IL GOVERNO
RICONOSCE ANCHE AI POLIZIOTTI
IL DIRITTO
ALLA TUTELA DELLA FAMIGLIA
ED ALLA
PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL’INFANZIA
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Il COISP è
intervenuto più volte verso il Dipartimento per sollecitare l’applicazione nei
confronti degli uomini e donne della Polizia di Stato della norma prevista
dall’art.42 bis del
Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 (Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità), introdotto dalla Legge 24 dicembre 2003
n.350, ove è previsto che "Il genitore con figli
minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, anche in modo
frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una
sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro
genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza
di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”
Per
ultimo, nella nostra proposta del rinnovo dell’Accordo Nazionale Quadro abbiamo
previsto un’apposita nota aggiuntiva con la quale viene richiesto l’impegno
dell’Amministrazione ad aprire un tavolo di trattative con le OO.SS.
rappresentative del personale della Polizia di Stato per la definizione di un
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che contempli l’applicazione della
predetta normativa:
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§ l’introduzione di criteri di applicazione dell’articolo 42 bis del
Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità), introdotto dalla Legge 24
dicembre 2003 n.350. La menzionata
norma prevede che “il genitore con figli minori
fino a tre anni di età
dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in
modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni,
ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale
l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa,
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di
corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni
di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso
o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni
dalla domanda”. Al
riguardo l’Amministrazione della P.S. si è rifiutata di applicare tale
diritto al personale della Polizia di Stato trincerandosi dietro motivazioni
non condivisibili ed un’interpretazione della normativa assunta
unilateralmente che vede la previsione del citato art.42 bis applicarsi
solamente nelle assegnazioni ad altre Amministrazioni (ipotesi non
prevista per gli appartenenti alla Polizia di Stato) e non nelle assegnazione
ad una sede diversa della medesima Amministrazione. Tale assunto, oltre ad essere in evidente contrapposizione con le
finalità cui il legislatore ha chiaramente voluto dare alla norma, si trova
in netta contrapposizione con quanto definito da parte del Ministero della
Giustizia, che, in una condizione di logica interpretazione della previsione
normativa, ritiene che la stessa trovi applicazione anche nelle assegnazioni
a sedi diverse della medesima Amministrazione di appartenenza (nota del
04.03.2004 recante Prot. n.119/5/300/TE/PM/I). |
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Allo
stesso modo non condivisibile è l’interpretazione che pure si è voluta dare a
citata norma, al fine sempre di negarne il diritto, nell’affermare la sua
inapplicabilità in quanto già altre norme disciplinano i movimenti a diversa
sede di servizio del personale della Polizia di Stato. A
prescindere che una siffatta considerazione invaliderebbe l’efficacia in
qualsiasi Pubblica Amministrazione della nuova normativa che si è voluta
porre a tutela della maternità, visto che tutto il settore pubblico è dotato
di norme che ne regolano i movimenti di sede del personale, ciò che
evidentemente si è ancora voluto negare al personale della Polizia di Stato è
la speciale tutela che lo Stato Italiano, con l’introduzione della norma di
cui al richiamato art.42 bis, ha voluto conferire nei riguardi dei
bambini con età inferiore ai tre anni. Pare opportuno rammentare infine che l’articolo 31 della Costituzione
riconosce la tutela della famiglia e la protezione della maternità e
dell’infanzia, l’art.97 della Costituzione assicura il buon andamento e
l’imparzialità dell’Amministrazione, e la Legge 176/1991, di ratifica della Convenzione ONU per i Diritti del
Fanciullo definisce che "in tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche sia delle
istituzioni private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore dal fanciullo deve essere considerato preminente". Non esistono quindi “esigenze
di servizio” che possano impedire la tutela dei diritti dei figli del
personale della Polizia di Stato |
Il
30 giugno u.s., finalmente, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, il
Governo, per voce del Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica
On.Learco SAPORITO, ha precisato che quella norma posta a tutela dell’infanzia,
della maternità e della famiglia, ha valore anche per noi poliziotti.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio Legislativo RISPOSTA
ALL’INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DEGLI ON. GUERZONI,
CORDONI, MOTTA, TRUPIA Calendarizzata in XI
Commissione Camera Per il 30 giugno
2005, 0re 14:15 In
relazione all’interrogazione a risposta immediata in oggetto, con la quale
gli On.Interroganti chiedono di “sapere se la
norma prevista dall’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 si
applichi anche al personale delle Amministrazioni speciali, quali la Polizia
di Stato”, si rappresenta quanto segue: L’art.
3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il
2004), che ha introdotto l’art. 42 bis del D.l.gs n. 151/01, prevede, com’è
noto, che il genitore con figli minori (fino a tre anni) e dipendente di
amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta , anche in modo
frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore
esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di
un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.
L’eventuale dissenso da parte dell’Amministrazione interessate deve essere motivato. Occorre
preliminarmente specificare che destinatari della norma sono esclusivamente i
genitori, con figli minori fino a tre anni, che siano dipendenti di una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. Tra
questi rientra sicuramente il personale appartenente al “Comparto Sicurezza”
(Forze Armate, Polizia ad ordinamento civile e militare). |
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Si
sottolinea, inoltre che le assegnazioni in questione possono riferirsi sia a
movimenti interni all’amministrazione di appartenenza dell’interessato, sia
in amministrazione di comparto diverso, con priorità ad una sede di servizio
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore
esercita la propria attività lavorativa (lavoro subordinato o autonomo). Si
ribadisce, inoltre, che sia nell’una che nell’altra ipotesi, l’assenso
dell’Amministrazione di provenienza e, se del caso, dell’Amministrazione di
destinazione, costituisce il presupposto necessario all’assegnazione
temporanea. Posto
ciò, è decisivo osservare che il predetto articolo 42 bis, prescindendo da
ogni considerazione sulla ratio della norma che, com’è noto, è quella di
garantire la presenza di entrambi i genitori nel periodo in cui sono ancora
piccoli subordina tuttavia l’assegnazione temporanea al previo assenso
dell’Amministrazione di provenienza e di destinazione, le quali in
considerazione delle necessità interne e delle proprie modalità organizzative
previste dai rispettivi ordinamenti, valutano la possibilità o meno di dare
il previsto assenso all’assegnazione temporanea. Non
si tratta quindi di un diritto soggettivo direttamente tutelato, ma di un
interesse legittimo che si concretizza in subordine alla sussistenza, nella
sede prescelta, di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di
destinazione. Naturalmente,
l’interessato avrà diritto alla conservazione del posto presso
l’Amministrazione di appartenenza per l’intero periodo dell’assegnazione. Alla
luce di quanto sopra, il Dipartimento della funzione pubblica ritiene
applicabile anche alle Amministrazioni appartenenti al “Comparto Sicurezza”
le citate disposizioni contenute nell’art. 3, comma 105, della legge
24/12/2003, n. 350, fermo restando quanto previsto in materia dai singoli
ordinamenti speciali e compatibilmente con la peculiarità attinenti le
funzioni e l’organizzazione del personale appartenente al suindicato settore.
Sottosegretario
di Stato per la Funzione Pubblica Sen.
Learco Saporito |
Conoscendo ormai la lentezza con la quale la nostra
Amministrazione recepisce le direttive più favorevoli al personale e quante
volte invece di eliminare gli ostacoli sembra far di tutto per porne, c’è da
scommettere che ancora questo non sarà sufficiente per veder applicato anche ai
poliziotti questo sacrosanto diritto!
Ma noi siamo e saremo sempre pronti a rilanciare ed a perseguire
l’obbiettivo finchè non verrà completamente raggiunto!