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Il danno esistenziale a confronto con le altre categorie di danno
1. Danno esistenziale e danno biologico: sincrasi
o idiosincrasia?
La dottrina della “prima ora” classifica il danno
esistenziale come categoria autonoma di danno non patrimoniale, inerente i
risvolti personali ed esistenziali di qualunque genere di illecito; una
modificazione negativa delle modalità attraverso le quali il soggetto esplica
la propria personalità [Ziviz,
Il danno non patrimoniale, in La responsabilità civile, a cura di Cendon, Torino, 1998; id., La
tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno esistenziale,
Milano, 2000; id., Alla scoperta del danno esistenziale, in Contratto e
impresa, 1985; Cendon, Non
di sola salute vive l’uomo, in Persona e danno, Trattati, Milano, 2004]. O
meglio «lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere sia
personale che sociale che si sostanzia nella apprezzabile alterazione della
qualità della vita consistente in un “agire altrimenti” o in un “non
poter più fare come prima”» [Cendon,
Voci del verbo fare, in Persona e danno, Trattati, Milano, 2004]. Altra
parte della dottrina lo identifica come l’insieme di ripercussioni relazionali
negative che incidono sulle condizioni di vita e sulla qualità dell’esistenza
subite da un soggetto per effetto dell’altrui fatto illecito [Barzazi – Bosio – Demori – Roncali, Il
danno da morte biologico e morale. Profili giuridici, aspetti medico-legali e
psichiatrici-forensi, Padova, 2000; Cricenti,
Il danno non patrimoniale, Padova, 1999].
Ma quali sono i profili che lo fanno assurgere a
categoria autonoma rispetto alle altre tipologie di danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., art. 892 c.p.c., artt. 185, 1872, c.p.)?
Inequivocabile è la differenza col danno
patrimoniale (art. 2043 c.c.): mentre, infatti, quest’ultimo si traduce in
una diminuzione del patrimonio, il danno esistenziale costituisce un
pregiudizio di carattere “areddituale”, una ripercussione che non ha riflessi
negativi sul patrimonio [Ziviz, Il
danno non patrimoniale, in La responsabilità civile, a cura di Cendon, Torino, 1998], ovvero
non reintegra il patrimonio del soggetto leso; non svolge, dunque, funzione
compensativa ma satisfattiva e solidaristica.
I tratti di differenziazione diventano inevitabilmente
più sottili laddove il danno esistenziale viene confrontato con le altre due
figure di danno non patrimoniale: danno biologico e danno morale (Corte cost.
293/1996). «L’inclusione del danno alla salute nella categoria dei danni non
patrimoniali di cui all’art. 2059 c.c., in ragione della sua non valutabilità
diretta in denaro riconosciuta legittima con sentenze nn. 88 del 1978 e 372 del
1994, non significa identificazione con il danno morale soggettivo, ma
unicamente riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, nel genere
del danno non patrimoniale» [Comandè,
in Giur. It. 1997, I, 314].
Il danno biologico corrisponde al pregiudizio
arrecato all’integrità fisica e/o psichica dell’individuo in sé e per sé
considerate, risarcibile indipendentemente dalle sue conseguenze di carattere
economico nonché da qualsiasi riflesso di danno morale “soggettivo” della
lesione subita.
La Corte costituzionale, con sent. 14 luglio 1986, n.
184 precisa che col termine “danno biologico” si fa riferimento all’evento
naturalistico come fatto lesivo della salute (anch’essa naturalisticamente
intesa). Risulta, pertanto, più corretto parlare di “lesione della salute”,
quale bene giuridico costituzionalmente garantito, anziché di “danno alla
salute”, salvo che nell’utilizzare tale termine se ne sottolinei il significato
naturalistico di integrità fisio-psichica del soggetto offeso, costituendo la
lesione l’essenza antigiuridica dell’intero fatto illecito [in Giur. Cost.
1986, 1430, con nota di G.B. Ferri;
in Foro it. 1986, I, 2053, con nota di Ponzanelli
e di Monateri; in Nuova Giur.
civ. comm. 1986, I, 534, con nota di Alpa;
in Nuove leggi civ. comm. 1986, 601, con nota di Giusti; in Giur. It.
1987, 1, 392, con nota di Scalfi;
in Dir. Prat. Assic. 1986, 520, con nota di Antinozzi]. Ne discende che il diritto alla salute, inteso
come diritto primario ed assoluto dell’individuo, va risarcito in ogni caso di
violazione, prescindendo dalle ripercussioni della violazione sul versante
patrimoniale (Corte cost. 88/1979).
La menomazione fisica o psichica in cui si traduce il
danno biologico va provata sotto il profilo medico-legale e va inquadrata in
una precisa forma patologica, mentre il danno esistenziale, come somma di
ripercussioni relazionali di segno negativo, è una modificazione in pejus della
personalità del leso, che non coinvolge il bene salute [Bona, Brevi osservazioni sulla possibilità di configurare
il danno esistenziale, in Tagete 1999, 36].
Ma quale rapporto intercorre tra danno biologico e
danno esistenziale? Coesistono? Si assimilano l’un l’altro in una sorta di
osmosi giuridica? O si respingono e, quindi, si aggiudicano autonomo rango
concettuale?
Sul punto dottrina e giurisprudenza si sono alternate
in “sacrifici” ermeneutici di non poco momento. A fare chiarezza è intervenuta
autorevole dottrina [Liberati, La
liquidazione del danno esistenziale, Padova, 2004], che “organizza” le
varie posizioni a seconda che:
a) il danno esistenziale si distingua da quello
biologico: il primo è il risultato di
un’alterazione degli stati emotivi, ma non si traduce in una patologia di
natura medico-legale; il secondo è il risultato di una lesione al diritto alla
salute costituzionalmente garantito (Cendon,
Esistere o non esistere, in Persona e danno, Trattati, Milano, 2004;
Trib. Milano 21 ottobre 1999);
b) il danno esistenziale coesista col danno biologico, in ipotesi di illecito lesivo sia del diritto alla
salute, sia delle attività realizzatrici della persona umana prive di connotati
biologici (App. Torino 4 ottobre 2001);
c) il danno esistenziale venga assorbito dal danno
biologico: quest’ultimo va “riferito
ad ogni pregiudizio alle attività realizzatrici della persona umana, con
riferimento ad ogni ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità”
(Giudice di Pace Torino 21 marzo 2001). Non è dunque configurabile il danno
esistenziale laddove nel concetto di danno biologico rientra pure il “disagio
sofferto dalla vittima di lesioni in conseguenza del fatto illecito” e “la sua
autonoma liquidazione porterebbe ad una duplicazione risarcitoria” (Trib. Napoli
24 dicembre 1999). “Con il risarcimento del danno alla salute si tende ad
attribuire una somma in funzione riparatoria-satisfattiva per la perdita delle
utilità esistenziali perdute” (Trib. Venezia 14 gennaio 2003);
d) il danno esistenziale venga assorbito dal danno
biologico ma solo nel caso in cui sussiste lesione del diritto alla salute: ragionando al contrario, il primo può essere
risarcito soltanto in assenza di lesione alla salute (Trib. Firenze 29 gennaio
2001 e Trib. Taranto 7 dicembre 2001);
e) il danno biologico venga assorbito dal danno
esistenziale: quest’ultimo si pone a
tutela di tutte le molteplici configurazioni del danno non patrimoniale,
compreso, appunto, il danno biologico. Ovvero da esso promanano due ulteriori
distinte figure: il danno esistenziale puro, scevro da compromissioni di natura
biologica, e il danno biologico-esistenziale, condizionato da componenti
biologiche (Trib. Locri 27 settembre 2000);
f) il danno biologico-psichico venga assorbito dal
danno esistenziale: il primo viene
inteso come sottocategoria del secondo nell’ambito di un sistema di
risarcibilità fondato su tre categorie di danno, ossia patrimoniale, morale ed
esistenziale e, all’interno di tale ultima categoria rientra il danno biologico
che comprende sia il danno biologico di tipo fisico sia il danno psichico
(Trib. Lecce 5 ottobre 2001).
Ma la scaturigine del danno biologico è identica a
quella del danno esistenziale?
La
configurazione giuridica del danno biologico o danno alla salute è opera
prevalentemente della giurisprudenza di merito che in un contesto
caratterizzato da profondi mutamenti sociali ed economici, ha operato un
“aggiustamento” del sistema della tutela giuridica dei diritti elaborando
soluzioni che, guidate dal “diritto vivente”, hanno innovato il “diritto
codificato” pur nel silenzio della legge. Non a caso il codice civile prende in
considerazione la “persona” limitatamente alla sua capacità di produrre
reddito, ammettendo la risarcibilità del danno solo in termini di diminuzione
di tale capacità, eccezion fatta per il danno non patrimoniale, incastonato nel
disposto normativo dell’art. 2059 che prevede la risarcibilità al solo pretium
doloris in conseguenza di un fatto costituente reato.
Tra dispute dottrinarie e parametri giurisprudenziali
di merito e legittimità intervenne la Corte costituzionale che, con la sentenza
184/1986, individuò il fondamento della risarcibilità del danno biologico nella
combinazione tra art. 32 Cost., che tutela il bene salute, e art. 2043 c.c.,
che sanziona, sulla base del principio del neminem laedere, ogni fatto ingiusto
[Monateri, Alle soglie: la
prima vittoria in Cassazione del danno esistenziale, in Danno e resp.
2000, 836-841]. Posto, infatti, che il diritto alla salute va necessariamente
ricompreso tra le posizioni soggettive tutelate dalla Carta costituzionale, non
può dubitarsi dell’esistenza dell’illecito, con conseguente obbligo alla
riparazione, in caso di violazione del medesimo diritto. Il danno biologico
costituisce dunque “l’evento del fatto lesivo della salute” ed è danno
specifico, “tipo” di danno, da risarcire in via autonoma e prioritaria, sempre
e comunque, anche contemporaneamente alle altre, eventuali, voci di danno. In
altri termini l’ambito di applicazione dell’art. 2043, in relazione all’art. 32
Cost., deve estendersi fino a prevedere il risarcimento non solo dei danni
patrimoniali in senso stretto, ma di tutti i danni che ostacolano, almeno
potenzialmente “le attività realizzatrici della persona umana”. In tale nuova
accezione rientrano tutte quelle fattispecie di danno – estetico, alla vita
relazionale, alla sfera sessuale, ecc. – che la giurisprudenza aveva nel tempo
concettualmente elaborato per consentire il risarcimento di lesioni le quali,
non incidendo immediatamente sulla capacità di produrre reddito del soggetto
danneggiato, sarebbero rimaste orfane di tutela giuridica.
Qualche anno più tardi la stessa Corte costituzionale,
con sent. n. 372 del 1994, rivede la propria posizione, sgombrando il campo
dalle critiche mosse alla storica sentenza n. 184 del 1986. Quest’ultima,
laddove qualifica come “presunto” tale danno, identificandolo col fatto
(illecito) lesivo della salute, intende dire che la prova della lesione è, in re
ipsa, prova dell’esistenza del danno (atteso che da una seria lesione
dell’integrità fisio-psichica difficilmente si può guarire in modo perfetto),
non già che questa prova sia sufficiente ai fini del risarcimento. È sempre
necessaria la prova ulteriore dell’entità del danno, ossia la dimostrazione che
la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art.
1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale
(non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente)
commisurato.
Se, dunque, il fondamento dell’ingiustizia del danno
biologico risiede nel combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 32 Cost.
cosa accade se ad essere violata è un’altra posizione soggettiva priva di
tutela normativa? A questo punto è necessario procedere ad un riscontro
medico-legale della lesione conseguente l’illecito, ovvero all’inadempimento
contrattuale laddove si tratti di danno (esistenziale) da contratto. Soltanto
non potendo invocare il danno biologico, fuori dei casi di accertamento
medico-legale di una patologia della vittima, è necessario verificare se abbia
concretamente subito altro tipo di danno quale fattispecie peggiorativa
oggettivamente riscontrabile del proprio standard esistenziale: se il danno
sussiste ed è conseguenza della violazione della situazione soggettiva
costituzionalmente garantita, è innegabile il risarcimento in base alla
correlazione tra art. 2043 c.c. e disciplina costituzionale. Ne discende che
l’algoritmo interpretativo in base al quale si muove il meccanismo risarcitorio
ha la medesima origine [Liberati,
La liquidazione del danno esistenziale, Padova, 2004; Monateri, Alle soglie: la prima
vittoria in Cassazione del danno esistenziale, in Danno e resp.
2000, 836-841, ]. Peraltro c’è chi sottolinea che tale meccanismo faccia
necessariamente ricorso per ambedue le figure di danno alle norme ordinarie
(artt. 2043 e 2059 c.c.) in correlazione con i dettami di cui agli artt. 2, 29,
32, 36 e 41 della Costituzione repubblicana finalizzati a salvaguardare i
diritti della persona [D’Adda, I
nuovi assetti del danno alla persona: dal danno biologico al «danno
esistenziale»?, in Resp. civ. e prev. 2002, 341-359].
2. Danno esistenziale e danno morale: coesistenza
o sovrapposizione?
Il danno morale
si traduce in “mera sofferenza morale” [Calcagni–Mei,
Danno morale, danno biologico psichico: aspetti giurisprudenziali e
medico-legali, in Aggiornamenti di Medicina Sociale, 4, 153, 1998], una
“prostrazione dell’animo, un abbattimento dello spirito” [Rossetti, Danno esistenziale:
adesione, iconoclastia od epoch?, in Danno e resp. 2000, 209]: il
“patema d’animo” e lo “stato di angoscia transeunte” (Corte cost. 372/1994) [in
Giust. Civ. 1995, I, 887, con nota di Coco;
in Dir. Fam. 1995, 457, con nota di Liotta;
in Resp. civ. e prev. 1994, con note di Scalfi e Giannini;
in Vita not. 1995, 613, con nota di Brigante;
in Ass. 1995, II, 359, con nota di De
Marco].
Le ripercussioni negative di cui è permeato il danno
esistenziale scorrono lungo un piano inclinato perpendicolare a quello su cui
operano i modelli costitutivi del danno morale: “non tanto questione di
malinconie, di lamenti notturni, non già cuscini bagnati di lacrime; piuttosto
una sequenza di dinamismi alterati, un diverso fare e dover fare (o non più
fare), un altro modo di rapportarsi al mondo esterno – città e dintorni,
quartiere, condominio, trasporti, servizi, luoghi del tempo libero etc.” [Cendon, Non di sola salute vive
l’uomo, in Persona e danno, Trattati, Milano, 2004].
Secondo l’attuale giurisprudenza, la norma sul danno
morale di cui all’art. 2059 c.c. si ispira ai medesimi criteri risarcitori
“integrali” di cui all’art. 2043 del c.c., e non ha, pertanto, natura
indennitaria del pretium doloris, ma considera tutte le sofferenze di ordine
psichico e morale che il danneggiato subisca in conseguenza dell’illecito, e si
fonda, pertanto, sul principio di cui all’art. 2 della Costituzione, che tutela
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
Anche qui le diverse posizioni dottrinarie e le
innumerevoli decisioni giurisprudenziali susseguitesi nel tempo sono state
“razionalmente catalogate” da parte della dottrina [Liberati, La liquidazione del danno esistenziale,
Padova, 2004] a seconda che:
a) il danno esistenziale manifesti tratti distintivi
più o meno marcati col danno morale:
quest’ultimo è essenzialmente un “sentire”, il danno esistenziale è piuttosto
un “fare” (cioè un non poter più fare, un dover agire altrimenti). L’uno
attiene per sua natura al “dentro”, alla sfera dell’emotività, l’altro concerne
il “fuori”, il tempo e lo spazio della vittima [Cendon, Esistere o non esistere, in Persona e danno,
Trattati, Milano, 2004; Trib. Palermo 8 giugno 2001; Corte Conti 10Q/2003;
Trib. Venezia 14 gennaio 2003]. In particolare se l’origine del danno
esistenziale è di natura psichica, esso va identificato in tutte le
alterazioni, generate dalla malattia mentale, della “quotidianità” degli
individui lesi, mentre il danno morale appartiene alla sfera interiore di chi
ha subito il torto (Trib. Agrigento 4 giugno 2001). Spostando l’analisi su di
un piano prettamente penalistico, a differenza del danno morale – risarcibile
solo in presenza di una fattispecie di reato e commisurato al dolore che la
vittima ha intimamente sofferto – e a differenza del danno biologico –
consistente nella lesione psicofisica del soggetto, accertabile con criterio
medico-legale – il danno esistenziale può definirsi come lesione della
personalità del soggetto nel suo modo di essere sia individuale che sociale e
che si sostanzia in un’alterazione apprezzabile della qualità della vita
consistente in un “agire altrimenti” o in un “non poter più fare come prima”
(App. Milano 29 gennaio 2003). Infine va segnalato l’elemento che forse meglio
spiega la tesi che sostiene la differenza tra danno morale e danno
esistenziale, ossia il modus liquidatorio: è impensabile utilizzare l’analogo
sistema risarcitorio per ambedue le tipologie di danno, posto che il danno
morale è di norma determinato e liquidato in misura pari a 1/4-1/2 del danno biologico
(Giudice di Pace Casamassima 10 giugno 1999);
b) il danno esistenziale non differisca dal danno
morale: in pratica se danno
esistenziale e danno morale coincidono il primo non può essere risarcito (Trib.
Roma 7 marzo 2002);
c) il danno esistenziale vada risarcito solo quando
non sussista anche il danno morale:
se la legge ammette il risarcimento del danno morale il danno esistenziale non
può essere liquidato (Cass. 15449/2002). Invero se il danno esistenziale
sussiste e non coincide col danno morale non può essere risarcito solo quando
quest’ultimo non è liquidabile: in caso contrario si assisterebbe ad una
“ingiusta limitazione risarcitoria”. Viceversa, laddove il danno esistenziale
dovesse coincidere con quello morale, non risulterà in nessun caso risarcibile;
d) il danno morale venga assorbito dal danno
esistenziale, posto che quest’ultimo
ricomprende i risvolti di carattere soggettivo, quali le sofferenze psichiche
necessariamente conseguenti al comportamento illecito subito, che non si
traducono in lesione del diritto alla salute (Trib. Milano 15 marzo 2001). A
sostegno di tale impostazione argomentativa v’è il forte legame tra danno
esistenziale e tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, ex art. 2 Cost.
3. Danno esistenziale e danno psichico:
coesistenza o esclusione?
Quando dottrina e giurisprudenza erano alle prese con
le fatiche interpretative tese a dare autonoma dignità concettuale al danno
biologico, quello psichico aveva già raggiunto sufficiente spessore
giuridico anche grazie all’opera del capostipite della “scuola triestina” [Cendon, Il prezzo della follia.
Lesione della salute mentale e responsabilità civile, Bologna, 1984].
Anche in questo caso le diverse posizioni dottrinarie
e giurisprudenziali hanno trovato “sistemazione” grazie all’opera di paziente
dottrina [Liberati, La
liquidazione del danno esistenziale, Padova, 2004] a seconda che:
a) il danno esistenziale si differenzi dal danno
psichico: quest’ultimo configura una
lesione del diritto alla salute, il primo, viceversa, si muove in una
dimensione diversa da quella medica. Mentre infatti il danno psichico è
danno-evento/statico (pregiudizio della salute mentale), il danno esistenziale
è danno-conseguenza/dinamico (pregiudizio della quotidianità). Ma questa
dicotomia non azzera le possibili sincronie tra i due tipi di danno: le
alterazioni della quotidianità possono condizionare l’individuo sino al
turbamento mentale, così come il danno psichico avrà senz’altro ripercussioni
esistenziali [Cendon, Esistere
o non esistere, in Persona e danno, Trattati, Milano, 2004];
b) il danno esistenziale rivesta natura psichica, laddove questo ricomprenda tutte le alterazioni -
generate dalla malattia mentale - della vita quotidiana del soggetto leso in
tutte le sue componenti relazionali (Trib Agrigento 4 giugno 2001);
c) il danno esistenziale non venga risarcito in
presenza di danno biologico psichico:
posto che il danno psichico – a differenza del danno esistenziale psichico –
rientra nell’ambito medico, in presenza di danno biologico psichico, non
sussiste danno esistenziale, che invece potrà essere risarcito solo quando il
danno psichico non si traduca in lesione al diritto alla salute (Trib Bergamo
24 febbraio 2003);
d) il danno esistenziale abbia come sottocategoria il
danno psichico: la matrice
giurisprudenziale di tale tesi fa capo ad un caso specifico “la rinuncia
forzata ad avere rapporti sessuali col proprio coniuge per impossibilità di
quest’ultimo per fatto illecito altrui”. In tal caso il pregiudizio è
risarcibile come danno psichico, quale sottocategoria del danno esistenziale in
un sistema risarcitorio basato su tre categorie di danno: patrimoniale, morale,
esistenziale. All’interno di quest’ultima categoria rientra il danno biologico
comprendente il danno biologico di tipo fisico ed il danno psichico (Trib.
Lecce 5 ottobre 2001).
4. Danno esistenziale e ulteriori categorie di
danno: coesistenza o assorbimento?
Prima dell’avvento della nuova figura di danno
esistenziale, la carenza delle tipologie risarcitorie e i limiti posti dal
Giudice delle leggi alla risarcibilità del danno biologico e di quello morale,
spinse la dottrina e la giurisprudenza ad elaborare ulteriori figure di danno
non patrimoniale (alla vita di relazione, estetico, sessuale, alla serenità
familiare, edonistico, riflesso, a cascata, indiretto, di rimbalzo) [Cendon, Esistere o non esistere,
in Persona e danno, Trattati, Milano, 2004; Liberati,
La liquidazione del danno esistenziale, Padova, 2004]. Oggi il danno
esistenziale è per sua stessa natura capace di assorbire tutte le voci di danno
non patrimoniale (passate e future) distinte da quello biologico e morale.
Invero – come meglio precisato – laddove ciascuna di tali voci non dovesse
essere totalmente assimilata a quella di danno esistenziale, si presenterebbe
come sottocategoria di quest’ultimo, conservando così autonomia concettuale.
In particolare, il danno alla vita di relazione,
veniva individuato dalla giurisprudenza di legittimità nei casi in cui il danno
fisico, oltre a determinare una diminuzione della capacità lavorativa e dunque
di guadagno, si ripercuoteva sulla sfera dei rapporti sociali ed economici di
un individuo, fino a menomare le sue possibilità di realizzazione (Cass.
1439/1972). La dottrina ritiene che, dopo la comparsa del danno esistenziale,
tale fattispecie sia priva di utilità, posto che “nei suoi versanti
patrimoniali, la vita di relazione (compromessa) finisce per rifluire interamente” nell’alveo del danno
patrimoniale, mentre “in quelli non patrimoniali, essa diventa non più che una
faglia, significativa certamente, ma priva di una propria indipendenza, del
danno esistenziale” [Cendon-Ziviz,
Il risarcimento del danno esistenziale, Milano, 2003, 85]. Ma la
giurisprudenza ammette ancora una possibile coesistenza tra le due figure. A
conferma di tanto è stato sostenuto che l’illegittimo ed arbitrario trattamento
dei dati personali per l’invio di offerte pubblicitarie in una casella di posta
elettronica utilizzata per scopi personali e professionali per l’attività di
avvocato, costituisce, in assenza di consenso da parte del destinatario,
illecito ex art. 2043 c.c., per la violazione della normativa sulla privacy.
Conseguentemente l’utente ha diritto al “risarcimento del danno alla vita di
relazione e del danno esistenziale conseguente alla lesione e al turbamento
della qualità della vita” (Giudice di Pace Napoli 10 giugno 2004).
Il danno estetico, invece, da un lato, si
traduceva in un danno alla vita di relazione dell’individuo in quanto
pregiudicava la sua capacità di acquisire specifiche posizioni sociali – fare
carriera, mettere su famiglia, sposarsi (è il caso della bella donna sfregiata
alla quale veniva preclusa l’opportunità di sposarsi con uomini facoltosi ed
aspirare così ad una vita agiata) – dalle quali promanava un’utilità
economicamente valutabile, dall’altro in un danno morale correlato alla
sofferenza psichica derivante alla vittima dalla menomazione estetica [Crisafi, Il danno: profili storici,
in I danni risarcibili nella responsabilità civile, vol. I - Il danno in
generale, Cendon, Il diritto
civile nella giurisprudenza, Torino, 2005].
Ma quale rapporto intercorre tra queste due voci di
danno e quello esistenziale?
Posto che il danno esistenziale è individuabile nelle
attività realizzatrici della persona che si manifestano nei rapporti
relazionali con gli altri, è evidente che il danno alla vita di relazione venga
da questo assorbito. Posto, invece, che il danno estetico afferisce alla
menomazione della bellezza di un individuo, causata dal comportamento illecito
di terzi, risulta meritevole di tutela risarcitoria. Tale voce riveste natura
patrimoniale (spese di cura, diminuzione del reddito a causa della difficoltà
lavorativa, ecc.), morale (in considerazione delle sofferenze patite), ma anche
esistenziale-biologica (non poter più fare o aspirare a fare).
Tra le ulteriori voci di danno (non patrimoniale)
elaborate da dottrina e giurisprudenza allo scopo di rimediare alle carenze
applicative dell’art. 2059 c.c., e che possono essere messe a confronto con la
figura del danno esistenziale, ricordiamo:
a) il danno alla serenità familiare, categoria
di danno non patrimoniale completamente assorbito dal danno esistenziale, ove
per ambedue le voci è possibile risarcire il danno fuori dai casi di reato;
b) il danno alla reputazione, finalizzato a
risarcire il danno provocato dalla lesione all’onore e alla reputazione
dell’individuo, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla
legge ordinaria (dunque ristoro per danno patrimoniale) con estensione
all’universo dei pregiudizi non patrimoniali (Cass. 4881/2001; Cass.
6507/2001). Attualmente dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere
che il danno esistenziale assorba il danno alla reputazione anche come
fattispecie autonoma di pregiudizio;
c) il danno alla riservatezza, consistente
nella tutela di quelle situazioni che appartengono alla sfera strettamente
personale dell’individuo (le quali, anche se verificatesi al di fuori
dell’ambiente eminentemente domestico, non rivestono interesse socialmente
apprezzabile per i terzi) contro le ingerenze che sebbene lecitamente compiute,
per scopi non necessariamente speculativi e senza offesa per l’onore , la
reputazione e il decoro, non risultano, tuttavia, giustificate da preminenti
interessi pubblici (Cass. 2129/1975). Tale voce di danno ha ricevuto espresso
riconoscimento normativo dal testo unico in materia di trattamento dei dati
personali (D.lvo 196/2003) in base al quale chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell’art. 2050 c.c. (danno conseguenza). Attualmente tale voce di danno è fatta
rientrare nell’ambito della categoria del danno esistenziale, posto che la
violazione dei dati personali (sotto il profilo del danno non patrimoniale) si
traduce in un pregiudizio delle attività realizzatrici dell’individuo leso
nella dimensione più intima della sua quotidianità e, dunque, meritevole di
risarcimento (danno evento);
d) il danno all’immagine, consistente nella lesione
dell’immagine dell’individuo (è il caso del vigile urbano la cui fotografia - a
grandezza naturale - era stata posta nei punti di maggior concentrazione di
traffico) perché abusivamente utilizzata. Anche tale voce di danno è fatta
rientrare pacificamente nell’ambito dell’elastico concetto di danno
esistenziale (Trib. Forlì 9 ottobre 2002, contra Trib. Milano 4 febbraio 2002);
e) il danno all’identità personale, consistente
nella compromissione della manifestazione della personalità dell’individuo, del
“diritto ad essere se stesso” (Trib. Roma 27 marzo 1984). Anche in questo caso
tale voce di danno è fatta risalire nell’ambito del danno esistenziale;
f) il danno alla vita sessuale, consistente
nella compromissione di una delle più marcate manifestazioni dell’individualità
della persona umana e, per ciò stesso, da considerare danno esistenziale. La
sessualità esorbita dal rigido ambito medico per rientrare in dimensioni
relazionali che attengono alla “mera soddisfazione e gioia esistenziale”,
ancorché sussista autonoma risarcibilità in presenza di lesioni del diritto
alla salute. A sostenere tale tesi ci ha pensato di recente la Suprema Corte
con sent. n. 2311 del 2 febbraio 2007 secondo cui il diritto alla sessualità
deve essere inquadrato tra i diritti inviolabili della persona come modus
vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona. Se certo la
perdita della sessualità costituisce anche danno biologico (la cui valutazione
nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente il livello della
micropermanente e determina un rilevante ritocco del punteggio finale)
consequenziale alla lesione per fatto della circolazione, non può ciò nondimeno
negarsi che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della
sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per
sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata
e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima
dell’equivalente economico del debito di valore;
g) il danno edonistico, di origine statunitense
che parte della giurisprudenza di merito fa rientrare nell’ambito del danno
biologico classico, distinguendolo dal danno morale, in ordine al principio
(appunto edonistico) che caratterizza i rapporti coniugali o di parentela,
quale danno sofferto dal superstite a causa della perdita del godimento del
prossimo congiunto (Trib. Firenze 24 febbraio 2000) [Crisafi, Il danno: profili storici, in I danni
risarcibili nella responsabilità civile, vol. I - Il danno in generale, Cendon, Il diritto civile nella
giurisprudenza, Torino, 2005]. Altra parte della giurisprudenza e della
dottrina identifica il danno in parola come sottocategoria del danno esistenziale
in quanto non lesivo né del patrimonio né della salute ma delle forme
realizzative della personalità. Ma l’orientamento più accreditato è per un
assorbimento di tale voce di danno in quello esistenziale, ciò anche allo scopo
di sgombrare il campo da inutili “giustapposizioni e confusioni” [Cendon, Esistere o non esistere,
in Persona e danno, Trattati, Milano, 2004; Liberati,
La liquidazione del danno esistenziale, Padova, 2004];
h) il danno riflesso, che individua le ipotesi
di danni risarcibili ai prossimi congiunti del soggetto vittima del fatto
lesivo, in ragione del rapporto giuridico che li unisce, ovvero della loro
vicinanza con la vittima primaria. Parte della giurisprudenza lo fa rientrare
nell’ambito del danno morale (Trib. Palermo 1 giugno 2001 e Trib. Como 12
ottobre 2001), altra parte, invece, nell’ambito del danno esistenziale (Trib.
Agrigento 4 giugno 2001) in quanto la lesione, muta le abitudini quotidiane dei
prossimi congiunti della vittima, causando danni diretti ed immediati identificabili
in termini di perdita di qualità personali [Crisafi,
Il danno: profili storici, in I danni risarcibili nella responsabilità
civile, vol. I - Il danno in generale, Cendon,
Il diritto civile nella giurisprudenza, Torino, 2005]. Anche in questo caso, però,
l’orientamento più accreditato è per un assorbimento di tale voce di danno in
quello esistenziale, che “toglie ai contorti riferimenti in esame qualsiasi
sovranità o significato pratico” [Cendon,
Esistere o non esistere, in Persona e danno, Trattati, Milano, 2004].
5. Conclusioni
Appurato che il danno esistenziale non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo (così Cassazione n. 2546 del 6 febbraio 2007), risulta dunque chiara l’elasticità che lo contraddistingue: esso si evolve, muta al mutare della società, è dinamico nel suo divenire. Gli altri tipi di danno non patrimoniale risultano attanagliati dai dettami di ordine scientifico o fissati su strutture normative consolidate, tanto è vero che la maggior parte di essi ha finito per essere assorbita dalla voracità concettuale del danno esistenziale. Peraltro
Non può essere messa più in discussione la sua
consistenza perché ormai è entrato a far parte anche del nostro bagaglio
culturale: esso riguarda tutti noi nella nostra quotidianità. È protagonista e
leader rispetto a tutte le altre voci di danno: è sui giornali e in tv (per
tutti ricordiamo l’immensa eco che ha avuto la pronunzia del giudice di pace di
Casoria in ordine al danno esistenziale subito da black out elettrico), è nelle
aule dei tribunali e negli uffici del giudice di pace, è sulle scrivanie dei
giudici della Suprema Corte e della Consulta.
La quotidianità non è un fatto riservato agli
interpreti del diritto ma appartiene ad un livello che va al di là
dell’ermeneutica giuridica, quello della gente comune che si fa partecipe e
propositiva, che suggerisce soluzioni alternative al dogma normativo. Il danno
esistenziale assurge, così, a filamento insostituibile del DNA del nostro
ordinamento giuridico.
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