| La decisione amplia l'applicazione di una legge data dalla Cassazione | ||
| Pensione rivalutabile per il lavoratore esposto all'amianto | ||
| (Tribunale di Roma 2002) | ||
| Deve essere aumentata la pensione del lavoratore esposto all’amianto per un periodo superiore a dieci anni. Lo ha stabilito la sezione lavoro del Tribunale di Roma confermando che i per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. Il lavoratore aveva invocato l'articolo 13, comma 8, della legge 257 del 1992 al fine di ottenere la rivalutazione dei contributi versati all'INPDAI deducendo di essere stato esposto, per un periodo ultradecennale, a polveri di amianto e il Tribunale gli ha dato ragione. I giudici – accertata la prova della esposizione ultradecennale all’amianto - hanno accolto il ricorso chiarendo che la normativa invocata attribuisce il beneficio di una supervalutazione del periodo lavorativo con esposizione all’amianto (moltiplicazione per il coefficiente 1,5), senza porre alcun tipo di limitazione ma affermando in senso ampio “ai fini delle prestazioni pensionistiche”. La sentenza merita un particolare rilievo perché si è distaccata dalle precedenti pronunce anche della Suprema Corte di Cassazione, che avevano interpretato la norma come uno strumento per evitare la disoccupazione involontaria derivante dalla decisione di eliminare l’amianto dal ciclo produttivo. Un’impostazione da cui discendeva che la legge era invocabile non al fine di permettere la rivalutazione del trattamento pensionistico già maturato, bensì al solo fine di permettere al lavoratore - ex dipendente di imprese che avevano eliminato l’amianto dal ciclo produttivo - di accedere al trattamento pensionistico pur in assenza dei requisiti contributivi minimi. (2 aprile 2002) | ||
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10/6/00, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l’INPDAI chiedendo il riconoscimento del beneficio, per l’esposizione ultradecennale all’amianto, di cui all’art. 13 comma 8 l. 257/92 [1], fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva (40 anni), con la condanna al pagamento di quanto dovuto, con gli accessori di legge ed il favore delle spese da distrarsi. Produceva documentazione attestante il vano esperimentodell’iter amministrativo. Si costituiva l’INPDAI contestando la domanda. La causa, previo deposito di note difensive, veniva decisa alla stregua dei segenti: MOTIVI Deve premettersi che, con nota del 26/3/01, l’INPDAI ha riesaminato la domanda riconoscendo il ricorrente destinatario dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8, della l. 257/92. Non si comprende, invece, la ragione per cui l’Istituto abbia attribuito il beneficio ma asi soli fini del riconoscimento anticipato del requisito contributivo dei 35 anni: invero la normativa attribuisce il beneficio di una supervalutazione del periodo lavorativo con esposizione all’amianto (moltiplicazione per il coefficiente 1,5), senza porre alcun tipo di limitazione ma affermando in senso ampio "ai fini delle prestazioni pensionistiche". Orbene, poiché è pacifico che il R. avesse già raggiunto il requisito dei 35 anni di contribuzione ed è stata riconosciuta l’esposizione ultradecennale all’amianto, egli ha diritto a vedersi considerata la massima anzianità contributiva di 40 anni. Sulla base del presente giudiziale riconoscimento, l’INPDAI dovrà procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico con la decorrenza e la misura di legge. Si deve precisare che ulteriori questioni circa tali aspetti (misura della pensione e decorrenza) non possono esser esaminate in questa sede, in quanto estranei all’originario petitum ed implicanti domande nuove. Sui ratei arretrati vanno riconosciuti gli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 13, comma 8, l. 257/92 fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva (40 anni) e condanna l’INPDAI alla riliquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza e nella misura di legge oltre gli interessi legali dal 121° giorno dal ricorso amministrativo al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive Lit. 2.500.000 di cui 1.250.000 per competenze e Lit. 9.00.000 per onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Sentenza esecutiva ex lege. Roma, 10.12.2001 Il Giudice Depositato in Cancelleria in data 14 gennaio 2002 | ||