XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2333
Onorevoli Colleghi! - La
presente proposta di legge prende le mosse dalla necessità di fare chiarezza
sulle condizioni ambientali nelle quali sono chiamati ad operare i soldati
italiani impegnati nella forza di pace per il Kosovo sotto il controllo ONU,
costituita da un corpo di spedizione multinazionale composto da contingenti di
circa trenta Paesi, la cosiddetta "Kfor", ed in particolare sulla
possibile esposizione di questi ultimi a gravi rischi per la propria salute in
conseguenza del contatto con detriti contenenti uranio impoverito.
Come è noto, nel corso
dell'operazione denominata "Allied Force", i velivoli
dell'Alleanza atlantica hanno massicciamente impiegato contro le unità
corazzate jugoslave di stanza in Kosovo proiettili ad alto potere perforante
aventi testate rinforzate all'uranio impoverito. Stime autorevoli valutano in
oltre 30 mila i proiettili di questo tipo sparati dai caccia-bombardieri
alleati ed in ben 10 tonnellate la massa di uranio impoverito che sarebbe stata
lasciata sul terreno. Risulta altresì che una parte significativa dei detriti
liberati dai proiettili si troverebbe nel settore della Kfor attualmente
affidato al presidio dei militari italiani.
A fronte di questi elementi, e
dell'incertezza che circonda l'esatta natura e le cause della cosiddetta
"sindrome del Golfo" che ha colpito numerosi reduci dalla guerra del
Golfo, non si ha notizia di alcuna speciale precauzione adottata dallo Stato
maggiore della difesa per prevenire possibili pericoli di contaminazione del
personale militare italiano di stanza in Kosovo, fatta eccezione per un invito
generico ad evitare il contatto fisico con i relitti distrutti nel corso del
recente conflitto. Sono già circolate, sulla stampa nazionale, allarmanti
notizie secondo le quali già diversi soldati italiani sarebbero stati in
segreto rimpatriati in Italia, avendo mostrato sintomi leucemici e più in
generale assimilabili a quelli già denunciati dai militari americani colpiti
dalla "sindrome del Golfo". Le stesse fonti hanno sostenuto che ai
reduci dal Kosovo la Difesa impone attualmente un ciclo di analisi - peraltro
integralmente a carico dei militari stessi - che sarebbe finalizzato ad
accertare la sussistenza di danni alla salute conseguenti a contaminazione da
uranio impoverito.
L'opinione pubblica, comprese
le famiglie dei militari impegnati nel teatro di operazioni kosovaro, non
dispone attualmente di alcuna notizia attendibile al riguardo. Sembra perciò
opportuno, a fronte della gravità del pericolo che corrono i nostri soldati e
delle negligenze di cui potrebbero essere responsabili i vertici militari e
politici della Difesa italiana, che il Parlamento conduca una propria inchiesta
per accertare se le circostanze addotte dalla stampa contengano o meno elementi
di verità e quindi verificare se sussista un serio rischio di contaminazione
per i nostri soldati. Ad investigazione accurata dovrebbero essere sottoposti
anche eventuali episodi di rimpatrio più o meno segreto e le condizioni degli
uomini che tornano dal teatro di operazioni.
Lo strumento costituzionalmente
più idoneo a realizzare queste finalità appare l'istituzione di una Commissione
di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. La Commissione, che
dovrebbe essere composta da dieci senatori e da dieci deputati scelti dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rispettando
il criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi
parlamentari riconosciuti, sarebbe dotata dei medesimi poteri ispettivi ed
investigativi dell'autorità giudiziaria, soggiacendo peraltro ai medesimi
limiti, opererebbe per un anno e dovrebbe terminare i suoi lavori consegnando
al Parlamento una relazione conclusiva sui risultati della propria attività.
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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2333
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e
composizione
della Commissione).
1. E' istituita una Commissione
parlamentare di inchiesta sullo stato di esposizione dei militari italiani
operanti in Kosovo al rischio di contaminazione da uranio impoverito, di
seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da
dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tenendo conto della
necessità di assicurare una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei
gruppi parlamentari riconosciuti nei due rami del Parlamento.
3. Con gli stessi criteri e la
stessa procedura di cui al comma 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in
caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della
Commissione.
4. La Commissione elegge al suo
interno il presidente, due vice presidenti e due segretari.
Art. 2.
(Compiti e attività
della Commissione).
1. Compito della Commissione è
quello di investigare sulla sussistenza di un rischio da contaminazione
nell'area dove operano i militari italiani assegnati alla forza di pace per il
Kosovo operante sotto il controllo dell'ONU, denominata "KFOR", sulle
precauzioni eventualmente adottate dal Ministero della difesa alla loro
partenza, nel corso delle operazioni ed al loro rientro in patria e sulla
possibile sussistenza tra i reduci italiani di casi assimilabili, nella loro
sintomatologia, alla cosiddetta "sindrome del Golfo".
2. La Commissione procede alle
indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
3. La Commissione può acquisire
copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e
documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal
segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del
regime di segretezza.
4. Per i fatti oggetto
dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
5. Per le testimonianze davanti
alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del
codice penale.
6. La Commissione stabilisce
quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad
esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni
caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
7. La Commissione resta in
carica un anno a decorrere dalla data della sua istituzione e, al termine dei
suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento e trasmette i risultati del
suo operato alla magistratura ordinaria.
Art. 3.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione,
il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 2, commi 3 e
6.
2. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la
diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o
documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la
divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 4.
(Organizzazione
interna).
1. L'attività e il
funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno
approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente
può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può
organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti
secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo
ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi
dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le
collaborazioni che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue
funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi
messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
6. Le spese per il
funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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