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riportata in nota l’indicazione della modifica.
Legge 4 agosto 2006, n. 247
NOTE
La legge n. 247 del 2006 ha come obiettivo
principale quello di proseguire la missione umanitaria, di stabilizzazione e di
ricostruzione dell’Iraq. Strategica risulta l’attività di cooperazione con lo
stesso governo iracheno non soltanto per rendere attuabili tali iniziative, ma
anche per concretizzare lo sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più
deboli della popolazione, il sostegno istituzionale e tecnico, la formazione
nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della
informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici, lo sviluppo
socio-economico e quello dei mezzi di comunicazione, la riorganizzazione dei
Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonchè le attività di
formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
Lo stesso provvedimento prevede, comunque,
investimenti per il proseguimento delle missioni di pace in altre aree “calde”
e dispone altrettanti investimenti per la delicata fase di rientro dallo stesso
Iraq a partire dall’autunno 2006.
PROVVEDIMENTO
L. 4 agosto 2006, n. 247 (G.U. 11 agosto 2006, n. 247). Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
1. Interventi umanitari, di stabilizzazione di
ricostruzione e di cooperazione. 1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies
bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità
individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005,
le attività operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla
realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate
con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in
favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica
amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione
dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana
a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui al comma 1.
4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti
dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di
necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti
dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale
estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche
professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al
precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di
nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a
condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente
esistono le professionalità richieste.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla
missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la
stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10
luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di
euro 200.000.
9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso
l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è
determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
10. Per la realizzazione di interventi di
cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2006, la
spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari
esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati
alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello
sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.
11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia Erzegovina, Serbia e Montenegro.
12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per
magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia,
nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX,
di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
13. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma
12, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie
e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli
interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i
partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire
in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello
Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti
militari che partecipano alle missioni di cui alla presente legge, al fine di
sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il
ripristino dei servizi essenziali.
2. Missioni internazionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia. 1. È autorizzata la spesa di euro 130.430.101 per
la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che
partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata Antica Babilonia, di
cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari
italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno
iracheni, nonchè alle attività di formazione e addestramento del personale
delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma
11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security
Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute
Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom, e alla missione
nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare
alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
d) Albania 2, in Albania.
6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di
cui all'articolo 39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel
cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena,
che partecipa alla missione denominata Joint Enterprise, di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri
alla missione in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui
all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006.
9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron
(TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
10. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di
Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51.
12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del
Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel,
comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
13. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla
missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite
nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui
all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006.
14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force
in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
15. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo
della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d),
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
16. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione ISAF.
17. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della
Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
18. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51.
19. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale
dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM,
di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,
n. 51.
20. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della
Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione
europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in
Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
21. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato
alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC
del Consiglio, del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia
civile palestinese.
22. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di
consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa
alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
23. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati
e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio
nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui alla presente legge
è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o
alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito
indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale militare che
partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani,
TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonchè al personale del Corpo della
guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK
in Kosovo;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al
personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq,
Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF in Afghanistan, nonchè al personale
dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica
di Kabul;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato
che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale
militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL
Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale
dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in
Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica
Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti
militari impiegati in Iraq, nonchè al personale militare impiegato in Bahrain e
nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
f) misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al consigliere diplomatico del
comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in
Afghanistan.
24. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio
1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima
legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
25. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa
di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto
dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei
carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza
dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.
26. Al personale militare che partecipa alle
missioni di cui alla presente legge si applicano il codice penale militare di
pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d),
5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
27. I reati commessi dallo straniero in territorio
iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti
alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, sono
puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro
della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
28. Per i reati di cui al comma 27 la competenza
territoriale è del Tribunale di Roma.
29. Le disposizioni in materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese
alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di
materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3.
30. I mezzi e materiali, escluso il materiale
d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto
dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta
conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli
ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo
di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo
gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di
polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non
governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile,
prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro della difesa
si provvede a disciplinare le modalità attuative.
31. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere
a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle
capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore della presente
legge.
32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per
lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono
validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n.
298, e successive modificazioni.
33. Per le esigenze connesse con le missioni
internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10
aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a
domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti
alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge
di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
34. Per quanto non diversamente previsto, alle
missioni militari internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15.
35. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro
300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico
seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi
potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati
nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui
all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
3. Copertura finanziaria. 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari
complessivamente a euro 488.119.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro
457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e,
quanto a euro 30.261.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai sottoindicati
Ministeri, nella misura di seguito specificata:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quanto a euro 10.039.565;
b) Ministero degli affari esteri, quanto a euro
2.000.000;
c) Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, quanto a euro 3.700.000;
d) Ministero dell'interno, quanto a euro 8.800.000;
e) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, quanto a euro 682.000;
f) Ministero delle politiche agricole e forestali,
quanto a euro 5.040.000.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Disposizioni finali. 1. In relazione a
quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli
atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° luglio
2006 fino alla data di entrata in vigore.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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