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L’importanza della
pregiudiziale amministrativa
ai fini del risarcimento
dell’interesse legittimo
(T.A.R. Sicilia Catania, 16
aprile 2007, n. 651)
NOTE
Consentire che l'azione risarcitoria sia del tutto svincolata dalla previa demolizione di atti illegittimi significa trasferire le conseguenze dell'illegittimità dallo Stato-apparato (tenuto a conformarsi all'annullamento del provvedimento, o a risarcire in forma specifica il privato) allo Stato-comunità, che quindi sopporterà la sanzione risarcitoria, ovvero la monetizzazione del bene della vita che il privato non ha potuto ottenere o conservare. In altre parole, al privato si lascerebbe la scelta di lasciare consolidare atti illegittimi, per chiedere poi entro il termine prescrizionale il risarcimento, ovvero di reagire all'illegittimità tentando, innanzitutto, di conseguire o conservare il bene della vita sotteso. Ove simili scelte fossero imposte da una previsione normativa, esse sarebbero sospettabili di incostituzionalità, per violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione, e quindi di efficienza della stessa (correttamente intesa, non come affrancamento dal controllo giurisdizionale, bensì come adeguata capacità dell'amministrazione di curare gli interessi pubblici che le sono affidati con il minimo sacrificio possibile degli interessi privati coinvolti) di cui all'art. 97 Cost., nonché di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. Anche in funzione adeguatrice del sistema ai predetti valori costituzionali, il collegio si orienta quindi, conclusivamente, nel senso della conservazione della c.d. pregiudiziale amministrativa.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
N. 0651/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione staccata di Catania - Sezione I - nelle persone dei magistrati
Dr. Vincenzo Zingales - Presidente
Dr. Rosalia Messina - componente, rel. est.
Dr. Pancrazio M. Savasta - componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 0238/03 Reg. Gen.
su:
ricorso n. 238/2003 R.G., proposto da VINCI Matteo e
CARTELLI Grazia (difensori gli avvocati Andrea Scuderi e Gianluca Rossitto,
domiciliatari)
CONTRO
Il Comune di Lentini, in persona del legale
rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
PER
il riconoscimento del diritto all'indennizzo o
risarcimento dei danni connessi alla reitera del vincolo d'inedificabilità e di
preordinazione all'esproprio rimasto inattuato sul terreno di loro proprietà
sito nel Comune di Lentini C.da Cretazzo, in catasto alla partita 21396, foglio
77 particelle numero 49, 279, 281 ed alla partita 28635 foglio 77 particella
145 esteso complessivamente 6948 mq; e per la conseguente condanna del Comune
di Lentini al pagamento della complessiva somma di Euro 497.924 equivalente
all'indennità di occupazione a partire dalla reitera del suddetto vincolo
d'inedificabilità e di preordinazione all'esproprio o per quell'altra eventuale
maggiore somma ritenuta equa dal Tribunale amministrativo anche ai sensi
dell'articolo 2056 del Codice Civile, oltre interessi legali e rivalutazione
dal dovuto e sino al soddisfo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dott. Rosalia Messina;
Uditi, alla udienza pubblica del 11.1.2007, i
difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto,
quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I
Premesse di fatto
I ricorrenti espongono di essere proprietari di un
terreno dell'estensione di 6.948 mq sito nel Comune di Lentini, in Contrada
Cretazzo, censito al catasto terreni alla partita 21396, foglio 77, particelle
numero 49, 279, 281 ed alla partita 28635 foglio 77 particella 145.
Precisano che nel Piano Regolatore Generale di detto
Comune approvato con decreto assessoriale del 20 maggio 1974, numero 50, detto
terreno era inserito in una vasta zona territoriale omogenea di tipo “F” di
interesse collettivo (sottozona “F1” a parco urbano ed attrezzature
collettive); che l'attuazione dell'intera zona predetta era subordinata, in
base alla normativa del piano medesimo, alla procedura di esproprio ed
all'adozione di un Piano Particolareggiato di Attuazione; che questo venne in
effetti adottato dal Comune con delibera consiliare del 1 febbraio 1989 numero
23 (quando l'efficacia del Piano Regolatore Generale era ormai venuta meno per decorso
del termine decennale).
Aggiungono inoltre che si era frattanto sovrapposto
il Piano Regolatore Generale approvato col decreto assessoriale 7 ottobre 1989,
numero 1267, nel quale, nonostante la precedente scelta pianificatoria fosse
rimasta del tutto inattuata, veniva riconfermata la destinazione a zona “F”,
sottozona “F4”, “…impianti sportivi e culturali coperti o scoperti…” (da
attuarsi sempre tramite Piano Particolareggiato e procedura di esproprio); che
tutte le previsioni urbanistiche su indicate sono rimaste inattuate, non avendo
il Comune attivato le procedure di esproprio né realizzato le opere programmate
entro i termini di efficacia degli strumenti generali ed attuativi; che infine,
con delibera commissariale del 13 ottobre 2000 numero 2, l'ente adottava lo
schema di massima del nuovo Piano Regolatore Generale, nel quale il terreno dei
ricorrenti è ancora una volta classificato come zona “F” Pubblica e di
Interesse Generale, sottozona F30 Sportiva.
In definitiva, ciò che i ricorrenti lamentano è la
imposizione e la successiva reiterazione per quasi trent'anni del vincolo di
inedificabilità e di preordinazione all'esproprio derivante dagli atti di
pianificazione assunti dal Comune di Lentini, con sostanziale espropriazione di
valore del terreno di cui trattasi, sia sotto il profilo della impossibilità di
utilizzare l'area a fini edificatori, sia sotto il profilo della sostanziale
incommerciabilità che il vincolo di preordinazione all'esproprio ha causato.
I ricorrenti affermano che, oltretutto, il terreno
ricade all'interno del perimetro urbano ed è ricompresso in un ambito del
territorio comunale ampiamente urbanizzato ed edificato, con conseguente
impossibilità di sfruttamento di esso per fini agricoli; in pratica, esso allo
stato avrebbe assunto i connotati di un vero e proprio relitto urbanistico.
Essi precisano inoltre che il contenuto dello schema
di massima di variante adottato il 13 ottobre 2000, pur essendo ancora privo di
efficacia rispetto ai proprietari delle aree, assume tuttavia l'efficacia di
atto influente sulla successiva attività pianificatoria comunale.
I ricorrenti osservano, infine: che l'esercizio del
potere amministrativo di reiterazione dei vincoli urbanistici incontra il
limite della salvaguardia del diritto di proprietà riconosciuto e tutelato
dall'articolo 42 della Costituzione; che la Corte Costituzionale in
conseguenza, con la nota decisione del 20 maggio 1999, numero 179, ha affermato
che la reiterazione in via amministrativa dei vincoli preordinati
all'espropriazione e che comportino l'inedificabilità o comunque conducano come
effetto pratico ad uno svuotamento di rilevante entità ed incisività del
contenuto della proprietà stessa, assume “…carattere certamente patologico
quando vi sia una indefinita reiterazione o una proroga sine die o all'infinito
attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetono
aggiungendosi le une alle altre, o quando il limite temporale sia
indeterminato, cioè non sia certo, preciso, sicuro e quindi anche non contenuto
in termini di ragionevolezza…”; che in questi casi sussiste l'obbligo per
l'amministrazione di corrispondere un indennizzo ulteriore rispetto a quello
che eventualmente verrà corrisposto, se ed in quanto si provvederà ad
espropriare l'area (citano, a sostegno, oltre a Corte Costituzionale 179/99,
già citata, la decisione della Corte stessa 18 dicembre 2001, numero 411,
nonché quella del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 26 settembre 2001, numero
5047, nonché Tar Liguria, Sezione I, 1 Febbraio 2001, numero 89).
Insomma, i ricorrenti ritengono di avere diritto
all'indennizzo, tenuto conto che i vincoli di inedificabilità e di
preordinazione all'esproprio gravano sul loro terreno dal decreto di
approvazione del piano del 20 maggio 1974 e che essi, rimasti inattuali, sono
stati reiterati col successivo strumento urbanistico approvato col decreto 7
ottobre 1989 numero 1267 (e, da ultimo, sono stati riproposti con lo schema di
massima del 13 ottobre 2000).
Quanto alla misura dell'indennizzo, i ricorrenti
sostengono che, trattandosi - secondo la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in precedenza citata - d'una ipotesi di espropriazione di fatto
o di valore della proprietà, essa deve essere pari all'indennità di occupazione
per tutto il periodo che va dalla data di approvazione del piano regolatore del
7 ottobre 1989 fino alla espropriazione delle aree. Essi propongono una
quantificazione che, considerato il valore venale del terreno (euro
565.809,85), ritengono non inferiore a complessivi 497.924 euro oltre interessi
legali e rivalutazione (applicando il criterio previsto dall'articolo 72 comma
4, della legge 25 giugno 1865 numero 2359).
Con memoria da ultimo depositata, i ricorrenti
illustrano ulteriormente le tesi testé sintetizzate, ed inoltre affrontano
alcune problematiche generali, ed in particolare:
A) la questione della giurisdizione in materia
espropriativa, a proposito della quale rilevano che, con riferimento
all'esercizio del potere di reiterazione dei vincoli urbanistici di
preordinazione all'esproprio e di carattere sostanzialmente espropriativo, la
giurisprudenza ha chiarito come debbano distinguersi due ipotesi. La prima
riguarda il caso in cui la pretesa del privato sia volta esclusivamente a far
valere una responsabilità da attività lecita dell'amministrazione, chiedendosi
al giudice adito solo il riconoscimento di un “indennizzo” a titolo di ristoro
dei pregiudizi causati nell'esercizio del potere di sacrificare il diritto di
proprietà del singolo, riconosciuto dal terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione
a certe e precise condizioni (fra cui, appunto, anche quella della necessaria
previsione d'un indennizzo). In tali casi, secondo una giurisprudenza più
recente la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 34, ultimo comma, del decreto legislativo numero 80/98 e
dell'articolo 53, ultimo comma, del DPR numero 327/01 (i ricorrenti citano, a
sostegno, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 15 maggio 2006, n. 11097). La
seconda ipotesi invece, riguarda il caso in cui la domanda del privato sia
volta all'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno ingiusto quale
conseguenza della illegittimità dell'atto amministrativo con cui il vincolo di
cui si discute è stato immotivatamente reiterato senza neppure prevedere alcuna
forma di ristoro od indennizzo. In tali casi, trattandosi di controversia
risarcitoria connessa all'attività provvedimentale “… in materia urbanistica ed
edilizia …” la giurisdizione appartiene in via esclusiva al giudice
amministrativo, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 80/98 (i
ricorrenti richiamano, al riguardo, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11
febbraio 2003, n. 2058; T.A.R. Lombardia - Brescia, 25 gennaio 2006, n. 70;
T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 12 maggio 2004, n. 750). Essi aggiungono che
la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste non solo nel caso in cui
la relativa domanda sia formulata contestualmente all'impugnazione dei
provvedimenti che si assumono illegittimi e causativi del danno patito dal privato,
ma anche nel caso in cui tali controversie siano state proposte separatamente
ed in modo del tutto autonomo e svincolato dalla relativa azione demolitoria
(cfr le recenti ordinanze della Cassazione 13 giugno 2006 numeri 13659 e 13660
e 15 giugno 2006 numero 13911).
B) Altra questione che gli stessi ricorrenti
ritengono di dovere affrontare è quella della c.d. pregiudiziale
amministrativa, a proposito della quale ancora richiamano le appena ricordate
ordinanze della Corte di Cassazione del giugno 2006, con le quali si è
affermato che non è necessario far dipendere il risarcimento del danno dal
previo annullamento dell'atto illegittimo (nella specie, danno derivato sia
dalla immotivata reiterazione del vincolo, sia dalla mancata previsione di
alcuna forma di ristoro); sarebbe sufficiente l'accertamento giurisdizionale
della illegittimità degli atti adottati da parte del giudice amministrativo.
C) Infine, i ricorrenti svolgono alcune precisazioni
sui criteri di liquidazione del danno; premesso che essi lo ritengono, nella
specie, assimilabile all'indennità di occupazione illegittima, chiedono che il
Tar ricorra, se del caso, all'equità di cui agli articoli 2056 e 1226 Codice
civile.
I ricorrenti precisano che, nella specie, il valore
venale del terreno è pari ad euro 565.809,85 e che l'espropriazione di valore è
coincisa con l'approvazione del piano regolatore che ha reiterato il vincolo,
avvenuta con decreto 2 ottobre 1989. Sicché, la somma loro spettante, secondo i
calcoli dei ricorrenti, sarebbe pari agli interessi legali sul valore venale a
partire dal 2 ottobre 1989, e quindi ad oggi non inferiore a 557.000 euro,
oltre rivalutazione essendo debito di valore.
Chiedono pertanto che il Tar disponga consulenza
tecnica ovvero applichi l'articolo 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998,
il quale, come noto, al comma secondo prevede che il giudice amministrativo
stabilisca i criteri in base ai quali l'amministrazione sarà poi tenuta a
liquidare il danno entro un congruo termine, ferma restando la possibilità di
chiedere l'intervento del giudice stesso, in sede di ottemperanza, in caso di
mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti.
II
Questioni di diritto
II-a. Il collegio ritiene il ricorso in esame
inammissibile a causa della c.d. pregiudiziale amministrativa, alla quale gli
stessi ricorrenti hanno sentito l'esigenza di dedicare ampia riflessione.
Questa sezione ha già affrontato la relativa
problematica (v., fra altre, le sentenze nn. 2325 e 2489 del 2006),
orientandosi per la necessità della previa demolizione degli atti
amministrativi illegittimi per l'ammissibilità della domanda di risarcimento
del danno ingiusto. Occorre adesso tenere conto della “svolta” segnata, in
materia di rapporti fra tutela impugnatoria e tutela risarcitoria, dalle ordinanze
della Corte di Cassazione, sopra richiamate, 13 giugno 2006 numeri 13659 e
13660 e 15 giugno 2006 numero 13911.
Il collegio ritiene tuttora condivisibile
l'insegnamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 4
del 26.03.2003), secondo la quale “Una volta concentrata presso il giudice
amministrativo la tutela impugnatoria dell'atto illegittimo e quella
risarcitoria conseguente, non è possibile l'accertamento incidentale da parte
del giudice amministrativo della illegittimità dell'atto non impugnato nei
termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio; in altri
termini, non è possibile ritenere che l'azione di risarcimento del danno possa
essere proposta sia unitamente all'azione di annullamento che in via autonoma,
ma l'azione di risarcimento è da reputare ammissibile solo a condizione che sia
stato impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia stato
coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al
giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non
regolamentari”; nella stessa decisione, inoltre, si è affermato che “è
annullabile (e non già nullo) l'atto dichiarativo di pubblica utilità che sia
privo dei termini di durata massima degli espropri e dei lavori di cui all'art.
13 della legge 2359 del 1865; non può parlarsi, in simili casi, di carenza di
potere (c.d. "in concreto") dell'Amministrazione, con la conseguenza
che l'atto va impugnato nei termini, non potendosene invocare successivamente
la disapplicazione dal G.A.” (per la giurisprudenza successiva, in tema di
pregiudiziale amministrativa, cfr. ex multis, TAR Trentino Alto Adige, Bolzano,
29 luglio 2005, n. 294; TAR Lazio, II, 21 luglio 2005, n. 5811; TAR Liguria, I,
08 aprile 2005, n. 464, TAR Lazio, Latina, 22 marzo 2005, n. 328; TAR Catania,
I, n. 1546/2006; A.p., n. 2/2006).
Va anche rilevato che la stessa Corte di Cassazione,
a Sezioni unite, si era (ancora recentemente, se pure prima della “svolta di
giugno”) espressa in senso conforme all'orientamento che questa sezione ritiene
di dover condividere, giungendo ad affermare che, “salva restando
l'attribuzione al g.o. della cognizione incidentale sull'atto amministrativo e
del potere di disapplicazione dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga
in rilievo non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in
giudizio, ma solo come mero antecedente sicché la questione venga a
prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico, resta esclusa dalla
giurisdizione del giudizio ordinario l'azione risarcitoria avente a oggetto il
pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di
tempestiva impugnazione, essendogli precluso il sindacato in via principale
sull'atto o sul provvedimento amministrativo. Qualora, invece, non venga in
contestazione il legittimo esercizio dell'attività amministrativa - come
avviene nei casi in cui l'atto amministrativo sia stato annullato o revocato
dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia
stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del g.a., ovvero ancora abbia
esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso
assegnato dalla legge - l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione
generale del g.o., non operando, in tal caso, la connessione legale tra tutela
demolitoria e tutela risarcitoria, la quale resta subordinata all'iniziativa
del ricorrente, essendo questi libero di esercitare in un unico contesto
entrambe le azioni, ovvero di riservarsi l'esercizio separato dell'azione
risarcitoria dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto o del provvedimento
illegittimo, proponendo la sua domanda al g.o., cui compete in via generale la
cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo.” (Cass. civ. SS.UU. 25
gennaio 2006, n. 1373, in tema di azione risarcitoria contro la p.a. proposta
in via autonoma dopo l'annullamento, da parte del g.a., della delibera di
approvazione del progetto esecutivo con contestuale dichiarazione di pubblica
utilità, del decreto di occupazione temporanea ed urgente e del decreto di
espropriazione).
Va tuttavia segnalata, più di recente, la sentenza
delle medesime Sezione unite, 16.10.2006, n. 22219, in cui si afferma che
“spetta al giudice amministrativo - e non a quello ordinario - disporre le
diverse forme di tutela accordate dall'ordinamento in presenza dell'indebita
compressione di un interesse legittimo, e che al medesimo giudice
amministrativo occorre dunque rivolgersi per far valere la conseguente pretesa
risarcitoria, anche indipendentemente da un'eventuale azione di annullamento
del provvedimento asseritamente illegittimo da cui sia derivato il danno”.
Anche dopo le ripetute ordinanze di giugno della
Cassazione, e comunque dopo il consolidarsi della tendenza al superamento della
c.d. pregiudiziale amministrativa, non sono mancate consapevoli prese di
posizione dei giudici amministrativi in favore della conservazione della
pregiudiziale amministrativa.
Nel giro di pochi mesi la questione è stata
affrontata con grande impegno ed approfondimento dal Tar Lecce, con sentenza n.
3710 del 4.7.2006, e dal Tar Piemonte, con sentenza n. 4130 del 13.11.2006.
Anche una sentenza dalla V sezione del Consiglio di Stato (n. 5063 del
30.8.2006) ribadisce recentemente il principio della pregiudiziale
amministrativa, e richiama espressamente la fondamentale decisione dell'A.p. n.
4/2003, cit., ma nulla può dire sulle ordinanze di giugno della Cassazione,
essendo stata assunta in epoca ad esse anteriore (infatti la data della camera
di consiglio è 7.3.2006).
Meritano di essere condivise le considerazioni,
sotto riportate, svolte nella sentenza pugliese e riprese dalla decisione
piemontese:
“…Se l'interesse legittimo è un istituto che
accomuna la tutela dell'interesse pubblico e di quello privato, e tale è
rimasto anche dopo la previsione della risarcibilità del danno subito dal
privato (dato che il risarcimento integra la tutela apprestata sotto il profilo
impugnatorio), contrasta con la configurazione unitaria dell'istituto costruire
un sistema di tutela articolato in due vie separatamente percorribili: una che
assicura la soddisfazione dei due interessi coinvolti (quella impugnatoria) ed
un'altra che assicura solo la tutela dell'interesse privato, indipendentemente
dall'interesse pubblico.
L'attività della pubblica amministrazione è, nel
nostro paese, finalizzata alla tutela precipua dell'interesse pubblico, nella
consapevolezza che tale fine non può essere perseguito nella noncuranza
dell'interesse dell'individuo; ciò ha dato vita alla figura dell'interesse
legittimo (nella quale l'interesse del privato è legato indissolubilmente a
quello pubblico), alla presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, al
potere di autotutela, alla contestabilità dell'atto amministrativo entro brevi
termini decadenziali.
Il sistema della giustizia amministrativa degli
interessi legittimi coniuga l'interesse privato e quello pubblico per il
raggiungimento di un duplice scopo, cioè soddisfare l'interesse pubblico e
quello privato, e tale duplice scopo persegue commettendo l'iniziativa del procedimento
al privato.
Tale affidamento della tutela dell'interesse
pubblico al privato non avrebbe seguito, con evidente pregiudizio per
l'interesse pubblico, se il privato potesse agire innanzi al giudice deducendo
anche la sola pretesa risarcitoria e così perseguendo la compiuta
reintegrazione del suo interesse.
Gli effetti di questo assetto sarebbero tanto più
deleteri in quanto il nostro ordinamento, normativo e vivente, si è evoluto
tralasciando i controlli istituzionali sugli atti e privilegiando (ad esempio
ampliando il novero delle situazioni soggettive tutelabili) i controlli
giurisdizionali rimessi all'iniziativa dei privati.
Rendere autonoma l'azione risarcitoria rispetto al
profilo impugnatorio significherebbe ridimensionare l'obiettivo del perseguimento
dell'interesse pubblico attraverso l'attività del giudice amministrativo, e
questo in un momento storico in cui, pur essendo avvertita fortemente
l'esigenza di porre su un piano di parità la pubblica amministrazione e il
privato (l'erogatore e il fruitore di servizi) - in omaggio alla esigenza di
una maggiore efficienza,cioè di una maggiore e migliore produzione di servizi -
la figura dell'interesse legittimo (sintesi dell'interesse pubblico e di quello
privato) è presente nel nostro ordinamento, anzi assume un ruolo di maggior
spicco nelle elaborazioni della Corte Costituzionale relative all'assetto che
agli interessi ha dato e può dare il legislatore, alla configurazione delle
posizioni giuridiche ed al conseguente riparto della giurisdizione.
Si pensi poi alla asimmetria che, configurando
l'azione risarcitoria come autonoma rispetto all'azione impugnatoria, si
verrebbe a determinare fra le due vie di reintegrazione dell'interesse
legittimo leso: la reintegrazione dell'interesse legittimo in forma specifica e
il risarcimento del danno.
La prima sarebbe inscindibilmente connessa all'utile
esperimento dell'azione impugnatoria, l'altra sarebbe esperibile autonomamente
e troverebbe accoglimento a seguito di un giudizio che riguarderebbe la fonte
del danno non come atto (perché in tal caso se ne dovrebbe occupare il giudice
amministrativo in sede impugnatoria), ma come fatto.”
Alle osservazioni sopra riportate, cui aderisce, il
collegio ritiene di dover aggiungere il richiamo ad altri profili messi in luce
dalla giurisprudenza; quello più frequentemente ricordato è la necessità di
evitare che, in difetto della preventiva impugnazione del provvedimento (e,
quindi, della rimozione di esso ad opera della sentenza di annullamento), venga
a consentirsi una pratica elusione del termine decadenziale previsto per
l'impugnazione degli atti amministrativi. Viene anche spesso sottolineata
l'assenza di un potere di disapplicazione in capo al giudice amministrativo,
che può solo conoscere in via principale il provvedimento per vagliarne la
legittimità (cfr. Tar Lazio, I bis, n. 14349/2005).
Particolare riflessione merita poi, secondo il
collegio, un ulteriore aspetto. L'immediata, tempestiva impugnazione dei
provvedimenti illegittimi implica la possibilità per il privato di conseguire
il bene della vita, o il risarcimento in forma specifica, con vantaggio per il
privato stesso e per l'amministrazione, che evita esborsi di ingenti somme a
titolo risarcitorio. Spesso è sufficiente la misura cautelare ad evitare che il
danno si produca, e la decisione di merito assicura poi al privato la
conservazione o il consolidarsi dell'utilità che costituisce l'oggetto ultimo
dell'azione giurisdizionale (contrastare il decremento della propria sfera
giuridico-patrimoniale che l'esecuzione del provvedimento impugnato
comporterebbe, nel caso che il privato agisca a tutela di un interesse
oppositivo, ovvero ottenere il provvedimento ampliativo denegato
dall'amministrazione, nel caso in cui egli agisca a tutela di un interesse
pretensivo).
Orbene, consentire che l'azione risarcitoria sia del
tutto svincolata dalla previa demolizione di atti illegittimi significa
trasferire le conseguenze dell'illegittimità dallo stato-apparato (tenuto a
conformarsi all'annullamento del provvedimento, o a risarcire in forma
specifica il privato) allo stato-comunità, che quindi sopporterà la sanzione
risarcitoria, ovvero la monetizzazione del bene della vita che il privato non
ha potuto ottenere o conservare. In altre parole, al privato si lascerebbe la
scelta di lasciare consolidare atti illegittimi, per chiedere poi entro il
termine prescrizionale il risarcimento, ovvero di reagire all'illegittimità
tentando, innanzitutto, di conseguire o conservare il bene della vita sotteso.
Ove simili scelte fossero imposte (anziché da una ricostruzione interpretativa,
per altro, come si è visto, tutt'altro che univoca anche all'interno della
stessa giurisprudenza del g.o.) da una previsione normativa, esse sarebbero
sospettabili di incostituzionalità, per violazione dei principi di buon
andamento dell'amministrazione, e quindi di efficienza della stessa
(correttamente intesa, non come affrancamento dal controllo giurisdizionale,
bensì come adeguata capacità dell'amministrazione di curare gli interessi
pubblici che le sono affidati con il minimo sacrificio possibile degli
interessi privati coinvolti) di cui all'art. 97 Cost., nonché di
ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. Anche in funzione adeguatrice del
sistema ai predetti valori costituzionali, il collegio si orienta quindi,
conclusivamente, nel senso della conservazione della c.d. pregiudiziale
amministrativa.
II-b. Nella fattispecie, sono intervenuti diversi
provvedimenti autoritativi, mai contestati dai ricorrenti: piani regolatori, un
piano particolareggiato. I ricorrenti vorrebbero, sostanzialmente, che se ne
accertasse in via incidentale l'illegittimità, e che da tale illegittimità si
facessero derivare le conseguenze risarcitorie che essi pretendono.
III
Conclusioni
Per tutte le esposte ragioni, il collegio ritiene
che tali domande siano inammissibili, che i provvedimenti consolidati non
possano essere apprezzati come generatori di danno ingiusto, e che, in
definitiva, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Nulla è da disporre quanto alle spese processuali,
attesa la omessa costituzione in giudizio del Comune di Lentini.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
- Sezione staccata di Catania (sez. I) - dichiara inammissibile, per le ragioni
precisate in parte motiva, il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza - la quale viene
depositata in Segreteria - sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.1.2007.
L'estensore
Dott. ssa Rosalia Messina
Il presidente
Dott. Vincenzo Zingales
Depositata in Segreteria il 16 aprile 2007
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