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Responsabilità
e colpa della P.A. a fronte di provvedimenti ampiamente discrezionali
(TAR Puglia, Lecce,
21 dicembre 2006, n. 6040)
NOTE
A fronte di provvedimenti ampiamente discrezionali, ossia
di giudizi prognostici ampiamente opinabili sulla pericolosità di un soggetto,
si verte certamente in problemi interpretativi di particolare difficoltà, perché
l’amministrazione, ex ante, non trova una sicura regola da seguire, sicchè la
propria responsabilità avrebbe un carattere meramente aleatorio. Anche
accogliendo la tesi della responsabilità di tipo contrattuale, si deve comunque
far ricorso al principio di cui all’articolo 2236 comma secondo, c.c. lasciando
esente da responsabilità l’amministrazione, in casi di interpretazioni
opinabili, ove non si tratti di errore macroscopico, che faccia cioè ricadere
il giudizio di colpa su una regola predeterminata e quindi diversa da quella la
cui interpretazione è dubbia (si pensi alla trascuratezza, all’errore di fatto,
alla persistenza nell’errore pur dopo un primo intervento giurisprudenziale, ad
una disparità di trattamento ecc.).
SENTENZA
Tar Puglia – Lecce, 21 dicembre 2006, n. 6040 -
pres. Ravalli- est. Balloriani
SENTENZA
sul ricorso n. 1145 / 2005, proposto Gorgoni Ugo,
rappresentato e difeso dall’avvocato Bacile Pantaleo Ernesto, elettivamente
domiciliato in Lecce, alla via B. Martello 19, presso il proprio difensore;
contro
il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliato in Lecce, alla via
Rubichi 23.
per la condanna
- al risarcimento del danno subito a seguito del
diniego da parte del Questore p.t. di Lecce sull’istanza volta ad ottenere la
licenza di porto di fucile da caccia presentata nel dicembre del 1987.
Visti il ricorso introduttivo con i relativi
allegati.
Visti gli atti tutti del giudizio.
Relatore il dott. Massimiliano Balloriani.
Uditi altresì l’avvocato Bacile e l’avvocato dello
Stato Colangelo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
FATTO
Il ricorrente ha conseguito, in data 9 dicembre
1987, il certificato di idoneità al maneggio delle armi e richiedeva, pertanto,
alla Questura di Lecce, il rilascio della licenza di porto di fucile da caccia.
In data 28 aprile 1988 riceveva il provvedimento del
18.3.1988 con il quale il Questore di Lecce rigettava l’istanza volta a
conseguire la predetta licenza .
Di conseguenza, con ricorso n. 1457 del 1988, egli
chiedeva a questo Tribunale l’annullamento del provvedimento di rigetto.
Con sentenza n. 853 del 2005, il TAR ha annullato il
provvedimento 18 marzo 1988 cat.6.F/88 del Questore della Provincia di Lecce,
con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente per il rilascio della
licenza di porto di fucile da caccia.
Ciò premesso il sig. Ugo Gorgoni ricorre oggi per la
condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno non
patrimoniale, subito in conseguenza del provvedimento illegittimamente adottato
dal Questore che di fatto gli ha impedito di dedicarsi alla caccia.
Chiede che il risarcimento venga liquidato in €600,00
annui dal diniego ad oggi.
Nell’udienza del 8 novembre 2006, la causa è passata
in decisione.
DIRITTO
1. –Anche in considerazione dei rilievi formulati
dalla difesa erariale, è opportuna una breve analisi preliminare in merito ad
alcuni aspetti dogmatici e strutturali della responsabilità per illecito di
diritto pubblico (cioè commesso nell’esercizio di un potere pubblicistico)
della pubblica amministrazione.
L’analisi, per coerenza con le prospettazioni
difensive, deve essere limitata: 1) ai profili relativi all’esperibilità in via
autonoma, cioè non cumulata ad una domanda di annullamento, dell’azione di
condanna al risarcimento danni; 2) all’ammissibilità del risarcimento di un
danno non patrimoniale per lesione di interesse legittimo; 3) al riparto
dell’onere della prova con riferimento all’elemento soggettivo del fatto
illecito della pubblica amministrazione, e nel caso di specie se l’onere sia
comunque stato adempiuto dalle parti.
1.1. - Come noto, la giurisprudenza, ordinaria prima
ed amministrativa poi, non ha ancora trovato una soluzione sufficientemente
stabile sulla natura della responsabilità della pubblica amministrazione per
illecito di diritto pubblico, cioè per i danni causati dall’attività autoritativa
della p.a..
La concezione inizialmente accolta dalla Cassazione,
nella nota sentenza 500/99, riconduceva tale responsabilità a quella aquiliana
(artt.2043 e segg. c.c.), relegando, all’uopo, la violazione dell’interesse
legittimo e cioè delle norme di azione (la cui cognizione è naturalmente
devoluta al giudice amministrativo) a mero requisito di ingiustizia del danno
da lesione dell’interesse sostanziale sottostante.
Questa teoria, come è evidente, era ancora
influenzata da una visione dell’interesse legittimo come posizione giuridica
meramente strumentale, con la conseguenza che la sola cognizione incidentale
(con disapplicazione) del provvedimento illegittimo, da parte del giudice
ordinario, permetteva di accordare tutela alla posizione sostanziale sottostante.
La colpa veniva, invece, artificiosamente ricondotta
alla violazione di norme di relazione (pur elencandosi poi ipotesi
esemplificative che in realtà, come evidenziato dalla giurisprudenza
successiva, riguardano vere e proprie norme di azione: "...regole di
imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio
della funzione amministrativa deve ispirarsi..."), sempre al fine di
giustificarne la cognizione del giudice ordinario.
Tale concezione è stata poi superata dal Consiglio
di Stato (Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239), che ha ricondotto la
responsabilità della pubblica amministrazione ad una responsabilità di tipo
contrattuale (artt. 1218 e segg. c.c.), anche se ovviamente discendente dalla
violazione di obblighi di fonte non contrattuale ma legale (l’obbligo della PA
di agire in modo legittimo e nel rispetto delle regole procedimentali), la cui
effettività giuridica presuppone il realizzarsi della fattispecie
fattuale-relazionale dell’inizio di un procedimento amministrativo.
Così configurata, la responsabilità della pubblica
amministrazione s’inserisce nella fase patologica di un rapporto giuridico di
diritto pubblico (inteso come correlazione tra interesse legittimo e potere
pubblico).
E’ fuor di dubbio, del resto, che l’obbligo di
rispettare le regole dell’agire amministrativo (artt.1 e segg. della legge n. 241
del 1990) è preesistente alla sua violazione da parte della p.a., e ciò
allontana l’interprete dallo schema della responsabilità extracontrattuale in
cui invece un obbligo a carico di un soggetto determinato (è molto controversa
finanche la preesistenza di un dovere generico di neminem laedere) sorge solo a
seguito del danno ingiusto.
Si osservi, per inciso, che non necessariamente le
norme di azione rilevanti sotto il profilo della responsabilità (quelle di cui
all’articolo 1 e segg. della legge n. 241 del 1990) hanno altresì rilievo sul
piano della validità del provvedimento amministrativo eventualmente adottato
(in riferimento all’articolo 26 del T.U. del Consiglio di Stato), come si
desume chiaramente oggi dall’articolo 21 octies della legge n. 241 del 1990,
che relega al momento solo risarcitorio alcune illegalità procedimentali.
La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n.204
del 2004 ha avallato quest’ultima impostazione, chiarendo che, con l’azione di
risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, non si aziona una
diversa posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo al
risarcimento, bensì si esercita una diversa forma di tutela del medesimo
interesse legittimo, e ciò giustifica anche la giurisdizione generale di
legittimità del Giudice Amministrativo prevista, espressamente, dall’articolo 7
della legge 205 del 2000.
In buona sostanza, la Corte Costituzionale, nel
2004, ha ribaltato la costruzione della Cassazione (n.500 del 1999),
riconducendo il risarcimento del danno da lesione ingiusta dell’interesse
legittimo ad ipotesi di violazione di norme di azione e non di norme di
relazione.
La giurisprudenza aderente alla configurazione della
responsabilità di diritto pubblico come di tipo contrattuale ha coerentemente
applicato il principio dell’inversione dell’onere della prova in danno
dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’articolo 1218 c.c.
Siffatta ricostruzione teorica è stata, poi,
frequentemente confermata sia dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato,
sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204), sia da quella ordinaria (Cass. Civ., sez. I,
10 gennaio 2003, n. 157).
Alcune interpretazione successive (v. Consiglio di
Stato, sentenza n. 5012 del 2004) sono tornate alla configurazione della
responsabilità come di tipo extracontrattuale, cercando soprattutto di evitare
l’inconveniente di privare il giudice di ogni valutazione d’ufficio del giudice
in ordine alla colpa dell’amministrazione, specie in considerazione del fatto
che l’illecito della pubblica amministrazione per violazione delle norme
procedimentali di azione vede necessariamente le medesime norme quale parametro
oggettivo dell’ingiustizia della condotta e soggettivo della colpa.
Manca cioè la possibilità di un duplice giudizio,
ossia di valutare distintamente la violazione delle regole come condotta
ingiusta e la violazione delle regole come colpa (cd. doppia misura della
colpa, ex articolo 1176 c.c.), proprio perché tutte le violazione che hanno un
rilevo sull’ingiustizia del danno (l’illegittimità dell’esercizio del potere,
per violazione di legge o eccesso di potere) lo hanno anche sul piano della
violazione delle regole che l’amministrazione deve rispettare nel proprio agire,
quindi sul parametro normativo della colpa.
In breve, se si dà rilievo anche alla colpa lieve,
ogni illegittimità della pubblica amministrazione è anche colposa, e
l’inversione processuale accolla alla p.a. un’onere di probatio diabolica.
Conscia di tali problemi, parte della giurisprudenza
sembra riavvicinarsi alle prime pronunce che si sono occupate della questione,
dopo la devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione sul
risarcimento danno (Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169).
In esse era condivisa una concezione oggettiva della
colpa (quasi a rendersi conto dell’efficacia solo formale di un paradigma
basato sulla prova dell’elemento soggettivo) suggerita dalla Cassazione prima
della sentenza n. 500 del 1999 (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, 9 giugno
1995, n. 6542), che si basa cioè solo sull'apprezzamento dei vizi che inficiano
il provvedimento, mutando al contempo dalla giurisprudenza comunitaria diversi
indici valutativi della gravità della violazione commessa dall'amministrazione,
quali l'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo, i
precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e l'apporto
eventualmente dato dai privati nel procedimento.
In applicazione di tali canoni di valutazione, il
giudice deve, quindi, formulare il giudizio sulla colpevolezza
dell'amministrazione, affermandola quando la violazione risulta grave e
commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti
normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo
nell'assunzione del provvedimento viziato e, viceversa, negandola quando
l'indagine presupposta conduce al riconoscimento di un errore scusabile (per la
sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo
di riferimento o per la complessità della situazione di fatto).
Viene così reintrodotta l'equivalenza
colpa-violazione grave, ricorrendo però al paradigma delle presunzioni
relative.
Quest’ultimo filone giurisprudenziale (cfr.
Consiglio di Stato n. 5012/2004) è giunto oggi, cioè, a ritenere che le
condivisibili esigenze di semplificazione probatoria per il ricorrente, sottese
al paradigma della responsabilità contrattuale, possano essere soddisfatte
restando all'interno dei confini dello schema e della disciplina della
responsabilità aquiliana (giudicata anche apoditticamente più sicura e
coerente), utilizzando, a tal fine, per la verifica dell'elemento soggettivo,
le presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.
In sostanza la gravità della violazione della regola
di legittimità dell’agire amministrativo (da valutare, ad esempio, secondo il
carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata, l'univocità della
normativa di riferimento, l’apporto partecipativo al procedimento) viene valorizzata
quale presunzione semplice di colpa e non come criterio di presunzione
assoluta.
Spetta poi all'amministrazione l'allegazione degli
elementi (pure indiziari) ascrivibili allo schema dell'errore scusabile e, in
definitiva, al giudice apprezzarne e valutarne liberamente l'idoneità ad
attestare o ad escludere la colpevolezza dell'amministrazione (Consiglio di
Stato n. 5012/2004).
Il Collegio ritiene che questo filone, che tiene
conto anche della giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia C.E., 5 marzo 1996,
cause riunite nn. 46 e 48 del 1993; 23 maggio 1996, causa C5 del 1994,
assegnando valenza alla gravità della violazione e affidando portata esimente
all'errore di diritto, in analogia all'elaborazione della giurisprudenza
nazionale in tema di buona fede nelle contravvenzioni), appare forse meno
condivisibile sotto il profilo dogmatico, poiché è dichiaratamente seguito per
esigenze pratiche (rimettere la valutazione della colpa al giudice, caso per
caso, e limitare la responsabilità della p.a. alla sola colpa grave), senza di
fatto superare, in linea teorica, le tesi sulla responsabilità di tipo
contrattuale, articolate in dottrina e giurisprudenza.
Prova ne è il richiamo analogico all’articolo 2236
c.c. (che si inserisce evidentemente nella disciplina di un rapporto di tipo
contrattuale), pur dopo aver qualificato la responsabilità come di tipo
extracontrattuale (Consiglio di Stato, ibidem).
1.2. - Ciò premesso, con riferimento alla prima
difesa dell’avvocatura erariale - sull’esperibilità in via autonoma dell’azione
di condanna al risarcimento danni - , il Collegio osserva che, come si evince
anche dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, il giudizio amministrativo
non si caratterizza per il petitum (azione di annullamento), ma per la causa
petendi (tutela dell’interesse legittimo).
Ne consegue che non v’è ragione per non ammettere
una domanda di risarcimento danni sganciata da quella di annullamento
precedentemente esperita vittoriosamente.
Non viene neanche eccepita espressamente una
prescrizione, che comunque non potrebbe operare nel caso in esame (nonostante
si verta in materia di illecito istantaneo ad effetti permanenti che sono un
mero sviluppo del danno iniziale, Cassazione sentenza n. 8515 del 1994). Ciò,
poiché il medesimo interesse legittimo, di cui ora si chiede la tutela
risarcitoria, è già stato tempestivamente azionato con la domanda di
annullamento (oltre al rilievo che non esiste ancora una norma espressa in
materia di prescrizione del risarcimento dell’interesse legittimo).
1.3.- Con riferimento all’ulteriore argomento
difensivo dell’amministrazione, relativo all’inammissibilità del risarcimento
di un danno non patrimoniale per lesione di interesse legittimo, il Collegio
rileva brevemente che, qualora si accogliesse la teoria della responsabilità di
tipo contrattuale della p.a., si dovrebbe coerentemente ammettere la
risarcibilità anche dell’interesse non patrimoniale del titolare dell’interesse
legittimo (argomentando dall’articolo 1174 codice civile).
Inoltre, in via generale, la giurisprudenza
amministrativa, anche risalente (Cons. Stato n. 623 del 10 ottobre 1989), ha
sempre ritenuto che il substrato sostanziale dell’interesse legittimo può anche
essere un interesse di natura meramente morale, e non si ravvisano ragioni per
poi negare pienezza ed effettività alla tutela di questo interesse.
1.4. - Risulta comunque dirimente, nel caso in
esame, l’ulteriore rilievo dell’amministrazione resistente, e non tanto con
riferimento all’onere della prova, che, come il Collegio ha evidenziato,
potrebbe essere superata qualora pure si accogliesse la tesi della
responsabilità di tipo contrattuale.
La difesa erariale, in particolare, non si limita a
rilevare che nessuna prova della colpa ha dato il ricorrente, ma specifica
anche che, nel caso di specie, si trattava di provvedimento ampiamente
discrezionale e connotato da una certa opinabilità, ed invero alcune
considerazioni che hanno portato il giudice ad annullare il provvedimento
amministrativo sono ancorate ad interventi normativi successivi alla sua
adozione.
Si tratta in fin dei conti di rilievi che possono
valere comunque come adempimento dell’onere della prova di non essere in colpa,
anche se si voglia accogliere la tesi della responsabilità di tipo
contrattuale.
In effetti, in casi, come quello in esame, di provvedimenti
ampiamente discrezionali, cioè di giudizi prognostici ampiamente opinabili
sulla pericolosità di un soggetto, si verte certamente in problemi
interpretativi di particolare difficoltà, proprio perché l’amministrazione, ex
ante, non trova una sicura regola da seguire, sicchè la propria responsabilità
avrebbe un carattere meramente aleatorio.
Anche accogliendo la tesi della responsabilità di
tipo contrattuale, si deve comunque far ricorso al principio di cui
all’articolo 2236 comma secondo, lasciando esente da responsabilità
l’amministrazione, in casi di interpretazioni opinabili, ove non si tratti di
errore macroscopico, che faccia cioè ricadere il giudizio di colpa su una
regola predeterminata e quindi diversa da quella la cui interpretazione è dubbia
(si pensi alla trascuratezza, all’errore di fatto, alla persistenza nell’errore
pur dopo un primo intervento giurisprudenziale, ad una disparità di trattamento
ecc…).
Ne consegue che, a prescindere dalla ricognizione e
quantificazione del danno, manca nella vicenda in esame la colpa
dell’amministrazione.
2. -La particolare natura della controversia
esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
Sezione staccata di Lecce, prima sezione, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
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