La Finanziaria 2003
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riportiamo a stralcio l'art. 33 così come modificato dal Senato e approvato dalla Camera dei Deputati:
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Art.
21. (Rinnovi
contrattuali e
disposizioni sul controllo della
contrattazione integrativa). |
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Art.
33. (Rinnovi
contrattuali e
disposizioni sul controllo della
contrattazione integrativa). |
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1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono
incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da
destinare anche all'incentivazione della produttività. |
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1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono
incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da
destinare anche all'incentivazione della produttività. All'articolo
16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001,
le parole: "per ciascuno degli anni del biennio"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003". |
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2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al
personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a
decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di
euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. In
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le
ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di
euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. |
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2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al
personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a
decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di
euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A
decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di
22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare
ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia,
osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4,
della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da
destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2
milioni di euro da destinare al personale della carriera
diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma
4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150
milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme
per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado
corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare
e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici
della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del
ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione |
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di trattamenti perequativi da disporre con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno
e gli altri Ministri interessati. |
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3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. |
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3. Identico. |
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4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non
economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,
delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e
gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a
carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità
dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il
personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e
provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per
l'attribuzione dei medesimi benefìci economici individuando le quote da
destinare all'incentivazione della produttività. |
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4. Identico. |
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5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le
parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le
seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca". |
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5. Identico. |
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6. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, in relazione alla
peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico
urgente dal personale del settore aeronavigante e dal
personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in
rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennità corrisposte al personale specialista delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello
Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000,
sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da
destinare, con modalità e criteri da definire in sede di
contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del
settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo
nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di
sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le
medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di
cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a
euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei
padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di
altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. |
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emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità
connesse all'espletamento delle attività stesse. |
dall'Art. 80, comma 58 della Finanziaria 2003:
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 della legge
29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono
determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'articolo
16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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