Mi permetto di chiarire,
al solo scopo di essere utile, alcuni passaggi e interpretazioni della norma
di cui all'art. 20 della 382/78 che recita: "....I trasferimenti ad
altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di
rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere
concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede
il trasferimento, appartiene....." .
L'analisi in senso
letterario del testo di cui sopra ci fa chiaramente comprendere che il
trasferimento non è, per l'amministrazione, un atto che soggiace al parere
dell'organo di rappresentanza al quale il militare appartiene ma altresì un
atto non vincolato e completamente discrezionale.
Ovviamente la norma nel prevedere: "Sono vietati gli atti diretti
comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti
degli organi della rappresentanza." include ed assorbe totalmente,
come atto contrario all'esercizio del mandato il trasferimento, qualora
questo sia disposto per mere necessità organizzative della P.A. od anche per
evidenti ragioni di opportunità del disponente l'atto.
La previsione contenuta
nell'art. 13 comma 5, D.P.R. 4 novembre 1979 n. 691, modificato dal D.P.R. 28
marzo 1986 n. 136, con cui viene data attuazione all'art. 20, l. 11 luglio
1978 n. 382, che dispone che i trasferimenti dei militari eletti negli
organismi di rappresentanza dei militari devono essere concordati con gli
organismi stessi, è illegittima laddove aggiunge che in caso di discordanza
prevarranno le motivate necessità di impiego, in quanto introduce una
disposizione profondamente modificativa dell'art. 20, l. n. 382, cit. e
distorsiva del principio democratico di rappresentatività sotteso dalla
norma, secondo cui il mandato elettivo negli organi di rappresentanza è
preminente rispetto alle esigenze di servizio. Appare pur vero che,
all'interno della R.M. spesso l'interesse non comune a tutti i membri di uno
stesso consiglio, assume il carattere di mera opportunità nel motivare l'atto
di trasferimento di "un militare per cosi dire scomodo".
Anche se, non
tutti concordano con l'azione legale, intesa a tutelare nelle sedi opportune
il diritto o la legittima aspettativa lesa, ritengo che sussistano validi
motivi per procedere in sede di giudizio, potendosi ravvisare un comportamento
sanzionabile, anche sotto il profilo amministrativo, dell'autorità che ha
disposto l'atto lesivo sia per il militare in questione che per la categoria
da questi rappresentata.
Luca Marco COMELLINI -
Resp. A.M. Osservatorio