Mi permetto di chiarire, al solo scopo di essere utile, alcuni passaggi e interpretazioni della norma di cui all'art. 20 della 382/78 che recita: "....I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene....." .
L'analisi in senso letterario del testo di cui sopra ci fa chiaramente comprendere che il trasferimento non è, per l'amministrazione, un atto che soggiace al parere dell'organo di rappresentanza al quale il militare appartiene ma altresì un atto non vincolato e completamente discrezionale.
Ovviamente la norma nel prevedere: "Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza." include ed assorbe totalmente, come atto contrario all'esercizio del mandato il trasferimento, qualora questo sia disposto per mere necessità organizzative della P.A. od anche per evidenti ragioni di opportunità del disponente l'atto.
La previsione contenuta nell'art. 13 comma 5, D.P.R. 4 novembre 1979 n. 691, modificato dal D.P.R. 28 marzo 1986 n. 136, con cui viene data attuazione all'art. 20, l. 11 luglio 1978 n. 382, che dispone che i trasferimenti dei militari eletti negli organismi di rappresentanza dei militari devono essere concordati con gli organismi stessi, è illegittima laddove aggiunge che in caso di discordanza prevarranno le motivate necessità di impiego, in quanto introduce una disposizione profondamente modificativa dell'art. 20, l. n. 382, cit. e distorsiva del principio democratico di rappresentatività sotteso dalla norma, secondo cui il mandato elettivo negli organi di rappresentanza è preminente rispetto alle esigenze di servizio. Appare pur vero che, all'interno della R.M. spesso l'interesse non comune a tutti i membri di uno stesso consiglio, assume il carattere di mera opportunità nel motivare l'atto di trasferimento di "un militare per cosi dire scomodo".
Anche se, non tutti concordano con l'azione legale, intesa a tutelare nelle sedi opportune il diritto o la legittima aspettativa lesa, ritengo che sussistano validi motivi per procedere in sede di giudizio, potendosi ravvisare un comportamento sanzionabile, anche sotto il profilo amministrativo, dell'autorità che ha disposto l'atto lesivo sia per il militare in questione che per la categoria da questi rappresentata.
Luca Marco COMELLINI - Resp. A.M. Osservatorio