omissione non impeditiva all’azione causale.
In ragione di tanto se ne deduce che per aversi
nesso di causalità l’evento dannoso o pericoloso deve essere conseguenza
dell’omissione, secondo la migliore scienza ed esperienza. La Cassazione con
sentenza n. 38344 del 2002 ha specificato che per poter affermare la
sussistenza del nesso causale, è necessaria la certezza processuale desunta dal
giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto, secondo un
procedimento logico, che consenta di poter ricollegare un evento ad una
condotta omissiva al di là di ogni ragionevole dubbio, ossia con elevato grado
di credibilità razionale o probabilità logica. La causalità si basa su un
giudizio ipotetico-prognostico così articolato: si prende in considerazione
l’ipotesi che il soggetto agente si adoperi per eseguire l’azione imposta dalla
norma; se l’evento verificatosi molto probabilmente non si sarebbe realizzato,
al soggetto sarà addebitabile il reato.
Tra le tante formule elaborate dalla Cassazione
ricordiamo:
L’obbligo giuridico di adoperare cautele volte ad
impedire eventi dannosi può trovare la sua fonte anche nella precedente
attività propria dell’obbligato in quanto generatrice di una situazione di
pericolo (Cass. n. 11112 del 1990).
Un antecedente può qualificarsi condizione
necessaria di un evento quando la scienza, con le sue leggi, consente di
collegarlo all’evento, come condizione indispensabile o “sine qua non”, cosa
che avviene, anzitutto, quando esiste una legge scientifica, universale o
statistica, di copertura della condotta o dell’evento e, altresì, quando in
tutti i processi esplicativi mediante leggi (che sono state, potevano o
potrebbero enunciarsi nel loro decorso) un determinato antecedente si manifesta
come condizione indispensabile o necessaria dell’evento (Cass. n. 4793 del
1991).
Lo strumento logico di individuazione del nesso di
causalità tra comportamento ed evento è rappresentato dalla valutazione,
applicandosi regole di esperienza, sul fatto che l’evento si sarebbe
verificato, o no, se fosse intervenuta o meno una condotta umana (Cass. n. 8825
del 1993).
In tema di causalità, non può parlarsi di
affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato
determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e,
ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di
garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione; sì che ove,
anche per l’omissione del successore, si produca l’evento che una certa azione
avrebbe dovuto e potuto impedire, l’evento stesso avrà due antecedenti causali,
non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto,
sufficiente da solo a produrre l’evento (Cass. n. 8006 del 1999).
Il datore di lavoro non può invocare a propria scusa
il principio di affidamento assumendo che l’attività del lavoratore era
imprevedibile, essendo ciò doppiamente erroneo, da un lato in quanto
l’operatività del detto principio riguarda i fatti prevedibili e dall’altro
atteso che esso comunque non opera nelle situazioni in cui sussiste una
posizione di garanzia, come certamente è quella del datore di lavoro (Cass. n.
12115 del 1999).
Ringrazio l’avv. Angelo Fiore Tartaglia dal
cui lavoro ho tratto spunto ed alcuni passaggi dello scritto.
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