Dal Sig. Alfio MESSINA riceviamo e pubblichiamo la seguente proposta di:

Riordino delle carriere del personale del

ruolo non direttivo delle Forze Armate

 

 

MOTIVAZIONI – L’elaborando disegno di legge, recante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 196 del 1995, persegue come fine ultimo una ricostruzione di carriera, riservata agli arruolati con la legge 24 dicembre 1986 n 958, ai soli effetti giuridici e pertanto sarà un provvedimento senza oneri a carico dello stato. Tale atto si rende necessario per sanare una situazione venutasi a creare con l’applicazione dei d.d.l. 196 e 198 del 1995. In effetti il decreto legislativo n. 196 del 1995 opera una sostanziale equiparazione giuridico – economica, per quanto riguarda i meccanismi di progressione di carriera “a regime”, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Peraltro, atteso che le norme “a regime” hanno previsto per tutti (Forze Armate e Forze di Polizia) nuovi ruoli similari, non si sono potute adottare le stesse modalità transitorie per motivi tesi a preservare la funzionalità e l’efficacia delle Forze Armate.

In particolare, mentre le Forze di Polizia hanno effettuato nei nuovi ruoli un travaso di personale già in servizio permanente dei ruoli preesistenti, senza incidere sull’organizzazione, le FF.AA. hanno istituito due “Ruoli Sergenti” e “Volontari in servizio permanente” senza poter disporre di personale da transitarvi immediatamente, se non attingendo in limitatissima parte dai volontari in ferma le prolungata.

In effetti se alla data del 01.09.1995 si fosse adottato per le FF.AA. lo stesso criterio dell’Arma dei Carabinieri, ovvero immettendo tutti i Sottufficiali nel Ruolo dei Marescialli alla data del 1 settembre 1995, le Forze armate si sarebbero trovate con il Ruolo Sergenti “vuoto” oltre ovviamente a quello dei volontari in servizio permanente (istituito appunto proprio con il decreto legislativo n. 196/95). Per i Carabinieri invece tale situazione non si sarebbe creata, stante la previsione della contemporanea immissione di parte del personale del Ruolo Appuntati e Carabinieri ossia di quello che rivestiva il grado di Appuntato Scelto nel Ruolo dei Sovrintendenti e il soddisfacimento delle esigenze del Ruolo Appuntati e Carabinieri con il restante personale di Truppa.

In  sostanza le accelerazioni di carriera previste dalle Forze di Polizia si sono dimostrate insostenibili per la Difesa, pena l’alterazione della funzionalità dei Reparti. Attualmente si può certamente considerare conclusa la fase in cui si era ritenuta necessaria tale diversità di trattamento al fine di fronteggiare precise esigenze funzionali e di impiego.

Pertanto l’analisi allegata alla presente individua quali percettori di tale provvedimento quel personale arruolato con la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che tra l’altro rappresenta una sparuta minoranza nel contesto delle Forze Armate, che all’atto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 si è visto, azzerare l’anzianità posseduta nel grado, prevaricato dai pari grado arruolati con la legge 10 maggio 1983, n. 212.

Si tratta in sostanza di un riconoscimento dovuto, ora possibile essendo decaduti gli impedimenti iniziali stante le successive immissioni di personale intervenute nei due ruoli precedentemente indicati il quale sarà effettuato in maniera graduale ed avrà come fine una ricostruzione di carriera ai soli effetti giuridici.

 


 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

·               Legge 24/12/1986, n. 958 (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma leva prolungata);

·               Legge 10/05/1983, n. 212 (norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali delle Forze Armate);

·               Legge 23/09/1992, n. 386 (commutazione ferma da triennale in quinquennale);

·               Legge 06/03/1992, n. 216 (Principi di omogeneità e equiordinazione – art. 3);

·               D.Lvo 12/05/1995, n. 196 (riordino dei ruoli delle FF.AA);

·               D.Lvo 12/05/1995, n. 198 (riordino dei ruoli dei Carabinieri);

·               Legge 28/07/1999, n. 266 (art. 14);

·               D.Lvo 03/2001, n. 82 (correttivi al D.Lvo 196/95).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

·               Legge 24/12/1986, n. 958 (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma leva prolungata);

·               Legge 10/05/1983, n. 212 (norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali delle Forze Armate);

·               Legge 23/09/1992, n. 386 (commutazione ferma da triennale in quinquennale);

·               Legge 06/03/1992, n. 216 (Principi di omogeneità e equiordinazione – art. 3);

·               D.Lvo 12/05/1995, n. 196 (riordino dei ruoli delle FF.AA);

·               D.Lvo 12/05/1995, n. 198 (riordino dei ruoli dei Carabinieri);

·               Legge 28/07/1999, n. 266 (art. 14);

·               D.Lvo 03/2001, n. 82 (correttivi al D.Lvo 196/95).

 

Riordino delle carriere del personale del

ruolo non direttivo delle Forze Armata

___________

 

Bozza di

DISEGNO DI LEGGE

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Art. 1

(Area di applicazione)

 

    1. Il presente provvedimento si applica al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica arruolato con la legge 24 dicembre 1986 n. 958 e transitato in servizio permanente ai sensi delle norme transitorie del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, articolo 35, comma 2 e articolo 36, comma 1.

 

Art. 2

(Inquadramento nel Ruolo dei Marescialli)

 

        a) l’inquadramento nel ruolo dei marescialli, del personale di cui all’art. 1, avviene rispettando le seguenti anzianità:

 

1)      decorrenza 1° gennaio 1999 per il personale risultato vincitore del primo concorso per l’immissione nel ruolo dei sergenti;

 

2)      decorrenza 1° luglio 1999 per il personale risultato vincitore del secondo concorso per l’immissione nel ruolo dei sergenti;

 

3)      decorrenza 1° gennaio 2000 per il personale risultato vincitore del primo concorso per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

 

4)      decorrenza 1° gennaio 2001 per il personale risultato vincitore del secondo concorso per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

 

5)      decorrenza 1° gennaio 2002 per il personale risultato vincitore del terzo concorso per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

 

6)      decorrenza 1° gennaio 2003 per il tutto il rimanente personale arruolato, comunque, ai sensi del precedente articolo 1 ma non compreso fra quello di cui ai punti su indicati.

 

b) le anzianità, di cui ai punti precedenti, si intendono attribuite solo ai fini giuridici.

 

Art. 3

(Abrogazione di norme)

 

       1. E’ abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

 

Art. 4

(Norma finale)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

 

   

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From: <maxxxx30@libero.it>
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Sent: Sunday, January 26, 2003 11:15 AM
Subject: Modulo dal sito

> nome: Valerio
> messaggio: Sono un sergente del 1 corso Sergenti e penso che questa bozza di legge sia perfetta per sanare le ingiustizie a cui siamo stati sottoposti con la riforma del 1995. Dopo 11 anni di servizio sono effettivamente stufo di sopportare le ignoranza di alcuni colleghi che insistono ancora nel dire "tu sei Sergente, sei giovane e devi ancora imparare molto" e altre cose simili se non peggio. D'accordo sul fatto che nella vita c'e' sempre da imparare, ma allora queste frasi perché non le dicono ai Marescialli che hanno meno anni di servizio di me? Anche al livello economico, vi sembra giusto che un sergente del 5 o 6 corso prenda circa 150 euro più dei sergenti del 1 e 2 corso, solo perché loro provengono dal ruolo volontari in SP e sono stati promossi da C.M. e quindi prendono la cosidetta ex R.I.A. che si trascinano ovviamente in busta paga? Sinceramente sono contento che c'e' qualcuno che cerca di occuparsi di noi, complimenti e tenete duro, forse, prima o poi, ci riusciamo......
> C7: ON