IL GOVERNO RICONOSCE ANCHE AI POLIZIOTTI

IL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA FAMIGLIA

ED ALLA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL’INFANZIA

 

L’aggregazione prolungata prevista dall’art.42 bis del

Decreto Legislativo 151/01 trova applicazione anche per gli appartenenti alla Polizia di Stato

 

 

Il COISP è intervenuto più volte verso il Dipartimento per sollecitare l’applicazione nei confronti degli uomini e donne della Polizia di Stato della norma prevista dall’art.42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), introdotto dalla Legge 24 dicembre 2003 n.350, ove è previsto che "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”

Per ultimo, nella nostra proposta del rinnovo dell’Accordo Nazionale Quadro abbiamo previsto un’apposita nota aggiuntiva con la quale viene richiesto l’impegno dell’Amministrazione ad aprire un tavolo di trattative con le OO.SS. rappresentative del personale della Polizia di Stato per la definizione di un Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che contempli l’applicazione della predetta normativa:

 

 

§   l’introduzione di criteri di applicazione dell’articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), introdotto dalla Legge 24 dicembre 2003 n.350.

 

La menzionata norma prevede che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

 

Al riguardo l’Amministrazione della P.S. si è rifiutata di applicare tale diritto al personale della Polizia di Stato trincerandosi dietro motivazioni non condivisibili ed un’interpretazione della normativa assunta unilateralmente che vede la previsione del citato art.42 bis applicarsi solamente nelle assegnazioni ad altre Amministrazioni (ipotesi non prevista per gli appartenenti alla Polizia di Stato) e non nelle assegnazione ad una sede diversa della medesima Amministrazione.

Tale assunto, oltre ad essere in evidente contrapposizione con le finalità cui il legislatore ha chiaramente voluto dare alla norma, si trova in netta contrapposizione con quanto definito da parte del Ministero della Giustizia, che, in una condizione di logica interpretazione della previsione normativa, ritiene che la stessa trovi applicazione anche nelle assegnazioni a sedi diverse della medesima Amministrazione di appartenenza (nota del 04.03.2004 recante Prot. n.119/5/300/TE/PM/I).

 

 

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Allo stesso modo non condivisibile è l’interpretazione che pure si è voluta dare a citata norma, al fine sempre di negarne il diritto, nell’affermare la sua inapplicabilità in quanto già altre norme disciplinano i movimenti a diversa sede di servizio del personale della Polizia di Stato.

A prescindere che una siffatta considerazione invaliderebbe l’efficacia in qualsiasi Pubblica Amministrazione della nuova normativa che si è voluta porre a tutela della maternità, visto che tutto il settore pubblico è dotato di norme che ne regolano i movimenti di sede del personale, ciò che evidentemente si è ancora voluto negare al personale della Polizia di Stato è la speciale tutela che lo Stato Italiano, con l’introduzione della norma di cui al richiamato art.42 bis, ha voluto conferire nei riguardi dei bambini con età inferiore ai tre anni.

 

Pare opportuno rammentare infine che l’articolo 31 della Costituzione riconosce la tutela della famiglia e la protezione della maternità e dell’infanzia, l’art.97 della Costituzione assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, e la Legge 176/1991, di ratifica della Convenzione ONU per i Diritti del Fanciullo definisce che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche sia delle istituzioni private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore dal fanciullo deve essere considerato preminente".

Non esistono quindi “esigenze di servizio” che possano impedire la tutela dei diritti dei figli del personale della Polizia di Stato

 

            Il 30 giugno u.s., finalmente, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, il Governo, per voce del Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica On.Learco SAPORITO, ha precisato che quella norma posta a tutela dell’infanzia, della maternità e della famiglia, ha valore anche per noi poliziotti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio Legislativo

 

RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

DEGLI ON. GUERZONI, CORDONI, MOTTA, TRUPIA

Calendarizzata in XI Commissione Camera

Per il 30 giugno 2005, 0re 14:15

 

In relazione all’interrogazione a risposta immediata in oggetto, con la quale gli On.Interroganti chiedono di “sapere se la norma prevista dall’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 si applichi anche al personale delle Amministrazioni speciali, quali la Polizia di Stato”, si rappresenta quanto segue:

 

L’art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), che ha introdotto l’art. 42 bis del D.l.gs n. 151/01, prevede, com’è noto, che il genitore con figli minori (fino a tre anni) e dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta , anche in modo frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L’eventuale dissenso da parte dell’Amministrazione interessate deve essere motivato.

 

Occorre preliminarmente specificare che destinatari della norma sono esclusivamente i genitori, con figli minori fino a tre anni, che siano dipendenti di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. Tra questi rientra sicuramente il personale appartenente al “Comparto Sicurezza” (Forze Armate, Polizia ad ordinamento civile e militare).

 

 

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Si sottolinea, inoltre che le assegnazioni in questione possono riferirsi sia a movimenti interni all’amministrazione di appartenenza dell’interessato, sia in amministrazione di comparto diverso, con priorità ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa (lavoro subordinato o autonomo). Si ribadisce, inoltre, che sia nell’una che nell’altra ipotesi, l’assenso dell’Amministrazione di provenienza e, se del caso, dell’Amministrazione di destinazione, costituisce il presupposto necessario all’assegnazione temporanea.

 

Posto ciò, è decisivo osservare che il predetto articolo 42 bis, prescindendo da ogni considerazione sulla ratio della norma che, com’è noto, è quella di garantire la presenza di entrambi i genitori nel periodo in cui sono ancora piccoli subordina tuttavia l’assegnazione temporanea al previo assenso dell’Amministrazione di provenienza e di destinazione, le quali in considerazione delle necessità interne e delle proprie modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti, valutano la possibilità o meno di dare il previsto assenso all’assegnazione temporanea.

 

Non si tratta quindi di un diritto soggettivo direttamente tutelato, ma di un interesse legittimo che si concretizza in subordine alla sussistenza, nella sede prescelta, di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

 

Naturalmente, l’interessato avrà diritto alla conservazione del posto presso l’Amministrazione di appartenenza per l’intero periodo dell’assegnazione.

 

Alla luce di quanto sopra, il Dipartimento della funzione pubblica ritiene applicabile anche alle Amministrazioni appartenenti al “Comparto Sicurezza” le citate disposizioni contenute nell’art. 3, comma 105, della legge 24/12/2003, n. 350, fermo restando quanto previsto in materia dai singoli ordinamenti speciali e compatibilmente con la peculiarità attinenti le funzioni e l’organizzazione del personale appartenente al suindicato settore.

 

Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica

Sen. Learco Saporito

 

 

 

Conoscendo ormai la lentezza con la quale la nostra Amministrazione recepisce le direttive più favorevoli al personale e quante volte invece di eliminare gli ostacoli sembra far di tutto per porne, c’è da scommettere che ancora questo non sarà sufficiente per veder applicato anche ai poliziotti questo sacrosanto diritto!  Ma noi siamo e saremo sempre pronti a rilanciare ed a perseguire l’obbiettivo finchè non verrà completamente raggiunto!