ARMONIZZAZIONE TRA LE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FF.AA. E DELLE FF.PP.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Nell'ambito delle legge finanziaria per l'anno 2003, il Governo ha stanziato fondi per consentire la revisione del trattamento economico del personale soggetto a contratto delle Forze Armate e delle Forze di Polizia attraverso l'attribuzione di parametri di stipendio in relazione al grado ed alla qualifica rivestita. Ciò si è concretizzato normativamente attraverso l'estensione della delega conferita al Governo dal Parlamento con la legge 29 marzo 2001, n° 86, ed estesa al 31 maggio 2003 dalla citata legge finanziaria (27 dicembre 2002, n°289). Tale nuovo sistema retributivo verrà applicato partendo dal congelamento delle posizioni assunte dal personale nei singoli ruoli (Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di Truppa in servizio Permanente) ed essenzialmente si baserà su una griglia di riferimento volta a remunerare in funzione prioritaria il grado ed in via subordinata l'anzianità nel grado stesso o di servizio. Al riguardo, occorre evidenziare che gli attuali gradi del personale non direttivo delle Forze Armate derivano dall'applicazione del Decreto Legislativo n° 196/1995 che, come noto, a suo tempo è stato necessariamente differenziato dall'omologo decreto di riordino del personale non direttivo delle Forza di Polizia producendo uno squilibrio in termini benefici conseguiti nelle ricostruzioni delle progressioni di carriera a favore di quest'ultimi. Ciò per motivi funzionali non disponendo le Forze Armate a quel momento del ruolo della truppa in servizio permanente come invece le Forze di Polizia avevano. In tale quadro è evidente che l'applicazione di un sistema parametrale che si basa sui predetti principi, sperequerebbe nettamente i Sottufficiali delle Forze Armate vanificando quanto in parte il Senato attraverso l'introduzione del decreto legislativo n° 82/2001 che, nel modificare il già citato decreto n°196 del 95, ha cercato di bilanciare gli aspetti meritocratici necessari per il conseguimento del vertice del ruolo con un pacchetto di miglioramenti economici finalizzati a salvaguardare le aspettative del personale più anziano. Alla luce di quanto sopra evidenziato, le previsioni proposte dal presente provvedimento sono volte ad operare un'armonizzazione completa tra il personale delle Forze Armate con quello delle Forze di Polizia a premessa dell'applicazione del nuovo sistema retributivo tenendo conto soprattutto dell'identico status militare con i colleghi dell'Arma dei Carabinieri. Il problema inoltre è stato più volte evidenziato nel tempo dalle rappresentanze militari generando delle giuste aspettative con il presente provvedimento. In concreto la proposta di legge prevede:
  • All'Art. 1: norme di reinquadramento dei marescialli ordinari e gradi corrispondenti per poter conseguire la promozione a primo maresciallo e gradi corrispondenti con connessi benefici di carattere economico che sono alla base delle richieste formulate dagli organi della rappresentanza e delle lamentele espresse dal personale non direttivo delle Forze Armate;
  • All'art. 2: norme di reinquadramento dei marescialli ordinari e gradi corrispondenti per poter essere promossi marescialli capi e gradi corrispondenti con connessi benefici economici che sono sempre quelli che hanno generato le istanze pervenute dalla base;
  • all'art. 3: norme di reinquadramento dei marescialli e gradi corrispondenti per poter avanzare al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con conseguenti benefici economici che sono alla base delle richieste formulate;
  • all'art. 4: norme di reinquadramento dei merescilli capi e ordinari dei gradi corrispondenti appartenenti al ruolo dei musicisti;
  • all'art 5: rispetto della meritocrazia negli avanzamenti avvenuti del personale appartenente ai ruoli marescialli che come noto avviene “a scelta” e “per concorso” onde non generare scavalcamenti in ruolo;
  • all'art. 6: flessibilità nell'impiego dei marescialli capi ed ordinari e gradi corrispondenti per poter consentire loro l'assolvimento degli obblighi di comando, di attribuzioni, di servizio, d'imbarco e formativi;
  • all'art 7: salvaguardia delle aliquote d'avanzamento già pubblicate, dalle quali è escluso il personale oggetto di riallineamento, e sono previste analoghe modalità valutative a quelle vigenti per coloro che avevano elementi impeditivi per la valutazione;
  • all'art. 8: introduzione di modalità valutativepiùsemplici e snelle per il personale oggetto dell'armonizzazione;
  • all'art. 9: norme di carattere economico per concedere ai primi marescialli e gradi corrispondenti reinquadrati lo scatto aggiuntivo già percepito dai colleghi delle Forze di Polizia. Vengono inoltre differiti i termini per il recupero forzoso dell'acconto concesso in anticipo al personale dei ruoli marescialli e viene infine prevista un'altra forma di garanzia per la restituzione dell'acconto qualora il processo valutativo non si concluda entro l'anno;
  • all'art. 10: modifiche alle modalità per la definizione del numero di promozioni annue al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, legando tale qualificazione al processo di professionalizzazione in atto nelle Forze Armate.
  • All'art. 11: norme per l'attribuzione della qualifica di luogotenente che sostanzialmente ricalcano quelle vigenti valide per l'anno in corso e per i successivi;
  • All'art 12: possibilità di apportare integrazioni/correzioni a distanza di dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in parola in quanto le situazioni e le dinamiche dei ruoli sono tali da richiedere una qualche precauzione. Individua infine chiaramente il personale destinatario e dispone che qualsiasi altra norma in contrasto sia da ritenersi abrogata.
In sintesi di tale processo di armonizzazione beneficeranno circa 50.000 Sottufficiali delle Forze Armate ai quali era stata promessa una qualche forma di adeguamento delle carriere che non è stata mantenuta. La sollecita approvazione del presente provvedimento costituisce altresì condizione essenziale per prevenire ulteriori possibilità sperequative nell'applicazione del sistema retributivo parametrale.









ARMONIZZAZIONE TRA LE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FF. AA. E DELLE FF.PP.



ARTICOLO 1
(Inquadramento al grado di primo maresciallo)


  1. i marescialli capi ed i gradi corrispondenti iscritti al ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del 1° gennaio 2003 aventi anzianità nel grado di primo maresciallo con anzianità assoluta a decorrere dal 1° gennaio 2002.
  2. i marescialli capi ed i gradi corrispondenti iscritti nel ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del primo gennaio 2003 aventi anzianità di grado anno 2000, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo previa rideterminazione dell'anzianità assoluta tale da consentire la promozione al grado di primo maresciallo ad anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
  3. i marescialli capi ed i gradi corrispondenti iscritti nel ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 2 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del primo gennaio 2003 aventi anzianità di grado anno 2001, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo previa rideterminazione dell'anzianità assoluta tale da consentire la promozione al grado di primo maresciallo ad anzianità con decorrenza dal primo gennaio 2005.



ARTICOLO 2
(Inquadramento al grado di maresciallo capo)


  1. i marescialli ordinari ed i gradi corrispondenti iscritti nel ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del 1° gennaio 2003 aventi anzianità di grado anno 1995 e precedenti, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dall'anno 1997.
  2. i marescialli ordinari ed i gradi corrispondenti iscritti nel ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del 1° gennaio 2003 aventi anzianità di grado anno 1996, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dall'anno 1998.
  3. i marescialli ordinari ed i gradi corrispondenti iscritti nel ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del 1° gennaio 2003 aventi anzianità di grado anno 1997, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dall'anno 1999.
  4. i marescialli ordinari ed i gradi corrispondenti iscritti nel ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del 1° gennaio 2003 aventi anzianità di grado anno 1998, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dall'anno 2000.
  5. i marescialli ordinari ed i gradi corrispondenti iscritti nel ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del 1° gennaio 2003 aventi anzianità di grado anno 1999, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dall'anno 2001.
  6. i marescialli ordinari ed i gradi corrispondenti iscritti nel ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del 1° gennaio 2003 aventi anzianità di grado anno 2000, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dall'anno 2002.



ARTICOLO 3
(inquadramento al grado di maresciallo ordinario)


  1. i marescialli ordinari ed i gradi corrispondenti iscritti nel ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del 1° gennaio 2003 aventi anzianità di grado anno 2001, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dall'anno 1998.
  2. i marescialli ed i gradi corrispondenti iscritti nel ruolo marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del 1° gennaio 2003 aventi anzianità di grado anno 2000, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dall'anno 1999.



ARTICOLO 4
(Inquadramento del personale appartenente al ruolo musicisti)


  1. il personale appartenente al ruolo musicisti nei gradi maresciallo capo ed ordinario e gradi corrispondenti, proveniente dalle carriere interne ed iscritto ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n° 196, in servizio alla data del 1° gennaio 2003, è inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.



ARTICOLO 5
(Clausola di salvaguardia)


  1. il personale appartenente ai ruoli marescialli, inquadrato ai sensi degli articoli 1,2,e 3, segue in ruolo il personale promosso ai sensi degli articoli 20, 34 - quinquies e 38 bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n° 82.



ARTICOLO 6
(assolvimento degli obblighi)


  1. il personale di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge che, alla scadenza dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, non abbia assolto, in modo totale o parziale, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di imbarco e non ha espletato i corsi e gli esami prescritti dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni, potrà assolverli nel grado conseguito con tale inquadramento.



ARTICOLO 7
(Aliquote di avanzamento)


  1. il personale oggetto dell'inquadramento di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, è escluso dalla valutazione in corso.
  2. il personale iscritto nei ruoli dei marescialli e dei musicisti ai sensi rispettivamente degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in servizio alla data del 1° gennaio 2003 che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4, ovvero all'art. 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive sono valutati con le modalità previste dall'art. 17 comma 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni e, qualora idonei, inquadrati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.



ARTICOLO 8
(Avanzamento)


  1. in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, le valutazioni del personale di cui all'art. 1 commi 2 e 3 della presente legge avvengono attraverso un giudizio di idoneità espresso dai superiori gerarchici in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n° 213.



ARTICOLO 9
(Attribuzione dello scatto aggiuntivo e dell'assegno di riordino)


  1. la decorrenza, agli effetti economici delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, è fissata al 1° gennaio 2003.
  2. in deroga alle disposizioni degli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando gli altri requisiti previste dalle medesime norme e dall'articolo 6-quater, viene attribuito lo scatto aggiuntivo a decorrere dal 1° gennaio 2003 ai primi marescialli che, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1, sono inquadrati in tale grado.
  3. dalla entrata in vigore della presente legge il recupero dell'acconto di cui all'art. 34-ter comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito di dodici mesi.
  4. qualora i tempi per la valutazione del personale in questione superino i predetti dodici mesi l'importo dell'acconto sarà restituito al termine del processo valutativo.



ARTICOLO 10
(Avanzamento al grado di primo maresciallo)


  1. l'art. 20 comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196, è così sostituito:
    “il numero delle promozioni da conferire per la promozione al grado di primo maresciallo è pari ad un trentesimo delle dotazioni organiche dei marescialli definite annualmente con il decreto ministeriale di cui all'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n° 215”.



ARTICOLO 11
(Attribuzione della qualifica di luogotenente)


  1. il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestiva il grado di primo maresciallo con anzianità 1° gennaio 2002, per essere incluso nell'aliquota di ruolo per l'attribuzione della qualifica di luogotenente previsto dall'art. 6-bis, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, deve aver maturato cinque anni di servizio dall'acquisizione dello scatto di cui al precedente articolo 9, comma 1.
  2. il personale che consegue l'inquadramento al grado di primo maresciallo ai sensi dell'art. 1 comma 1, con anzianità assoluta nel grado di provenienza fino al 31 dicembre 19997, per essere incluso nell'aliquota di ruolo per l'attribuzione della qualifica di luogotenente previsto dall'art. 6-bis, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, deve aver maturato sei anni di servizio dall'acquisizione dello scatto di cui al precedente art 9, comma 1.



ARTICOLO 12
(disposizioni finali)


  1. il Governo è delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  2. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni ivi contenute.
  3. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nella presente legge.
  4. quanto non modificato dal presente provvedimento continua ad essere applicato ed a mantenere la propria efficacia.