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Obiezione di coscienza e servizio civile
(TAR Marche 25 ottobre 2006, n. 842)
Il sig. A.T., dopo aver svolto il servizio civile sostitutivo di cui all’art. 1 della L. 15 dicembre 1972, n. 772, nel periodo dal 14-10-1998 al 14-10-1999, ha intrapreso l’attività lavorativa di agente di polizia municipale chiedendo la revoca del provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza. Avverso il provvedimento di reiezione dell'istanza propone ricorso.
Sulla base di quanto stabilito dalla L. n. 230 del 1998, recante Nuove norme in materia di obiezione di coscienza, l’intervento dell’Amministrazione ai fini dell’accesso del singolo cittadino al servizio civile, alternativo al servizio militare, si estrinseca attraverso l’adozione di un atto meramente vincolato, che viene posto in essere a seguito di domanda presentata dall’interessato e in base al semplice riscontro dell’assenza delle cause impeditive individuate dalla legge. Poiché l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza è rimesso alla libera disponibilità del titolare, deve ritenersi che la rinuncia di tale diritto sia ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile, posto che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione.
TAR MARCHE - ANCONA - SEZ. I - 25 ottobre 2006 n. 842 - Pres. Sammarco- est.
Daniele
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 00192 del 2005, proposto da:
TINTI Andrea, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara, elettivamente
domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;
contro
la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore,
ed il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il
cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 99863/II/3
del 21.12.2004, avente ad oggetto diniego della revoca dello status di obiettore
di coscienza, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del Ministero della Difesa;
Vista la propria ordinanza 23 marzo 2005, n. 207;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/02/2006, il dott. Giuseppe Daniele
e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. Andrea Tinti, dopo aver svolto il servizio civile sostitutivo di cui
all’art. 1 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 nel periodo dal 14.10.1998
al 14.10.1999, ha intrapreso l’attività lavorativa di agente di
polizia municipale presso il Comune di Montecalvo di Foglia.
Recentemente, avendo mutato le proprie precedenti opinioni, è pervenuto
al convincimento dell’assoluta necessità che ogni Stato sia dotato
di un proprio apparato difensivo e come tale debba essere protetto dai propri
cittadini.
Pertanto, con istanza in data 29.10.2004, ha chiesto la revoca del provvedimento
dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, anche in ragione della
necessità di dotarsi dell’arma di ordinanza per svolgere in maniera
adeguata la propria attuale attività lavorativa.
Tuttavia l’istanza è stata respinta dal Direttore Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile, con provvedimento prot. n. 99863/II/3 del 21.12.2004, sul rilievo che
“il Consiglio di Stato, con parere n. 10425/04 espresso nell’Adunanza
del 28.9.2004, ha ritenuto che l’attuale normativa non consenta l’adozione
del provvedimento di revoca dello status di obiettore nei confronti di coloro
che abbiano già svolto e completato il servizio civile”.
Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato, con atto notificato
il 18.2.2005, depositato l’8.3.2005, che ne ha chiesto l’annullamento,
deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici
profili, articolate in cinque distinti motivi.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
Ministero della Difesa, che hanno dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso,
concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 23 marzo 2005, n. 207, il Tribunale ha respinto l’istanza
di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
DIRITTO
1. - Il ricorso deve essere accolto, risultando, fondate, ed assorbenti, le
censure di violazione dell’art. 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 con
esso dedotte.
Non ignora il Collegio che l’atto impugnato è stato emanato uniformandosi
al parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10425/04; il Collegio
ritiene peraltro di aderire alle conclusioni cui è pervenuto altro parere
espresso dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato (sez. III, n. 964/03),
poiché maggiormente aderenti alla “ratio” della vigente normativa,
e formulate in maniera più persuasiva.
Ed invero, la L. 8 luglio 1998, n. 230 ha espressamente riconosciuto al cittadino
un diritto soggettivo all’obiezione di coscienza, il cui esercizio risulta
soltanto subordinato al mero riscontro, da parte dell’Amministrazione,
della mancanza delle cause ostative tassativamente indicate dall’art.
2 della legge stessa.
A differenza di quanto avveniva nel vigore della L. 15 dicembre 1972, n. 772
(secondo la quale la decisione sulla domanda di obiezione, di carattere discrezionale,
si configurava come concessione di un beneficio ed aveva, quindi, carattere
costitutivo), in base alle norme della L. n. 230 del 1998, attualmente vigente,
l’intervento dell’Amministrazione ai fini dell’accesso del
singolo cittadino al servizio civile, alternativo al servizio militare, si estrinseca
attraverso l’adozione di un atto meramente vincolato, che viene posto
in essere a seguito di domanda presentata dall’interessato e in base al
semplice riscontro dell’assenza delle cause impeditive individuate dalla
legge.
In questo contesto, l’intervento dell’Amministrazione nel procedimento
in questione ha, unicamente, finalità accertativo – dichiarative
della inesistenza, sul piano oggettivo, delle menzionate cause ostative all’esercizio
del diritto di obiezione di coscienza, applicandosi in proposito, oltretutto,
il meccanismo del silenzio – assenso, in base all’art. 5, comma
2, della legge.
Trattandosi, dunque, di un diritto il cui esercizio è rimesso alla libera
disponibilità del titolare, deve conseguentemente ritenersi che, in base
ai principi generali in materia e nel rispetto delle forme prescritte, la rinuncia
di tale diritto sia ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento
antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione
al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque,
non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità
del diritto in questione.
2. - Aggiungasi, come esattamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che
l’atto impugnato si appalesa illegittimo anche in ragione della recente
entrata in vigore della L. 23 agosto 2004, n. 226, che nell’ambito della
progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale ha di fatto
abolito il servizio militare obbligatorio, sospendendo le chiamate per l’esercizio
del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Allo stato attuale, quindi il provvedimento dichiarativo dello status di obiettore
di coscienza, di cui alla pregressa normativa, ha perso ogni significato, sicché
se non è più necessario ottenere un provvedimento dichiarativo
del proprio status di obiettore, non si vedono le ragioni per cui ne debba essere
inibita la revoca, ove sussista il mutato convincimento in merito da parte del
richiedente.
3. - Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto,
con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, restando
assorbite le censure non esaminate.
4. - Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe
indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Direttore Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile, prot. n. 99863/II/3 del 21.12.2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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