XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 2333

 



        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prende le mosse dalla necessità di fare chiarezza sulle condizioni ambientali nelle quali sono chiamati ad operare i soldati italiani impegnati nella forza di pace per il Kosovo sotto il controllo ONU, costituita da un corpo di spedizione multinazionale composto da contingenti di circa trenta Paesi, la cosiddetta "Kfor", ed in particolare sulla possibile esposizione di questi ultimi a gravi rischi per la propria salute in conseguenza del contatto con detriti contenenti uranio impoverito.
        Come è noto, nel corso dell'operazione denominata "Allied Force", i velivoli dell'Alleanza atlantica hanno massicciamente impiegato contro le unità corazzate jugoslave di stanza in Kosovo proiettili ad alto potere perforante aventi testate rinforzate all'uranio impoverito. Stime autorevoli valutano in oltre 30 mila i proiettili di questo tipo sparati dai caccia-bombardieri alleati ed in ben 10 tonnellate la massa di uranio impoverito che sarebbe stata lasciata sul terreno. Risulta altresì che una parte significativa dei detriti liberati dai proiettili si troverebbe nel settore della Kfor attualmente affidato al presidio dei militari italiani.
        A fronte di questi elementi, e dell'incertezza che circonda l'esatta natura e le cause della cosiddetta "sindrome del Golfo" che ha colpito numerosi reduci dalla guerra del Golfo, non si ha notizia di alcuna speciale precauzione adottata dallo Stato maggiore della difesa per prevenire possibili pericoli di contaminazione del personale militare italiano di stanza in Kosovo, fatta eccezione per un invito generico ad evitare il contatto fisico con i relitti distrutti nel corso del recente conflitto. Sono già circolate, sulla stampa nazionale, allarmanti notizie secondo le quali già diversi soldati italiani sarebbero stati in segreto rimpatriati in Italia, avendo mostrato sintomi leucemici e più in generale assimilabili a quelli già denunciati dai militari americani colpiti dalla "sindrome del Golfo". Le stesse fonti hanno sostenuto che ai reduci dal Kosovo la Difesa impone attualmente un ciclo di analisi - peraltro integralmente a carico dei militari stessi - che sarebbe finalizzato ad accertare la sussistenza di danni alla salute conseguenti a contaminazione da uranio impoverito.
        L'opinione pubblica, comprese le famiglie dei militari impegnati nel teatro di operazioni kosovaro, non dispone attualmente di alcuna notizia attendibile al riguardo. Sembra perciò opportuno, a fronte della gravità del pericolo che corrono i nostri soldati e delle negligenze di cui potrebbero essere responsabili i vertici militari e politici della Difesa italiana, che il Parlamento conduca una propria inchiesta per accertare se le circostanze addotte dalla stampa contengano o meno elementi di verità e quindi verificare se sussista un serio rischio di contaminazione per i nostri soldati. Ad investigazione accurata dovrebbero essere sottoposti anche eventuali episodi di rimpatrio più o meno segreto e le condizioni degli uomini che tornano dal teatro di operazioni.
        Lo strumento costituzionalmente più idoneo a realizzare queste finalità appare l'istituzione di una Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. La Commissione, che dovrebbe essere composta da dieci senatori e da dieci deputati scelti dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rispettando il criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari riconosciuti, sarebbe dotata dei medesimi poteri ispettivi ed investigativi dell'autorità giudiziaria, soggiacendo peraltro ai medesimi limiti, opererebbe per un anno e dovrebbe terminare i suoi lavori consegnando al Parlamento una relazione conclusiva sui risultati della propria attività.


 

 

 


 

 

XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 2333

 


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Istituzione e composizione

della Commissione).


        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di esposizione dei militari italiani operanti in Kosovo al rischio di contaminazione da uranio impoverito, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tenendo conto della necessità di assicurare una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari riconosciuti nei due rami del Parlamento.
        3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
        4. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

 

(Compiti e attività della Commissione).


        1. Compito della Commissione è quello di investigare sulla sussistenza di un rischio da contaminazione nell'area dove operano i militari italiani assegnati alla forza di pace per il Kosovo operante sotto il controllo dell'ONU, denominata "KFOR", sulle precauzioni eventualmente adottate dal Ministero della difesa alla loro partenza, nel corso delle operazioni ed al loro rientro in patria e sulla possibile sussistenza tra i reduci italiani di casi assimilabili, nella loro sintomatologia, alla cosiddetta "sindrome del Golfo".
        2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
        4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
        5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
        7. La Commissione resta in carica un anno a decorrere dalla data della sua istituzione e, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.

Art. 3.

 

(Obbligo del segreto).


        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 6.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 4.

 

(Organizzazione interna).


        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

 

(Entrata in vigore).


        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.